Decisione (UE) 2016/833 del Consiglio del 17 maggio 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio1.
Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce le norme relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa lo fa, tra l'altro, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF («RID»). Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE stabilisce che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.
In occasione della 54a sessione prevista per il 25 maggio 2016, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID»), istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, deve decidere in merito ad alcune modifiche del RID. L'obiettivo di tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore così come della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto di tali merci.
Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.
Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
La posizione dell'Unione in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basata aull'allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della Convenzione COTIF è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato di esperti RID possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La decisione del comitato di esperti RID, una volta adottata, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della data di entrata in vigore.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente M.H.P. van Dam