Decisione di esecuzione (UE) 2017/547 della Commissione del 21 marzo 2017 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata [notificata con il numero C(2017) 1736] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l'articolo 19,
Nuovi sviluppi in materia di selezione delle patate promettono di ridurre considerevolmente la durata dei programmi di sviluppo, consentire l'accesso a un maggior numero di variazioni genetiche e consentire lo sviluppo di nuove varietà con combinazioni di caratteristiche utili.
Gli attuali metodi di produzione di tuberi-seme di patata si basano sulla moltiplicazione vegetativa dei tuberi di patata per più generazioni. Gli sviluppi di cui al considerando 1 comprendono tuttavia la moltiplicazione delle patate mediante seme, il cosiddetto seme botanico. Le pratiche di moltiplicazione a partire da seme botanico di patata promettono di ridurre notevolmente il tempo necessario per produrre un numero sufficiente di tuberi-seme di patata per gli utilizzatori finali, riducendo nel contempo il rischio di accumulo di malattie.
Poiché i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata attualmente non soddisfano l'obbligo di essere stati prodotti secondo i metodi di selezione di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE, è necessario raccogliere informazioni sulla produzione e la commercializzazione di tali tuberi da semina per capire quali norme di qualità e controlli sono necessari per garantire la qualità e lo stato sanitario di detti tuberi da semina e per determinare in quale fase o a quali condizioni essi possono accedere al sistema di certificazione. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sotto la supervisione delle autorità competenti.
Lo stato sanitario, l'identità e la qualità dei tuberi da semina in questione dipendono dalla garanzia della qualità, dell'identità e dello stato sanitario delle fasi iniziali e intermedie innovative del processo di produzione. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme per garantire che i tuberi da semina siano conformi alle prescrizioni per i tuberi-seme di base o i tuberi-seme certificati.
Le conoscenze relative al mantenimento dello stato sanitario e di identità e purezza varietali sufficienti lungo tutto il processo di produzione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sono scarse. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare le informazioni pertinenti. Dopo un certo numero di anni le informazioni raccolte riguardo all'identità e alla purezza varietali del materiale utilizzato per l'esperimento potrebbero dover essere riesaminate per individuare eventuali problemi che possono influenzare l'identificazione e la qualità di tale materiale.
Gli Stati membri che partecipano all'esperimento dovrebbero permettere la commercializzazione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata. In considerazione del processo di produzione innovativo, i produttori dovrebbero essere esentati da certe prescrizioni previste dalla direttiva 2002/56/CE, in particolare per quanto riguarda il calibro minimo dei tuberi da semina da commercializzare, l'aspetto varietale, il numero massimo di generazioni in campo e la presenza di difetti esterni.
Oltre alle condizioni generali stabilite dalla direttiva 2002/56/CE, è opportuno stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione dei tuberi da semina oggetto dell'esperimento. Tali condizioni dovrebbero garantire la raccolta di informazioni sufficienti per la valutazione dell'esperimento. È pertanto necessario stabilire norme su registrazione, tracciabilità, etichettatura, prove di resa e comunicazione.
Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, la quantità di tuberi-seme di patata da certificare dovrebbe essere limitata.
Per consentire agli Stati membri di verificare che non venga superata la quantità massima, i produttori che intendono produrre tuberi da semina o plantule nell'ambito dell'esperimento dovrebbero essere tenuti a dichiarare le quantità che intendono produrre o piantare.
Al fine di ottenere una panoramica dello stato di avanzamento dell'esperimento, ogni anno gli Stati membri partecipanti dovrebbero presentare alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente i quantitativi commercializzati. Alla fine dell'esperimento dovrebbero presentare una relazione finale contenente, in particolare, i risultati dei controlli dei campi e delle partite e le informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme.
Al fine di consentire ai produttori e ai fornitori di produrre e commercializzare una quantità sufficiente di tuberi da semina nell'ambito dell'esperimento e alle autorità competenti di controllare tale materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la stesura della relazione finale, l'esperimento dovrebbe avere una durata di sette anni, ossia la durata massima prevista all'articolo 19 della direttiva 2002/56/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
1. Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione allo scopo di valutare se la produzione, a determinate condizioni, di tuberi da semina ottenuti da plantule provenienti da seme botanico di patata possa costituire un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata e, di conseguenza, essere considerata un metodo di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE.
2. Scopo dell'esperimento è valutare i seguenti elementi:
a) se la produzione di tuberi da semina di cui al paragrafo 1 possa essere considerata un «metodo di selezione» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e se il seme botanico di patata possa essere considerato come seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva;
b) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi dimensioni inferiori al calibro minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
c) se sia accettabile un diverso numero di generazioni di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati rispetto al numero massimo di cui all'allegato I, punto 7, della direttiva 2002/56/CE;
d) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi una percentuale superiore di difetti esterni rispetto alla percentuale massima di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
e) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 mantengano identità e purezza varietali sufficienti dopo diversi cicli di moltiplicazione vegetativa, e se per tali tuberi da semina siano accettabili limiti diversi rispetto alle percentuali massime fissate per i tuberi-seme di patata di base al punto 1, lettera b), e per i tuberi-seme di patata certificati al punto 2, lettera b), dell'allegato I della direttiva 2002/56/CE;
f) se le malattie trasmesse per seme si ripercuotano sulla qualità dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1 e, in caso affermativo, se debbano essere stabilite prescrizioni specifiche in relazione a tali malattie;
g) se sia necessario introdurre prescrizioni specifiche per quanto riguarda la tracciabilità, l'identità, la qualità e lo stato sanitario durante la produzione di seme botanico di patata e di plantule ottenute da seme botanico di patata al fine di garantire la qualità, l'identificazione e lo stato sanitario dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1; e
h) quale sia il percorso produttivo più appropriato per ottenere tuberi-seme di patata certificati da seme botanico di patata nelle condizioni agroclimatiche prevalenti nell'Unione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «seme botanico di patata»: il seme di patata in senso botanico prodotto nell'Unione;
b) «plantule sperimentali»: plantule ottenute nell'Unione da seme botanico di patata e destinate alla produzione di altre patate;
c) «tuberi da semina sperimentali»: i tuberi di patate ottenuti nell'Unione da plantule sperimentali;
d) «materiale sperimentale»: seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali.
Art. 3 Partecipazione degli Stati membri
1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento (di seguito «gli Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della propria partecipazione.
3. Uno Stato membro partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione informando la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 4 Certificazione ufficiale e deroghe alla direttiva 2002/56/CE
Fino al 31 dicembre 2023 ed entro il limite quantitativo di cui all'articolo 5 gli Stati membri partecipanti possono certificare ufficialmente i tuberi da semina sperimentali come «tuberi-seme di patata di base» o «tuberi-seme di patata certificati», in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/56/CE se tali tuberi da semina sono conformi agli articoli 6 e 7 della presente decisione e sono stati selezionati, prodotti o conservati da persone registrate conformemente all'articolo 8 della presente decisione, a condizione che tali tuberi da semina sperimentali appartengano a una varietà che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) è inserita nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio2;
b) è stata ammessa in un altro Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE;
c) è stata presentata una domanda valida per l'ammissione di tale varietà a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE.
Ai fini del primo comma, i tuberi da semina sperimentali sono considerati prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e sono considerati prodotti a partire da seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva.
L'allegato I, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), e l'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE non si applicano.
L'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE non si applica ai tuberi raccolti da plantule sperimentali.
Art. 5 Limite quantitativo
La certificazione a norma dell'articolo 4 per ogni Stato membro partecipante in ciascun anno è limitata a una quantità di tuberi da semina sperimentali inferiore o uguale allo 0,3 % dei tuberi-seme di patata prodotti o a un massimo di 10 ettari di tuberi-seme di patata piantati in tale anno nello Stato membro partecipante in questione.
Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun produttore dichiara al servizio di certificazione la superficie dell'area in cui quell'anno intende produrre tuberi da semina sperimentali.
Art. 6 Prescrizioni su qualità, identità e stato sanitario per plantule sperimentali e seme botanico di patata
I tuberi da semina sperimentali sono ottenuti da plantule sperimentali che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione A, ottenute da seme botanico di patata derivato da incrocio sessuale di linee parentali da inincrocio e che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione B.
Art. 7 Numero massimo di generazioni
In deroga all'allegato I, punto 7, primo e secondo comma, della direttiva 2002/56/CE, il numero massimo di generazioni complessive di tuberi-seme di patata di base e tuberi-seme di patata certificati ottenuti da seme botanico di patata è quattro.
I tuberi raccolti da plantule sperimentali sono la prima generazione.
Art. 8 Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata
1. Ciascuno Stato membro partecipante tiene e aggiorna un registro pubblico delle persone fisiche o giuridiche che producono e commercializzano materiale sperimentale.
2.
Le persone di cui al paragrafo 1 presentano al servizio di certificazione una domanda di iscrizione nel registro. La domanda include tutti i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo e dati di recapito;
b) denominazione della varietà in questione.
Il registro contiene tali elementi per ciascuna persona.
Art. 9 Etichettatura
Oltre alle informazioni richieste conformemente alla direttiva 2002/56/CE, gli imballaggi o i recipienti di tuberi da semina sperimentali commercializzati come tuberi-seme di patata di base o tuberi-seme di patata certificati recano un'etichetta ufficiale che comprende l'indicazione di cui all'allegato II, sezione A.
I recipienti di plantule sperimentali sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore che comprende le informazioni di cui all'allegato II, sezione B.
Gli imballaggi di seme botanico di patata recano un'etichetta del fornitore con le informazioni di cui all'allegato II, sezione C.
L'etichetta ufficiale, il documento di accompagnamento del recipiente di plantule sperimentali e l'etichetta del fornitore sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Art. 10 Tracciabilità
Gli Stati membri partecipanti garantiscono la tracciabilità del materiale sperimentale.
Un fornitore che trasferisce materiale sperimentale a un altro fornitore tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore a cui è stato trasferito.
Un fornitore cui è stato trasferito materiale sperimentale tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore che lo ha trasferito.
I fornitori conservano le registrazioni di cui al presente articolo fino al 31 marzo 2024.
Art. 11 Controlli ufficiali
I servizi di certificazione degli Stati membri partecipanti effettuano controlli ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione del materiale sperimentale. Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva 2002/56/CE, tali controlli ufficiali riguardano almeno:
a) la verifica delle dichiarazioni delle quantità destinate a essere prodotte e le comunicazioni delle quantità commercializzate;
b) la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione del seme botanico di patata;
c) l'ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi materiale sperimentale alle prescrizioni stabilite nella presente decisione.
I controlli relativi al primo comma, lettera b), sono eseguiti almeno una volta all'anno. Essi comprendono l'ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi e delle serre utilizzati per la produzione di seme botanico di patata e plantule sperimentali.