Decisione (UE) 2017/674 del Consiglio del 3 aprile 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Unione ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam») con decisione 2006/730/CE del Consiglio1. La convenzione di Rotterdam è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2 attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione.
Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, un organo sussidiario della convenzione di Rotterdam, per quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Tali sostanze sono già messe al bando o soggette a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.
Si prevede che l'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam decida in merito alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam. È opportuno che l'Unione sostenga tali modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale3 per quanto riguarda l'inclusione di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017 Per il Consiglio Il presidente R. Galdes