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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2016) 6909]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

Con la decisione di esecuzione 2014/190/UE2 la Commissione ha fissato, tra l'altro, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione e nel caso in cui uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente la Commissione è tenuta ad aggiungere o sottrarre gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a presentare i risultati dei due suddetti riesami nel suo adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato i risultati di tali riesami nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo4. Nella comunicazione si afferma che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Si afferma inoltre che, sulla base del suo reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro diventerà pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017.

Conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di detti Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR. Gli adeguamenti devono essere ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020.

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, in caso di adozione tardiva dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere riveduto al fine di trasferire agli anni successivi le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio5, non è stato possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 11,2 miliardi di EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione. Non è stato inoltre possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 parte della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile disponibile per l'impegno di bilancio per il 2014. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato pertanto rivisto con il trasferimento dei relativi stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale»6. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato le proposte presentate da Repubblica ceca, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito nei rispettivi accordi di partenariato di trasferire fino al 3 % degli stanziamenti complessivi destinati a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca nel proprio accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato la richiesta della Grecia e di Cipro di trasferire una quota delle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate agli Stati membri. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere adeguata di conseguenza.

Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 di cui all'articolo 92, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

Le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011 a fini di comparabilità con le ripartizioni globali nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.

Per ragioni di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

  1. 1. gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione;

  2. 2. gli allegati da V a X sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione;

  3. 3. gli allegati XIV, XV e XVI sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016 Per la Commissione Corina Crețu Membro della Commissione