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Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione del 22 febbraio 2017 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/933, in particolare gli articoli dal 4 al 7,

dopo aver informato gli Stati membri,

È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati4.

La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 15 dicembre 20155.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle da 1 a 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
B963PANEX DINAMIC d.o.o.Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia
C001CICLI EUROPA s.r.l.34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia
C002OLYMPIQUE SARLZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia
C021Kuisle & Kuisle GmbHFüssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania
B960In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo
C053Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman TylecDąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate da tali soggetti.

Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Per questo motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.

Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione6 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

3. AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

I soggetti esentati elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento di esenzione.

Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARICDati precedentiModifica
A662Credat Industries a.s., V. Palkovicha 19 SK-946 03 Kolárovo, SlovacchiaL'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Priemyselný areál 3415 SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia»
A247AT Zweirad GmbH, Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, GermaniaL'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania»
A995Planet X Ltd, Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno UnitoL'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito»
A542Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada, ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, PoloniaIl nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: «Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.»
8983Mara Cicli SRL, Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), ItaliaIl nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue: «Mandelli SpA Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia»
A605Bohemia Bike a.s., Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica cecaL'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Na Pankráci 1724/129 Nusle CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca»

4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, è sospeso il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso.

Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione7 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
C003Interbike Spółka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia
C049Cycles Sport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito
C170Hermann Hartje KGDeichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania
C102Uno Bike B.V.Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
C128VELOSPRINT STrnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia
C169Pelago MFG oyTyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia
C202VANMOOF B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio8, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1 Soggetti esentati

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
B960In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo2.5.2014
B963PANEX DINAMIC d.o.o.Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia13.8.2014
C002OLYMPIQUE SARLZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia28.10.2014
C001CICLI EUROPA s.r.l.34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia10.11.2014
C021Kuisle & Kuisle GmbHFüssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania17.2.2015
C053Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman TylecDąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia1.7.2015

Art. 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali modifiche decorrono a partire dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza».

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 2 Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati

Codice addizionale TARICDati precedentiNuovi datiData di decorrenza
A662Credat Industries a.s., V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, SlovacchiaCredat Industries a.s., Priemyselný areál 3415, SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia21.3.2016
A247AT Zweirad GmbH, Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, GermaniaAT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania17.2.2016
A995Planet X Ltd, Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno UnitoPlanet X Ltd, Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito17.11.2016
8983Mara Cicli SRL, Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), ItaliaMandelli SpA, Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia1.1.2017
A605Bohemia Bike a.s., Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica cecaBohemia Bike a.s., Na Pankráci 1724/129 Nusle CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca25.1.2017
A542Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, PoloniaBiuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia2.1.2017

Art. 4

I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti sotto esame notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 3 Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
C003Interbike Spółka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia18.12.2014
C049Cycles Sport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito27.4.2015
C102Uno Bike B.V.Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi24.11.2015
C170Hermann Hartje KGDeichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania29.9.2016
C128VELOSPRINT STrnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia14.4.2016
C169Pelago MFG oyTyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia23.9.2016
C202VANMOOF B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi19.12.2016

Art. 5

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017 Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione