Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 16,
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per istituire un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 di detto regolamento sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 dello stesso regolamento.
Gli Stati membri hanno notificato complessivamente 18 impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, tali impianti dovrebbero essere inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione afferenti agli impianti di riciclaggio delle navi ubicati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
Le informazioni da includere nell'elenco europeo sono elencate nell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al fine di rispecchiare tali prescrizioni, l'elenco europeo dovrebbe essere strutturato conformemente a tale disposizione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, l'elenco europeo dovrebbe altresì indicare la data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker