Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Alle navi che sono considerate rifiuti e che effettuano movimenti transfrontalieri in vista del loro riciclaggio si applicano la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dà attuazione alla convenzione di Basilea nonché a un emendamento4 a tale convenzione adottato nel 1995, non ancora entrato in vigore a livello internazionale, che istituisce un divieto alle esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Tali navi sono in genere classificate come rifiuti pericolosi e ne è vietata l’esportazione dal territorio dell’Unione a fini di riciclaggio verso impianti situati in paesi che non sono membri dell’OCSE.
I meccanismi per il controllo dell’applicazione e per l’esecuzione del diritto dell’Unione e internazionale in vigore non sono adeguati alle specificità delle navi e della navigazione marittima internazionale. Le iniziative implicanti una cooperazione reciproca tra l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il segretariato della convenzione di Basilea sono risultate efficaci ai fini del raggiungimento di un accordo sull’introduzione a livello globale di requisiti vincolanti volti ad assicurare una soluzione efficiente ed efficace per le pratiche pericolose e inadeguate di riciclaggio delle navi, concretandosi nella convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente («convenzione di Hong Kong»).
L’attuale capacità di riciclaggio delle navi nei paesi dell’OCSE, cui possono legalmente accedere le navi battenti bandiera di uno Stato membro, non è sufficiente. L’attuale capacità di riciclaggio delle navi sicura e compatibile con l’ambiente in paesi che non sono membri dell’OCSE consente di trattare tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro e dovrebbe ulteriormente aumentare entro il 2015 a seguito delle misure adottate dai paesi che effettuano il riciclaggio per soddisfare i requisiti della convenzione di Hong Kong.
La convenzione di Hong Kong è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale. La convenzione di Hong Kong entrerà in vigore soltanto ventiquattro mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 % della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. Tale convenzione copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi nell’ottica di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente, senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Essa concerne inoltre il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.
Il presente regolamento mira ad agevolare la rapida ratifica della convenzione di Hong Kong all’interno dell’Unione e nei paesi terzi, applicando controlli proporzionati alle navi e agli impianti di riciclaggio delle navi sulla base di tale convenzione.
La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti adottino misure più rigorose, coerenti con il diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Tenuto conto di ciò, il presente regolamento dovrebbe assicurare la protezione dai possibili effetti negativi dei materiali pericolosi a bordo di tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, garantendo nel contempo la conformità alle disposizioni applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale. Per assicurare il controllo della conformità ai requisiti relativi ai materiali pericolosi a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5. Attualmente, gli ispettori addetti al controllo da parte dello Stato di approdo sono incaricati dell’ispezione di certificazione e dei test attivi per i materiali pericolosi, incluso l’amianto, a norma della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»). Il memorandum d’intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo fornisce un approccio armonizzato per tali attività.
Il presente regolamento è volto altresì a ridurre le disparità tra gli operatori dell’Unione, dei paesi dell’OCSE e dei paesi terzi pertinenti, in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di norme ambientali, e ad orientare le navi battenti bandiera di uno Stato membro verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano metodi di demolizione delle navi sicuri e compatibili con l’ambiente anziché verso siti non conformi alle norme com’è attualmente la prassi. La competitività del riciclaggio e del trattamento delle navi presso impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente ne risulterebbe parimenti rafforzata. L’istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento contribuirebbe a tali obiettivi nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte dello Stato di cui la nave batte bandiera. È opportuno basare tali requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi sui requisiti della convenzione di Hong Kong. A tal riguardo, gli impianti di riciclaggio delle navi approvati conformemente al presente regolamento dovrebbero soddisfare i requisiti necessari per garantire la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la gestione compatibile con l’ambiente dei rifiuti recuperati da navi riciclate. Per gli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo, i requisiti dovrebbero assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente grosso modo equivalente a quello esistente nell’Unione. Gli impianti di riciclaggio delle navi che non soddisfano tali requisiti minimi non dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco europeo.
È opportuno applicare e controllare l’applicazione del principio di uguaglianza sancito dal diritto dell’Unione, in particolare in occasione dell’istituzione e dell’aggiornamento dell’elenco europeo relativamente agli impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro e agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure appropriate per assicurare che le navi escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento operino, per quanto ragionevole e possibile, in un modo che sia conforme al presente regolamento.
Al fine di evitare duplicazioni è necessario escludere le navi battenti bandiera di uno Stato membro e rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, rispettivamente, dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti provenienti dall’Unione, fatte salve le esclusioni per determinate categorie di rifiuti cui si applica un regime alternativo. Il presente regolamento assoggetta le navi rientranti nel suo ambito di applicazione a controlli durante l’intero ciclo di vita e mira ad assicurare il riciclaggio di tali navi secondo modalità compatibili con l’ambiente. È pertanto opportuno specificare che una nave cui si applica il regime di controllo alternativo durante l’intero ciclo di vita a norma del presente regolamento non dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1013/2006. Le navi che non rientrano né nell’ambito di applicazione della convenzione di Hong Kong né in quello del presente regolamento ed eventuali rifiuti presenti a bordo di una nave e diversi da quelli generati dall’attività dovrebbero continuare ad essere soggetti, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1013/2006 e alle direttive 2008/98/CE e 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
È peraltro noto che le navi continuano ad essere soggette ad altre convenzioni internazionali intese a garantirne il funzionamento sicuro in mare durante la parte operativa del loro ciclo di vita e che, pur avendo la facoltà di esercitare taluni diritti e libertà di navigazione, le navi sono tenute a dare notifica preventiva dell’entrata in porto. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare ulteriori controlli conformemente ad altri trattati internazionali. Non sono considerati pertanto necessari, nel quadro del presente regolamento, controlli supplementari sul transito.
Nell’interpretare i requisiti del presente regolamento, si dovrebbe tener conto delle linee guida elaborate dall’IMO («linee guida dell’IMO») a sostegno della convenzione di Hong Kong.
Ai fini del presente regolamento, il termine «riciclaggio» non dovrebbe avere lo stesso significato della definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una definizione specifica del termine «riciclaggio delle navi».
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio8 attua a livello di Unione il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tale regolamento, unitamente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio9 e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, fornisce utili orientamenti per la definizione del concetto di materiale pericoloso.
La tenuta di un inventario dei materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero ciclo di vita delle navi costituisce un requisito fondamentale stabilito nella convenzione di Hong Kong e nel presente regolamento. Conformemente alla regola 8, paragrafo 2, della convenzione di Hong Kong, una nave destinata al riciclaggio dovrebbe ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti generati dall’attività nel periodo precedente l’ingresso nell’impianto di riciclaggio delle navi. Se i rifiuti generati dall’attività sono destinati ad essere consegnati con la nave all’impianto di riciclaggio delle navi, i quantitativi approssimativi e l’ubicazione di tali rifiuti dovrebbero essere elencati nella parte II dell’inventario.
È opportuno che gli Stati membri adottino misure intese a prevenire l’elusione delle norme sul riciclaggio delle navi e ad aumentare la trasparenza del riciclaggio delle navi. Come previsto dalla convenzione di Hong Kong, gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni concernenti le navi cui è stato rilasciato un certificato di inventario, le navi per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento e le informazioni relative al riciclaggio delle navi illegale e alle azioni successive da essi intraprese in materia.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme per le sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento e garantirne l’applicazione, in modo da prevenire l’elusione delle norme sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici degli Stati membri sono tenuti ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale conformemente agli obiettivi dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.
Ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente e in considerazione del principio «chi inquina paga», la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire un meccanismo finanziario applicabile a tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, indipendentemente dal loro Stato di bandiera, per generare risorse atte ad agevolare il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi senza creare incentivi al ricorso a bandiere estere.
Al fine di tenere conto degli sviluppi relativi alla convenzione di Hong Kong, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e scopo
Scopo del presente regolamento è prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. Scopo del presente regolamento è rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’Unione durante l’intero ciclo di vita della nave, in particolare al fine di assicurare che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti ad una gestione compatibile con l’ambiente.
Il presente regolamento stabilisce altresì le norme intese ad assicurare la corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi.
Il presente regolamento si prefigge inoltre di facilitare la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente («convenzione di Hong Kong»).
Art. 2 Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 12, si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro.
L’articolo 12 si applica alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali;
b) navi di stazza lorda (GT) inferiore a 500;
c) navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «nave», un’unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell’ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autoelevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate;
2) «nuova nave», una nave:
a) il cui contratto di costruzione è stipulato alla data o successivamente alla data di applicazione del presente regolamento;
b) in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata, o che si trova a un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data; o
c) la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data;
3) «nave cisterna», una petroliera come definita all’allegato I della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») o una cisterna per il trasporto di sostanze liquide nocive (SLN) come definita all’allegato II di detta convenzione;
4) «materiali pericolosi», qualsiasi materiale o sostanza suscettibile di creare rischi per la salute umana e/o l’ambiente;
5) «rifiuti generati dall’attività», le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi soggetti ai requisiti della convenzione MARPOL;
6) «riciclaggio delle navi», l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
7) «impianto di riciclaggio delle navi», un’area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi;
8) «impresa di riciclaggio delle navi», il proprietario dell’impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi altro organismo o persona che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio dell’attività di riciclaggio della nave dal proprietario dell’impianto di riciclaggio della nave;
9) «amministrazione», un’autorità governativa designata da uno Stato membro come responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti la sua bandiera o alle navi che operano sotto la sua autorità;
10) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
11) «autorità competente», un’autorità governativa o autorità governative designate da uno Stato membro o da un paese terzo come responsabili degli impianti di riciclaggio delle navi, nell’ambito di una o più zone geografiche o di un settore di competenza, relativamente a tutte le operazioni nel territorio soggetto alla giurisdizione di detto Stato;
12) «stazza lorda», la stazza lorda (GT) calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o di qualsiasi altra convenzione successiva;
13) «persona competente», una persona in possesso delle qualifiche e della formazione adeguate, nonché di conoscenze, di esperienza e di competenze sufficienti per eseguire il lavoro specifico;
14) «armatore», la persona fisica o giuridica registrata come proprietario della nave, inclusa la persona fisica o giuridica proprietaria della nave per un periodo limitato in attesa della sua vendita o consegna a un impianto di riciclaggio delle navi, oppure, in mancanza di immatricolazione, la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altro organismo o persona, come l’amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa, e la persona giuridica che gestisce una nave di proprietà dello Stato;
15) «nuova installazione», l’installazione di sistemi, attrezzature, isolamento o altro materiale su una nave dopo la data di applicazione del presente regolamento;
16) «piano di riciclaggio della nave», un piano elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi per ogni singola nave da riciclare sotto la sua responsabilità, tenendo conto delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;
17) «piano dell’impianto di riciclaggio delle navi», un piano predisposto dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi e adottato dal consiglio di amministrazione o dall’organo direttivo appropriato dell’impresa di riciclaggio delle navi, che descrive i processi e le procedure operativi correlati al riciclaggio delle navi presso l’impianto di riciclaggio delle navi e che riguarda in particolare la sicurezza e la formazione dei lavoratori, la protezione della salute umana e dell’ambiente, i ruoli e le responsabilità del personale, la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze e i sistemi di monitoraggio, registrazione e notifica, alla luce delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;
18) «locale sicuro per l’ingresso», una zona che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) il tenore di ossigeno dell’atmosfera e la concentrazione di vapori infiammabili rientrano nei limiti di sicurezza;
b) le concentrazioni di eventuali materiali tossici nell’atmosfera restano nei limiti consentiti;
c) eventuali residui o materiali associati ai lavori autorizzati dalla persona competente non danno luogo a un rilascio incontrollato di materiali tossici o a una concentrazione pericolosa di vapori infiammabili nelle condizioni atmosferiche esistenti, che restano conformi alle prescrizioni;
19) «locale sicuro per lavori a caldo», una zona in cui siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) presenza di condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi di esplosione, anche per l’assenza di gas, quando si usano apparecchi di saldatura ad arco elettrico o a gas, attrezzi da taglio o da combustione o altri tipi di fiamma libera, e in occasione di operazioni di riscaldamento, di smerigliatura o che possono generare scintille;
b) i criteri relativi al locale sicuro per l’ingresso previsti al punto 18 sono soddisfatti;
c) le condizioni atmosferiche esistenti non cambiano a seguito dei lavori a caldo;
d) tutti i locali contigui sono stati puliti, resi inerti o trattati in maniera sufficiente a impedire l’avvio o la propagazione di un incendio;
20) «dichiarazione di completamento», una dichiarazione rilasciata dall’operatore dell’impianto di riciclaggio della nave che conferma il completamento del riciclaggio della nave conformemente al presente regolamento;
21) «certificato di inventario», un certificato specifico per la nave, che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9 ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5;
22) «certificato di idoneità al riciclaggio», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, e dal piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7;
23) «dichiarazione di conformità», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di un paese terzo ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 12;
24) «tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT)», peso di una nave in tonnellate calcolato senza carico, carburante, olio lubrificante in cisterne di stoccaggio, acqua di zavorra, acqua dolce, acqua di alimentazione, scorte non utilizzate, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali e che è costituito dalla somma del peso dello scafo, della struttura, dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori della nave.
2. Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:
a) «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «trattamento» e «gestione dei rifiuti» lo stesso significato di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
b) «ispezione del sito», un’ispezione dell’impianto di riciclaggio delle navi allo scopo di valutare se le condizioni nel sito siano conformi a quelle descritte da qualsiasi documento utile fornito;
c) «lavoratore», qualsiasi persona che svolge un’attività, su base regolare o temporanea, nell’ambito di un rapporto di lavoro, incluso il personale alle dipendenze di imprese appaltanti e subappaltanti;
d) «gestione compatibile con l’ambiente», l’adozione di tutte le misure possibili dirette a far sì che i rifiuti e i materiali pericolosi siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti negativi che possono derivare da tali materiali e rifiuti.
3.
Ai fini del punto 13, paragrafo 1, una persona competente può essere un lavoratore che abbia ricevuto una formazione o un impiegato con mansioni di gestione in grado di riconoscere e valutare rischi e pericoli professionali, nonché l’esposizione dei dipendenti a materiali potenzialmente pericolosi o a condizioni non sicure in un impianto di riciclaggio delle navi e che sia in grado di indicare le misure di protezione e le precauzioni da prendere per eliminare o ridurre tali pericoli, rischi o tale esposizione.
Fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, l’autorità competente può definire criteri opportuni per la designazione di tali persone e può stabilire i compiti loro affidati.
Titolo II. Navi
Art. 4 Controllo dei materiali pericolosi
L’installazione o l’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatti salvi altri requisiti previsti dal pertinente diritto dell’Unione che richieda misure ulteriori.
Art. 5 Inventario dei materiali pericolosi
1. Ogni nuova nave tiene a bordo un inventario dei materiali pericolosi, che individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all’allegato II, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi approssimativi.
2.
Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), le navi esistenti si conformano per quanto possibile al paragrafo 1.
Nel caso di navi destinate al riciclaggio, esse si conformano per quanto possibile al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), all’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I.
3. L’inventario dei materiali pericolosi:
a) è specifico per ciascuna nave;
b) prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi conformemente all’articolo 4;
c) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
d) è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato.
4. Oltre al paragrafo 3, per le navi esistenti è predisposto un piano che illustri i controlli visivi o a campione eseguiti per elaborare l’inventario dei materiali pericolosi e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.
5. L’inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:
a) un elenco dei materiali pericolosi di cui agli allegati I e II, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, con indicazione della loro ubicazione e dei quantitativi approssimativi (parte I);
b) un elenco dei rifiuti generati dall’attività presenti a bordo della nave (parte II);
c) un elenco delle scorte presenti a bordo della nave (parte III).
6. La parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è opportunamente mantenuta e aggiornata durante l’intera vita operativa della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all’allegato II e le pertinenti modifiche della struttura e delle attrezzature della nave.
7. Prima del riciclaggio e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, l’inventario dei materiali pericolosi include, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall’attività e la parte III per le scorte ed è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 riguardo all’aggiornamento dell’elenco delle voci per l’inventario dei materiali pericolosi negli allegati I e II al fine di garantire che l’elenco comprenda quanto meno le sostanze elencate nelle appendici 1 e 2 della convenzione di Hong Kong.
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza da aggiungere o rimuovere dagli allegati I o II.
Art. 6 Requisiti generali per gli armatori
1. Quando preparano l’invio di una nave al riciclaggio, gli armatori:
a) forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi tutte le informazioni relative alla nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all’articolo 7;
b) notificano per iscritto all’amministrazione competente, entro un termine che deve essere stabilito da tale amministrazione, l’intenzione di riciclare la nave in uno o più impianti specifici di riciclaggio delle navi. La notifica comprende come minimo:
i) l’inventario dei materiali pericolosi; e
ii) tutte le informazioni relative alla nave fornite a norma della lettera a).
2. Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate:
a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;
b) nel periodo che precede l’ingresso della nave nell’impianto di riciclaggio, operino in modo da ridurre al minimo i quantitativi di residui di carico, oli combustibili restanti e rifiuti generati che restano a bordo;
c) detengano un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato prima che inizi il riciclaggio della nave e previa ricezione del piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.
3. Gli armatori assicurano che le navi cisterna giungano all’impianto di riciclaggio delle navi con cisterne di carico e sale pompe in condizioni che ne permettano la certificazione come sicure per i lavori a caldo.
4. Gli armatori forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all’articolo 9.
5. Gli armatori sono responsabili della nave e adottano disposizioni affinché tale nave continui a conformarsi ai requisiti dell’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera fino a quando l’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi accetta di assumersi la responsabilità della nave. L’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi può rifiutare di accettare la nave per il riciclaggio se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche della struttura e delle attrezzature della nave. In tal caso, l’armatore conserva la responsabilità della nave e ne informa senza indugio l’amministrazione.
Art. 7 Piano di riciclaggio della nave
1. Un piano di riciclaggio relativo alla nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave tratta qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell’impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.
2. Il piano di riciclaggio della nave:
a) è elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e delle informazioni relative alla nave fornite dall’armatore conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in modo che il suo contenuto sia conforme alle informazioni che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi;
b) chiarisce se e in quale misura i lavori preparatori, quali il pretrattamento, l’individuazione di potenziali pericoli e l’eliminazione delle scorte, debbano svolgersi in un luogo diverso dall’impianto di riciclaggio delle navi indicato nel piano di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave dovrebbe includere l’indicazione del luogo in cui la nave sarà collocata durante le operazioni di riciclaggio e un piano conciso relativo all’arrivo e al collocamento sicuro della specifica nave da riciclare;
c) include informazioni concernenti la definizione, il mantenimento e il controllo delle condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo per la nave in questione, tenendo conto di elementi quali la sua struttura, la sua configurazione e il suo carico precedente, nonché le altre informazioni necessarie sulle modalità di attuazione del piano di riciclaggio della nave;
d) include informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e di rifiuti che saranno prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi, e sulle relative modalità di gestione e di stoccaggio nell’impianto di riciclaggio delle navi e nei successivi impianti; e
e) è predisposto separatamente, in linea di principio, per ciascun impianto di riciclaggio interessato, nel caso occorra fare ricorso a più di un impianto di riciclaggio, e identifica l’ordine di uso e le attività autorizzate che si svolgeranno in tali impianti.
3.
Il piano di riciclaggio della nave è tacitamente o esplicitamente approvato dall’autorità competente conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso.
L’approvazione esplicita è rilasciata quando l’autorità competente trasmette una notifica scritta della sua decisione sul piano di riciclaggio della nave all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione.
L’approvazione tacita è presunta qualora l’autorità competente non notifichi all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione alcuna obiezione scritta al piano di riciclaggio della nave entro un periodo di riesame stabilito conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso, e notificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b).
4. Gli Stati membri possono chiedere alla propria amministrazione di trasmettere all’autorità competente dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi le informazioni fornite dall’armatore a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dettagli:
i) la data in cui la nave è stata immatricolata nello Stato di cui la nave batte bandiera;
ii) il numero di identificazione (numero IMO) della nave;
iii) il numero di scafo sulle nuove navi;
iv) il nome e il tipo della nave;
v) il porto in cui la nave è immatricolata;
vi) il nome e l’indirizzo dell’armatore nonché il numero di identificazione IMO del proprietario registrato;
vii) il nome e l’indirizzo dell’impresa;
viii) il nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave;
ix) le caratteristiche principali della nave [lunghezza fuori tutto (LOA), larghezza (fuori ossatura), altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore].
Art. 8 Controlli
1. I controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un organismo riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.
2. Qualora un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali organismi riconosciuti a:
esigere che una nave oggetto dei loro controlli si conformi al presente regolamento, e
effettuare controlli a richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro.
3. Le navi sono oggetto dei seguenti controlli:
a) un controllo iniziale;
b) un controllo di rinnovo;
c) un controllo addizionale;
d) un controllo finale.
4. Il controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il controllo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
5. Il controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
6. Il controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati, degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in modo che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo necessità.
7.
Il controllo finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e prima dell’inizio del riciclaggio della nave.
Tale controllo verifica che:
a) l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’articolo 5;
b) il piano di riciclaggio della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;
c) l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.
8. Per le navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il controllo finale possono essere effettuati contemporaneamente.
Art. 9 Rilascio e convalida dei certificati
1.
A seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo iniziale o di rinnovo, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di inventario. Tale certificato è completato con la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a).
Quando il controllo iniziale e il controllo finale sono effettuati contemporaneamente come previsto all’articolo 8, paragrafo 8, è rilasciato solo il certificato di idoneità al riciclaggio di cui al paragrafo 9 del presente articolo.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di inventario al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 3 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento.
2. Un certificato di inventario è convalidato, su richiesta dell’armatore, dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato a seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo addizionale effettuato conformemente all’articolo 8, paragrafo 6.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia o convalida, a seconda dei casi, un certificato di inventario, se il controllo di rinnovo è espletato con esito positivo:
a) nel periodo di tre mesi precedente la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;
b) dopo la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;
c) più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo.
4. Qualora un controllo di rinnovo sia stato espletato con esito positivo e un nuovo certificato di inventario non possa essere rilasciato o tenuto a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato convalida il certificato esistente e tale certificato è accettato come valido per un ulteriore periodo non superiore a cinque mesi dalla data di scadenza.
5. Qualora un certificato di inventario sia rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato può prorogare la validità del certificato esistente per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.
6. In circostanze speciali determinate dall’amministrazione, non è necessario che un nuovo certificato di inventario decorra dalla data di scadenza del certificato esistente come richiesto dal paragrafo 3, lettere a) e b) e dai paragrafi 7 e 8. In tali circostanze, il nuovo certificato è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo.
7. Qualora una nave non si trovi nel porto o ancoraggio in cui deve essere sottoposta a controllo alla scadenza del certificato di inventario, l’amministrazione può, qualora ciò appaia opportuno, prorogare la validità del certificato di inventario per un periodo non superiore a tre mesi per consentire alla nave di portare a termine il viaggio fino al porto in cui deve essere svolto il controllo. Qualunque proroga di tale tipo concessa è subordinata all’espletamento del controllo nel porto in questione prima della partenza della nave. Una nave cui è concessa una proroga, al suo arrivo nel porto in cui deve essere sottoposta a controllo, non è autorizzata in virtù di tale proroga a lasciare il porto senza aver ricevuto un nuovo certificato. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.
8. Un certificato di inventario rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e non prorogato alle condizioni di cui al paragrafo 7 può essere prorogato dall’amministrazione per un periodo di grazia della durata massima di un mese dalla sua scadenza. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.
9.
Dopo aver espletato, con esito positivo, un controllo finale conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio. Tale certificato è completato dall’inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di idoneità al riciclaggio al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 4 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento. Un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a seguito di un controllo finale conformemente al primo comma del presente paragrafo è accettato dagli altri Stati membri e da questi considerato altrettanto valido, ai fini del presente regolamento, di un certificato di idoneità al riciclaggio da essi rilasciato.
Art. 10 Durata e validità dei certificati
1. Fatto salvo l’articolo 9, un certificato di inventario è rilasciato per un periodo stabilito dall’amministrazione, che non è superiore a cinque anni.
2. La validità di un certificato di inventario rilasciato o convalidato a norma dell’articolo 9 cessa nei seguenti casi:
a) se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate in tale certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche alla struttura e alle attrezzature della nave, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
b) se il controllo di rinnovo non è espletato entro gli intervalli indicati all’articolo 8, paragrafo 5.
3. Un certificato di idoneità al riciclaggio è rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi.
4. La validità di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, cessa se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario.
5. In deroga al paragrafo 3, il certificato di idoneità al riciclaggio può essere prorogato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un unico tragitto, da un punto a un altro, avente come destinazione l’impianto di riciclaggio delle navi.
Art. 11 Controllo da parte dello Stato di approdo
1. Gli Stati membri applicano alle navi disposizioni in materia di controllo conformemente al loro diritto nazionale, tenendo conto della direttiva 2009/16/CE. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, qualsiasi ispezione di questo tipo si limita a controllare la presenza a bordo di un certificato di inventario o di un certificato di idoneità al riciclaggio che, se valido, è ritenuto sufficiente per la convalida dell’ispezione.
2. Un’ispezione dettagliata può essere effettuata dalla pertinente autorità incaricata nello Stato di approdo delle attività di controllo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, se una nave non è in possesso di un certificato valido o se sussistono fondati motivi per ritenere che:
a) la condizione della nave o delle sue attrezzature non corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche riportate in tale certificato, alla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi, o a entrambi; o
b) a bordo della nave non si applicano procedure per il mantenimento della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi.
3. Una nave può essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti autorità di tale Stato membro copia del certificato di inventario o del certificato di idoneità al riciclaggio, a seconda dei casi, e su richiesta di tali autorità, fatto salvo l’articolo 9. Lo Stato membro che intraprende una siffatta azione informa senza indugio l’amministrazione interessata. Il mancato aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi non costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma qualsiasi incoerenza nell’inventario dei materiali pericolosi è riferita all’amministrazione interessata ed è corretta entro l’ispezione successiva.
4. L’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.