Decisione di esecuzione (UE) 2017/427 della Commissione dell'8 marzo 2017 che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2017) 1482]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase;
Data la situazione critica dovuta al nematode del pino in Portogallo e considerato che sono stati riscontrati alcuni casi in Spagna, nel settembre 2014 è stata istituita una task force composta da diversi esperti degli Stati membri a sostegno delle azioni di contenimento attuate dal Portogallo e dell'attività di eradicazione attuata dalla Spagna nei rispettivi territori, oltre che di prevenzione la diffusione nel resto del territorio dell'Unione.
Il 22 giugno 2016 la task force sul nematode del pino ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni. Inoltre, nell'ambito del progetto REPHRAME2, sono state acquisite ulteriori conoscenze scientifiche.
Per individuare le piante sensibili cui devono essere applicate le rispettive misure, è necessario introdurre una definizione di «pianta colpita da incendio o da tempesta».
L'Organizzazione europea per la protezione delle piante ha messo a punto standard internazionali relativi ai piani di emergenza. Le regole riguardanti i piani di emergenza dovrebbero definire in modo più dettagliato i compiti degli organismi ufficiali, dei laboratori e degli operatori responsabili, al fine di garantire la coerenza con tali standard internazionali3 e di migliorare la chiarezza e l'efficacia dei piani di emergenza.
Al fine di ridurre l'onere amministrativo e tenendo conto del miglioramento della situazione indicato dagli esiti dei controlli finora effettuati dal Portogallo e dalla Spagna, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE4 dovrebbero essere presentati annualmente e non più mensilmente. I risultati delle misure adottate a norma degli articoli 6 e 7 di tale decisione, ove applicabile, dovrebbero essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno per garantire la tempestiva presentazione delle informazioni pertinenti riguardanti il periodo che precede l'inizio della stagione di volo del vettore.
L'esperienza maturata sia in Portogallo sia in Spagna, così come gli studi tecnici e scientifici, indicano che è estremamente improbabile individuare il nematode del pino sui pini di aspetto sano, mentre il campionamento dei fusti tagliati, dei residui delle operazioni di taglio e dei detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori può essere molto importante per rilevare la presenza di nematode del pino in aree dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/535/UE.
I dati riferiti dalla task force hanno confermato che gli incendi boschivi che si verificano durante la stagione di volo del vettore attirano immediatamente vettori anche da molto lontano e per un certo tempo successivamente all'incendio. L'immediata rimozione ed eliminazione delle piante nelle zone colpite da incendi non riduce l'attrattività e può invece comportare il rischio di una ulteriore dispersione di vettori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a procedere con l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili situate nelle zone colpite da incendi prima dell'inizio della successiva stagione di volo del vettore.
L'esperienza ha dimostrato che, per garantire un uso ottimale delle risorse disponibili, le indagini nelle zone infestate di cui all'allegato II, punto 2, della decisione di esecuzione 2012/535/UE, dovrebbero concentrarsi sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, in modo da poter adottare misure atte a contenere il nematode del pino in quelle parti delle zone infestate in cui è notoriamente presente e a prevenirne la diffusione nelle zone cuscinetto.
Gli Stati membri possono ridurre il raggio della zona di taglio raso da 500 m a 100 m se, in base alle attività d'indagine svolte conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 45, e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, non vi sono prove della presenza di vettori in quella parte di territorio.
L'esperienza ha confermato che il trattamento del legno individuato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore, come stabilito nell'allegato I, punto 8, e nell'allegato II, punto 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/535/UE, non sempre è idoneo a prevenire l'ulteriore diffusione del nematode del pino nel caso di tronchi colonizzati da vettori nel corso dell'anno precedente l'attività d'indagine. Lo Stato membro può quindi decidere di distruggere immediatamente tale legname sul posto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione 2012/535/UE
La decisione di esecuzione 2012/535/UE è così modificata:
1) all'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera h): «h)«pianta colpita da incendio o da tempesta» qualsiasi pianta sensibile danneggiata da incendio o da tempesta in un modo che consente l'ovideposizione da parte del vettore.»;
2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il piano di emergenza stabilisce: a) una sezione specifica contenente informazioni di sintesi sulla valutazione del rischio di infestazione da nematode del pino per lo Stato membro interessato, incluse le informazioni di base sulla biologia del nematode del pino, i sintomi previsti e le piante ospiti colpite, così come i metodi di rilevamento, le principali vie di ingresso e di ulteriore diffusione, comprese le raccomandazioni su come ridurre il rischio di ingresso, insediamento e diffusione; b) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano se la presenza del nematode del pino è ufficialmente confermata oppure sospetta, così come la catena di comando e le procedure di coordinamento delle azioni che devono essere intraprese dagli organismi ufficiali responsabili, dalle altre autorità pubbliche, dagli organismi delegati o dalle persone fisiche coinvolte, dai laboratori e dagli operatori; c) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili ai locali degli operatori e di altri; d) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere il nematode del pino; e) le misure da adottare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori interessati e al pubblico in merito alla presenza del nematode del pino e alle misure adottate per combatterlo qualora la sua presenza sia ufficialmente confermata o sospetta; f) le modalità di registrazione dei rilevamenti della presenza del nematode del pino; g) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; h) le procedure e le persone responsabili del coordinamento complessivo con gli Stati membri confinanti e, se del caso, con i paesi terzi confinanti. Il contenuto del piano di emergenza deve tenere conto del rischio che l'organismo specificato costituisce per lo Stato membro interessato.»;
3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate tra il 1o aprile dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno della comunicazione, in applicazione degli articoli 6 e 7. La relazione include tutti i seguenti elementi: a) il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, individuati rispettivamente per la zona infestata e per la zona cuscinetto; b) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state individuate, specificando il numero delle piante completamente distrutte da incendi boschivi o da tempeste; c) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state campionate; d) il numero di campioni prelevati su piante morte, piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta e analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; e) il numero di campioni risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino; f) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state eliminate, specificando il numero di piante individuate prima dell'inizio del periodo pertinente; g) il numero e l'ubicazione delle trappole e il periodo di monitoraggio, così come il numero di vettori catturati, le specie interessate, il numero di vettori analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, il numero di campioni analizzati per accertare la presenza del nematode del pino rispettivamente nella zona tampone e nelle zone infestate, compreso il numero di campioni eventualmente risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui alle lettere b) ed f) durante i seguenti periodi: dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o aprile al 31 ottobre e dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno della comunicazione. Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri fanno riferimento al periodo di raccolta in questione.»;
4) all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli altri Stati membri e alla Commissione il periodo e i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 effettuati nel corso dell'anno precedente.»;
5) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione