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Decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione del 19 dicembre 2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b),

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili alle imprese di riciclaggio delle navi, agli impianti di riciclaggio delle navi e agli operatori di tali impianti per quanto riguarda il riciclaggio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi è tenuto a trasmettere all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. Il formato della dichiarazione di completamento deve essere coerente con l'appendice 7 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per «riciclaggio delle navi» si intende l'attività di demolizione completa o parziale di una nave. Una dichiarazione di completamento del riciclaggio è quindi necessaria in caso di demolizione parziale. Il formato della dichiarazione di completamento fa riferimento a un solo impianto di riciclaggio delle navi. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in più impianti, è richiesta una dichiarazione di completamento distinta per ciascun impianto coinvolto nel processo.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker