Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione dell'11 luglio 2016 che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca [notificata con il numero C(2016) 4226]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare gli articoli 111 e 116,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca2, in particolare l'articolo 146 undecies;
Nel corso del suo 27o Forum tenutosi dal 25 al 29 aprile 2016, il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha adottato una norma per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (FLUX). Al fine di conformarsi a questa norma stabilita a livello mondiale è necessario modificare l'attuale sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS) dell'Unione europea.
L'articolo 146 quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che tutti i messaggi relativi allo scambio di informazioni sulle attività di pesca siano basati su questa norma UN/CEFACT.
I formati XML modificati e i documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici sono messi a disposizione sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea3.
Nel corso delle riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca — gruppo di lavoro «ERS e gestione dei dati», gli Stati membri hanno fornito un parere sul tempo necessario per la messa in opera del formato modificato. Il parere degli Stati membri è stato preso in considerazione. Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. A partire dal 1o febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
2. A partire dal 1o luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 septies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 2 Scambio di dati sulle attività di pesca
1. A partire dal 1o novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle attività di pesca di cui all'articolo 146 octies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-03: specifiche del campo «Attività di pesca» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
2. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca, secondo quanto indicato all'articolo 146 octies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-3, per le bordate di pesca iniziate a partire dal 1o novembre 2017.
3. Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1o maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle attività di pesca tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati sulle attività di pesca mediante il nuovo formato UN/CEFACT.
4. Gli scambi di dati relativi alle attività di pesca nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017 fino alla data concordata con il paese terzo in questione.
Art. 3 Scambio di dati relativi alle vendite
1.
A partire dal 1o novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati relativi alle vendite di cui all'articolo 146 nonies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-05: specifiche del campo «Vendita» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1o maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1o novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico mediante il nuovo formato UN/CEFACT.
2. A decorrere dal 1o novembre 2018 i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, in conformità dell'articolo 146 nonies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per le operazioni realizzate a partire da tale data.
Art. 4 Trasmissione di dati aggregati sulle catture
A partire dal 15 febbraio 2017, il formato da utilizzare per la trasmissione di dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 146 decies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-12: specifiche del campo «Trasmissione dei dati aggregati sulle catture» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
Art. 5 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Karmenu Vella