Decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio del 24 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/8491 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha abrogato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato, fra l'altro, le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).
Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC che comprendono la designazione di persone ed entità, tra cui la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company («KNIC»), quali destinatarie di un congelamento dei beni.
Il punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017) prevede una specifica deroga dalle disposizioni relative a un congelamento dei beni per le transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o la KNIC in determinate circostanze.
Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/14592 che aggiunge la Foreign Trade Bank e la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. È inoltre opportuno dare attuazione alle deroghe previste al punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017).
La voce relativa alla KNIC dovrebbe essere rimossa dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, dato che tale entità è ora indicata nell'allegato I.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1) all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica: a) qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile; b) alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;
2) l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 36 bis In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;
3) l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017 Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas