Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda l'elaborazione, il controllo e la certificazione di inventari dei materiali pericolosi rinvenuti nelle navi.
Conformemente ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi.
A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'obbligo di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi deve applicarsi alle navi esistenti a decorrere dal 31 dicembre 2020, alle navi nuove a decorrere dal 31 dicembre 2018 e alle navi destinate al riciclaggio a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco europeo pubblicato ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2013.
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che l'inventario dei materiali pericolosi sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento.
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, l'amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato è tenuto a rilasciare un certificato di inventario. Il formato del certificato di inventario deve essere coerente con l'appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il certificato di inventario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2013, e convalidato a norma del medesimo, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker