Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'11 maggio 2017 la convenzione di Minamata sul mercurio1 («convenzione») è stata approvata, a nome dell'Unione, con la decisione (UE) 2017/9392.
La convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 1») si terrà a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017. L'Unione dovrebbe pertanto definire la posizione da adottare alla COP 1.
L'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che le parti che intendono importare mercurio proveniente da una non parte consentano tale importazione solo a condizione che la non parte esportatrice fornisca una certificazione che attesti che il mercurio importato non proviene dall'estrazione primaria di mercurio, né da eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali («certificazione»).
L'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione prevede che la COP 1 adotti gli elementi necessari della certificazione e hanno pertanto effetti giuridici. Detti elementi necessari della certificazione avranno pertanto effetti giuridici.
Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio3 è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione, come integrato degli elementi necessari della certificazione proposti.
L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera.
L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle misure seguenti: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali; la determinazione di obiettivi quantificati; la determinazione di valori limite di emissione; la determinazione di una strategia di controllo «multi-inquinanti»; misure alternative.
L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la COP 1 adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti nonché della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, e adotti altresì orientamenti volti a sostenere le parti nell'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione.
L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza adotti, non appena possibile, orientamenti sui criteri che le parti della convenzione possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75 % delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione di tali disposizioni pertinenti. Detti orientamenti avranno pertanto effetti giuridici.
Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione, nella sua settima sessione svoltasi dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, ha adottato, a titolo provvisorio, i quattro documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione, in attesa dell'adozione formale da parte della COP 1.
La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5, è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, come integrata degli orientamenti proposti.
Gli elementi necessari della certificazione e i quattro documenti di orientamento proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.
Art. 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017 Per il Consiglio Il presidente J. Herrera