diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione del 7 luglio 2016 che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 4141]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione2,

Al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 corrispondano a uno standard adeguato, è necessario stabilire un formato da utilizzare per la loro comunicazione.

Affinché siano garantite chiarezza e coerenza, è opportuno specificare gli esatti periodi di riferimento per la trasmissione di informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il formato per la trasmissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 consiste in un questionario che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 3

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione