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Decisione (UE) 2017/1373 della Commissione del 24 luglio 2017 recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni1, in particolare l'articolo 3,

L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania2, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio3, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione.

L'articolo 3, punto 3.9, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione (UE) 2016/870, stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'importo residuo del sostegno settoriale alla promozione di una pesca sostenibile previsto dal protocollo precedente, relativo al periodo 2013-2014.

In una riunione straordinaria della commissione mista, svoltasi tra l'Unione e le autorità mauritane mediante scambio di lettere datate 10 marzo e 3 aprile 2017, le Parti hanno concordato una modifica del protocollo intesa a prorogare il termine ultimo per l'utilizzo di detto importo residuo.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, documento che è stato approvato.

È opportuno che tale modifica del protocollo sia approvata a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La modifica intesa a sostituire l'articolo 3, punto 3.9, seconda e terza frase, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania con il testo che figura nell'allegato della presente decisione, concordata mediante scambio di lettere tra i membri della commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo, è approvata a nome dell'Unione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker