diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2017/902 della Commissione del 23 maggio 2017 che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3252]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione2 stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca («l'Agenzia»).

Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione3. Tale elenco è stato sostituito quattro volte da nuovi elenchi di ispettori dell'Unione, istituiti rispettivamente con le decisioni di esecuzione 2013/174/UE4, 2014/120/UE5, (UE) 2016/6456 e (UE) 2016/706 della Commissione7. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.

Alcuni Stati membri e l'Agenzia hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche è quindi opportuno sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione (UE) 2016/706 con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione