Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Nella comunicazione del 3 marzo 2010 «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione ha sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.
Con le sue risoluzioni del 28 luglio 2010 e 18 dicembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita. Ha inoltre chiesto che il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari sia realizzato progressivamente, sottolineando il ruolo importante della cooperazione internazionale in tale contesto.
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020») che mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri, ai fini dello sviluppo sostenibile.
I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare a sviluppare sinergie più strette, a rafforzare il coordinamento e a evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza.
In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) devono essere esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile.
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 ha individuato nella «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia» e nell'«Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» due delle sfide prioritarie per la società che devono essere affrontate favorendo gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che le attività di ricerca e innovazione per tali sfide sono svolte a livello di Unione o a un livello superiore, considerati il carattere transnazionale e la natura globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola.
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che la cooperazione internazionale con i paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente le sfide comuni. La cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e deve svolgere un ruolo fondamentale nel partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato europeo. A tale riguardo, l'area del Mediterraneo riveste un'importanza strategica per l'Unione sul piano politico, economico, culturale, scientifico e ambientale.
Per assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione, fra l'altro da tutte le pertinenti decisioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 20135, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.
Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità per tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, mobiliti risorse di bilancio limitate e si incentri sulle piccole e medie imprese (PMI) e le infrastrutture sostenibili.
PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile, nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
L'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche, compresi il riutilizzo e il trattamento delle acque, implicano che siano considerati tutti i diversi utilizzi di dette risorse.
I sistemi agroalimentari sostenibili dovrebbero mirare a rispondere al fabbisogno dei cittadini e ai requisiti ambientali in termini di alimenti sicuri, sani e a prezzi accettabili nonché rendere più sostenibili la lavorazione, la distribuzione e il consumo dei prodotti alimentari e dei mangimi allo scopo di ridurre al minimo le perdite alimentari e i rifiuti agroalimentari.
Per quanto riguarda le risorse idriche e i sistemi agroalimentari, una governance aperta, democratica e partecipativa è fondamentale per assicurare che siano attuate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio di tutta la società.
Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco, occorre prevedere accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.
In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare a PRIMA se si impegna a contribuire al finanziamento dello stesso e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
Al fine di garantire l'attuazione congiunta di PRIMA, è opportuno istituire una struttura di attuazione («PRIMA-IS»). A PRIMA-IS dovrebbe essere destinato il contributo finanziario dell'Unione e dovrebbe garantire l'attuazione efficiente e trasparente di PRIMA.
Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe poter partecipare se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS ne approva la partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche dal pertinente accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica tra il paese terzo in questione e l'Unione.
È opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA e all'adempimento e attuazione di tali impegni, nel rispetto della presente decisione. È opportuno lasciare una certa flessibilità agli Stati partecipanti a contribuire finanziariamente a PRIMA-IS su base facoltativa, al fine di finanziare azioni indirette, raggiungendo in tal modo un grado elevato di integrazione finanziaria. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire finanziariamente o in natura alle attività attuate senza il contributo finanziario dell'Unione e al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione. Il periodo durante il quale gli Stati partecipanti devono apportare il loro contributo dovrebbe essere chiaramente definito.
È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA con i finanziamenti di Orizzonte 2020. Al di sotto di tale massimale è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia equivalente ai contributi degli Stati partecipanti a PRIMA per conseguire un forte effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte limitata del contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi amministrativi di PRIMA-IS. Dovrebbe essere garantita un'amministrazione efficiente di PRIMA e i costi amministrativi dovrebbero essere mantenuti al minimo.
Al fine di evitare che l'attuazione di PRIMA-IS si protragga eccessivamente, è opportuno fissare un termine per l'avvio delle attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte.
Le attività di PRIMA dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. PRIMA dovrebbe tenere conto delle definizioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relative ai livelli di maturità tecnologica nella classificazione della ricerca tecnologica, dello sviluppo di prodotti e delle attività di dimostrazione.
PRIMA dovrebbe sostenere tutti i tipi di attività di ricerca e innovazione, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dimostrazioni innovative e impianti pilota, sviluppo di capacità, formazione, azioni di sensibilizzazione e diffusione nonché mobilità dei ricercatori, che riguardano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica e garantiscono un adeguato equilibrio tra piccoli e grandi progetti.
Ai fini di ottenere un maggiore impatto, si dovrebbe perseguire la coerenza tra PRIMA e gli altri progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020, quali la comunità della conoscenza e dell'innovazione sull'alimentazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia («Food KIC»), o altri strumenti dell'Unione, quali lo strumento europeo di vicinato e partenariato, e si dovrebbero evitare eventuali sovrapposizioni.
PRIMA dovrebbe essere attuato sulla base di piani di lavoro annuali che definiscano le attività da avviare in un dato anno. PRIMA-IS dovrebbe monitorare periodicamente i risultati degli inviti a presentare proposte e le azioni che finanzia e valutare che si sia tenuto conto in maniera adeguata delle tematiche scientifiche, dell'incidenza prevista e del numero eccessivo di proposte al di sopra della soglia che non è stato possibile finanziare. In casi giustificati, PRIMA-IS dovrebbe avviare azioni correttive modificando il piano di lavoro annuale o nei piani di lavoro annuali successivi.
Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, PRIMA-IS dovrebbe garantire un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per azioni finanziate da PRIMA-IS. Queste azioni dovrebbero essere selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali sotto la responsabilità di PRIMA-IS.
Dovrebbero essere monitorate e affrontate le barriere che impediscono a nuovi attori di partecipare alle attività di PRIMA.
Nel realizzare gli obiettivi di PRIMA e in linea con le regole e i principi applicabili, come ad esempio il principio di eccellenza scientifica, mediante il piano di lavoro annuale PRIMA-IS dovrebbe mirare a fornire una quota adeguata del suo finanziamento, pari a circa il 25 % del contributo finanziario dell'Unione in modo da riflettere gli impegni dei paesi partner mediterranei nei confronti di PRIMA, a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi mirati considerati Stati partecipanti.
Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
PRIMA-IS dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate.
Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione7.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di PRIMA.
In linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere a una maggiore semplificazione, si dovrebbero evitare insiemi di norme diversi da quelli di Orizzonte 2020. La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è pertanto disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013. A causa degli obiettivi unici e delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario prevedere talune deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
Al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per adeguare le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Al fine in particolare di adeguarsi alle specificità di PRIMA, il numero minimo di partecipanti dovrebbe corrispondere, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, in modo da promuovere una cooperazione euromediterranea equilibrata. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è altresì necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie nei confronti di soggetti stabiliti nei paesi terzi che siano Stati partecipanti.
Le deroghe all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per garantire che, in linea di massima, soltanto i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante o istituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali di interesse europeo siano ammissibili al finanziamento. Ciononostante, Prisma-IS dovrebbe anche poter finanziare beneficiari stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, a condizione che tale partecipazione sia ritenuta essenziale da PRIMA-IS o se il finanziamento è previsto da un accordo internazionale. PRIMA-IS dovrebbe monitorare la partecipazione di tali soggetti.
Ai fini della semplificazione, gli oneri amministrativi dovrebbero essere rigorosamente proporzionati agli effetti previsti su tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e alcuni oneri sproporzionati di documentazione o relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
È opportuno che la Commissione, tenendo conto dell'opinione degli Stati partecipanti nonché dei pareri espressi da un'ampia gamma di soggetti interessati, effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, ed elabori delle relazioni in merito a tali valutazioni.
Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione intende inserire nelle relazioni sulla valutazione di PRIMA e, a tal fine, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare un formato armonizzato.
L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione nei paesi del Mediterraneo nei settori dei sistemi agroalimentari, affinché diventino sostenibili, e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche. La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale e transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare l'ampiezza e la portata necessarie, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca e innovazione compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Pertanto, l'Unione dovrebbe partecipare a PRIMA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Partecipazione a PRIMA
1. L’Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (“PRIMA”), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio1(Orizzonte Europa), avviato congiuntamente da Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia (Stati partecipanti), alle condizioni stabilite nella presente decisione e previa notifica della rispettiva partecipazione alle attività di PRIMA attraverso la firma di una lettera di impegno.
2. Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco continuano a essere Stati partecipanti ai fini delle attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ai fini della loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono considerati Stati partecipanti solo a condizione che concludano un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifichi e integri gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti con l’Unione e che stabilisca i nuovi termini e le nuove condizioni della loro partecipazione a PRIMA.
3.
Qualsiasi Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 5. Esso provvede a firmare una lettera di impegno che confermi i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA per quanto riguarda, Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, a seconda dei casi.
Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
4.
Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:
a) soddisfi la condizione stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 5;
b) la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e
c) concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.
I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Art. 2 Obiettivi di PRIMA
1. PRIMA contribuisce all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici del regolamento (UE) 2021/695, in particolare all’articolo 3, e realizza gli obiettivi generali intesi a creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari al fine di renderli sostenibili, e per l’approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo, al fine di rendere loro, la loro gestione e il loro approvvigionamento più resilienti ai cambiamenti climatici, più efficienti, più efficaci sotto il profilo dei costi e più sostenibili a livello ambientale e sociale, e a potenziare il contribuito a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
2. Al fine di contribuire agli obiettivi generali stabiliti al paragrafo 1, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili, nonché in materia di approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche;
b) il perseguimento, nei pertinenti programmi nazionali di ricerca e innovazione, dell'attuazione del programma strategico;
c) il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;
d) il rafforzamento del finanziamento delle capacità di ricerca e di innovazione e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca locali.
Art. 3 Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
1.
L’importo del contributo finanziario dell’Unione a PRIMA, compresi gli stanziamenti SEE, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti. Il contributo finanziario dell’Unione è pari a un massimo di 325000000 EUR ed è ripartito come segue:
a) fino a 220000000 EUR da Orizzonte 2020;
b) fino a 105000000 EUR da Orizzonte Europa.
L’importo del contributo finanziario dell’Unione a titolo di Orizzonte Europa può essere maggiorato dei contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l’aumento totale di detto contributo finanziario corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione.
2. Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, in particolare a titolo della parte II «Leadership industriale» e della parte III «Sfide per la società», in conformità dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 e dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
2 bis. Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio3, nello specifico a titolo del pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», polo tematico vi) «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente», in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per:
a) finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
b) coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 4 Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:
a) la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;
b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che è responsabile dell’attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;
c) l’impegno degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA con un contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA almeno pari al contributo finanziario dell’Unione;
d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l’assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
e) l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell'articolo 12;
f) l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9.
2. Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:
a) l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;
b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell'articolo 12;
c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
d) l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
3. La Commissione valuta, su base continuativa, il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti e, a seguito di tale valutazione, può coinvolgere gli Stati partecipanti e PRIMA-IS, se necessario, e adottare provvedimenti opportuni compresi quelli di cui all’articolo 9.
Art. 5 Contributi degli Stati partecipanti a PRIMA
1. Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 325000000 EUR dal 7 agosto 2017 al 31 dicembre 2031.
2. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
a) se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
b) contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
c) contributi finanziari o in natura al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
3. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.
4. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera c), sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione al bilancio amministrativo di PRIMA-IS, previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.
5. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da PRIMA-IS. Se rimangono dubbi, il metodo di valutazione può essere oggetto di audit da parte di PRIMA-IS.
6. I contributi degli Stati partecipanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono versati dopo l’adozione del programma di lavoro annuale. Qualora il programma di lavoro annuale sia adottato nel corso dell’anno di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo che sono considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel programma di lavoro annuale, possono includere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno. Tuttavia i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo che sono considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.
Art. 6 Attività e attuazione di PRIMA
1. PRIMA sostiene un’ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo programma di lavoro annuale, tramite:
a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) 2021/695 finanziate da PRIMA-IS conformemente all’articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:
i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;
ii) azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;
b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di PRIMA o che sono direttamente collegate alla diffusione dei risultati dei progetti nell’ambito di PRIMA e che consistono in:
i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.
2. PRIMA è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali che includono le attività da realizzare dal 1o gennaio al 31 dicembre in un dato anno (anno di riferimento). PRIMA-IS adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell’adottare i programmi di lavoro annuali, PRIMA-IS e la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.
3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell’anno di riferimento e solo dopo l’adozione del programma di lavoro annuale per quell’anno.
4. Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell’anno di riferimento, il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1o gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il programma di lavoro annuale interessato. Tuttavia il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo programma di lavoro annuale.
5. Le attività possono essere finanziate nell’ambito di PRIMA solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l’assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Il programma di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
6. I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali programmi mirano ad affrontare l’insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.
7. Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2028.
8. Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel programma di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.
9. Le attività previste dal programma di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nel capo II del regolamento (UE) 2021/695. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.
10.
Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le condizioni seguenti:
a) le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti, che sono stabiliti in tre diversi paesi i quali sono considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui:
i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nel punto ii); e
ii) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;
b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate da almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell’attuazione;
c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione di cui alla lettera b), la selezione è effettuata da PRIMA-IS e segue tale classificazione, e gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte.
Per quanto riguarda la classificazione di cui alla lettera c), nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.
c)
11. PRIMA-IS monitora l’attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale e ne riferisce annualmente alla Commissione.
12. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse realizzate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante, dagli organismi di finanziamento nazionali di uno Stato partecipante o da altri soggetti che partecipano a un’attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente [nome dell’attività] fa parte di PRIMA cofinanziato dall’Unione europea.
Art. 7 Regole di partecipazione e diffusione
1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi dell’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2021/695, a seconda dei casi, e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite nei pertinenti regolamenti, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.
2. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui almeno uno è stabilito:
a) in uno Stato membro o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nella lettera b), del presente articolo;
b) in un paese terzo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.
3. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, in casi debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte.
4. In deroga all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/695, i partecipanti seguenti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:
a) qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;
b) qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (UE) n. 1290/2013 per le attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione oppure qualsiasi organizzazione internazionale di ricerca europea, quale definita all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/695, per le attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.
5. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
a) la partecipazione dell’organizzazione internazionale o del soggetto giuridico interessato è considerata essenziale da PRIMA-IS per attuare l’azione;
b) la partecipazione di tali soggetti è contemplata dal programma di lavoro annuale e la possibilità di tale finanziamento è prevista in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale o in un altro accordo che garantisca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concluso tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di un soggetto stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito tale soggetto giuridico.
6. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano anch’essi garanzie finanziarie appropriate.
7. L’Unione conclude accordi con paesi terzi che prevedano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Art. 8 Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS
1. Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell’offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di detto regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell’Unione, un accordo quadro di partenariato finanziario e accordi di contributo.
2. L’accordo quadro di partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell’articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso definisce, tra l’altro, quanto segue:
a) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
b) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
c) gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;
d) i rquisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;
e) le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;
f) le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e
g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Art. 9 Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione
1. Se PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in funzione dell'effettiva attuazione di PRIMA.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA.
3. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dagli Stati partecipanti prima della notifica della decisione a PRIMA-IS.
Art. 10 Audit ex post
1. PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, a norma dell’articolo 29 del medesimo regolamento.
1 bis. PRIMA-IS effettua gli audit delle spese relative alle azioni indirette a norma del regolamento (UE) 2021/695 conformemente all’articolo 53 del medesimo regolamento nell’ambito delle azioni indirette del programma Orizzonte Europa, in particolare conformemente alla strategia di audit di cui all’articolo 53, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.
Art. 11 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio9 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione.
3 bis. La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/19396 del Consiglio, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto indicato all’articolo 4 del medesimo regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 bis, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall’attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti, l’EPPO e l’OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle rispettive competenze. Qualora l’attuazione di un’azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l’aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l’obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti coinvolte l’accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti, dell’EPPO e dell’OLAF.
4 bis. PRIMA-IS concede alla corte dei conti nazionale di ciascuno Stato partecipante, su richiesta, l’accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del pertinente Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
5. Nell’attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 11 bis Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
1. PRIMA-IS fornisce alla Commissione e, se del caso, alle autorità degli Stati partecipanti l’accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti. I diritti di accesso sono limitati all’uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.
2. Ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Tale obbligo si applica mutatis mutandis agli Stati partecipanti per le proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori.
Art. 12 Governance di PRIMA
1. Gli organi di PRIMA-IS comprendono:
a) un comitato dei garanti, composto da un presidente e da un copresidente;
b) un comitato direttivo;
c) un segretariato, diretto da un direttore;
d) un comitato consultivo scientifico.
2.
PRIMA-IS è gestito da un comitato dei garanti. Tutti gli Stati partecipanti sono rappresentati in seno al comitato dei garanti. Il comitato dei garanti è l’organo decisionale di PRIMA-IS.
Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:
a) il programma di lavoro annuale di PRIMA;
b) i principi comuni di cui all’articolo 6, paragrafo 9;
c) gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.
Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.
Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della partecipazione di tale paese terzo per conseguire gli obiettivi di PRIMA.
Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.
L’Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle sue discussioni. A tal fine, riceve tutti i documenti necessari.
3. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque. Il comitato dei garanti nomina i membri del comitato direttivo. Il comitato direttivo monitora l’operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l’attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all’esecuzione del bilancio annuale e al programma di lavoro annuale.
4.
Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.
Il segretariato:
a) attua il programma di lavoro annuale;
b) fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
c) monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;
d) gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
e) rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
f) collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall’accordo quadro di partenariato finanziario di cui all’articolo 8;
g) garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.
5.
Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/695.
Il comitato consultivo scientifico:
a) assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;
b) assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di programma di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;
c) riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.
Art. 13 Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 14.
2. Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 14.
Art. 14 Monitoraggio e valutazione
1. Le attività di PRIMA, comprese la loro efficienza e trasparenza, come pure i loro tassi di successo, sono costantemente monitorate e sottoposte a riesami periodici per garantire il massimo impatto, l’eccellenza scientifica e l’uso quanto più efficace ed efficiente possibile delle risorse. I risultati del monitoraggio e dei riesami periodici confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa a norma degli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.
2. PRIMA-IS organizza il monitoraggio continuo e la comunicazione delle loro attività di gestione e attuazione e i riesami periodici dei prodotti, dei risultati e dell’impatto delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695 e del relativo allegato III.
3. La Commissione effettua, entro il 31 dicembre 2025, una valutazione intermedia di PRIMA e, entro il 31 dicembre 2031, una valutazione finale di PRIMA nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente. La Commissione redige, sulla base di tali valutazioni, relazioni che includono le conclusioni delle valutazioni stesse e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la propria relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2032.
4.
Le valutazioni intermedia e finale di cui al paragrafo 3 esaminano i tassi di successo e i tassi di partecipazione, anche degli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale, e il modo in cui PRIMA adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l’efficacia, l’efficienza, comprese l’apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, nonché dalle organizzazioni non governative e dalla società civile, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell’Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici e programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri di un ampio ventaglio di portatori di interessi a livello unionale e nazionale. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo di PRIMA, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all’innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa.
Nello svolgimento di dette valutazioni, la Commissione tiene pienamente in considerazione e cerca di ridurre l’impatto amministrativo su PRIMA e provvede affinché il processo di valutazione rimanga semplice e pienamente trasparente.
5. La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3.
Art. 14 bis Riservatezza
Fatto salvo l’articolo 11 bis, PRIMA- IS garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione può ledere gli interessi di PRIMA-IS, dei suoi membri o dei partecipanti alle attività di PRIMA. Queste informazioni riservate comprendono informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.