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Decisione (UE) 2016/661 della Banca centrale europea del 15 aprile 2016 sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016 (BCE/2016/7)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l'articolo 30,

Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,

L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza diretta dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici.

Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi totali dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che conducono la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.

L'importo complessivo del contributo annuale per l'anno 2016 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2016, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) dal risultato positivo o negativo dell'anno 2015.

Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti in materia di vigilanza sostenuti per l'anno 2015, rispecchiati nel bilancio annuale per l'anno 20153, dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2015 di cui all'allegato I alla Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea (BCE/2015/17)4.

In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016 dovrebbero anche tenere conto dei contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, di interessi ricevuti e di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)5 e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Art. 2 Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016

1. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016, è pari a EUR 404536022, calcolato come esposto nell'allegato.

2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:

  1. a) soggetti e gruppi vigilati significativi: EUR 357520301;

  2. b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: EUR 47015721.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 aprile 2016 Il presidente della BCE Mario Draghi