Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione del 2 febbraio 2018 relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/20131, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sulle attività di EURES svolte a livello nazionale.
Per misurare i risultati e le attività della rete EURES in maniera accurata e coerente è necessario istituire un quadro procedurale e concettuale comune, nonché definire gli indicatori e stabilire i dati minimi che devono essere raccolti.
Il quadro procedurale e concettuale dovrebbe contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589.
Per misurare i risultati della rete EURES in maniera completa e consentire una valutazione ottimale del suo funzionamento, il quadro dovrebbe includere altre due dimensioni, oltre alle tre previste in materia di servizi di sostegno per i singoli lavoratori e i datori di lavoro dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (informazioni e orientamenti, risultati in termini di occupazione e soddisfazione dei clienti). In queste due ulteriori dimensioni dell'attività di EURES rientrano le attività di sostegno orizzontale, come le attività di formazione, comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, quali eventi finalizzati alla ricerca di personale e sforzi volti a garantire la trasparenza delle informazioni nel mercato del lavoro. L'integrazione di queste due ulteriori dimensioni nel sistema di misurazione dei risultati di EURES consente di soddisfare numerosi obblighi di informazione del regolamento (UE) 2016/589 e rende tale sistema compatibile con altri meccanismi di comunicazione indicati nello stesso regolamento. Pertanto, ottimizzando i benefici potenziali per la rete EURES, tale integrazione può contribuire a ridurre gli oneri di comunicazione degli Stati membri.
Per favorire la raccolta e l'analisi di dati ed evitare la duplicazione del lavoro il quadro dovrebbe basarsi sulle prassi esistenti negli Stati membri, in particolare nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego.
Il quadro dev'essere sufficientemente flessibile per consentire l'uso di fonti di dati o metodi di raccolta alternativi qualora i risultati immediati di attività specifiche, come il reclutamento e il collocamento, siano difficili da misurare direttamente.
È opportuno sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione annuali delle attività della rete EURES ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare per poter tenere conto dell'analisi della misurazione dei risultati nei successivi programmi di lavoro nazionali.
Il quadro dovrebbe consentire un'efficace gestione delle attività di EURES a livello nazionale e dell'Unione europea e contribuire a valutare l'opportunità di modifiche strategiche od operative. Dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una cultura ispirata alla misurazione dei risultati, all'interno della rete EURES, le cui componenti chiave siano l'orientamento ai risultati, l'efficienza in termini di costi e la rendicontazione delle spese.
Il quadro dovrebbe servire come strumento per raccogliere dati quantitativi e qualitativi comparabili per misurare le attività di EURES trattate, ma qualsiasi analisi e interpretazione dev'essere svolta in modo accurato tenendo conto dei fattori contestuali a livello nazionale come la situazione del mercato del lavoro, le strutture organizzative e l'approccio generale alla mobilità. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'analisi a livello nazionale.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES - il sistema di misurazione dei risultati di EURES - definendo le dimensioni dei risultati da misurare, gli indicatori dei risultati, le possibili fonti di dati e il processo di raccolta e analisi di dati.
2. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato, tra l'altro, per:
a) la raccolta, la condivisione e l'analisi congiunta delle informazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589,
b) una riflessione sullo stanziamento delle risorse e sulle priorità di programmazione delle attività di EURES di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589,
c) una riflessione sui modelli aziendali e sull'organizzazione della rete EURES e su altri essenziali contributi alle relazioni sull'attività presentate alle istituzioni dell'UE, nonché alla relazione sulla valutazione ex post di cui rispettivamente all'articolo 33 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/589;
3. Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «dimensioni dei risultati» i seguenti settori delle attività di EURES che devono essere misurati dagli indicatori:
1) informazioni e orientamenti,
2) risultati in termini di occupazione,
3) soddisfazione dei clienti,
4) comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, e
5) sostegno orizzontali;
b) «indicatori dei risultati» i seguenti indicatori direttamente correlati all'attività e alla cooperazione EURES nell'ambito della rete:
1) «indicatori chiave» gli indicatori che riguardano le attività di EURES svolte nei singoli Stati membri e concernenti i servizi di sostegno offerti a lavoratori e datori di lavoro ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589,
2) «indicatori di rete» gli indicatori connessi al funzionamento generale della rete EURES tra cui i dati previsti da altre disposizioni del regolamento (UE) 2016/589 e quelli raccolti dall'ufficio europeo di coordinamento;
c) «indicatori contestuali» gli indicatori connessi al mercato del lavoro, alle politiche del lavoro e alle strutture organizzative di EURES e che possono essere ottenuti da fonti diverse da quelle soggette al controllo di EURES;
d) «contatto» qualsiasi singola interazione che si verifichi tra il personale di membri e partner di EURES e un cliente (lavoratore o datore di lavoro) con mobilità lavorativa intra-UE;
e) «evento» qualsiasi occasione programmata organizzata da o con la partecipazione di un membro o di un partner di EURES per fornire informazioni sulla mobilità lavorativa intra-UE o per favorire il reclutamento o il collocamento, quali fiere del lavoro, conferenze e sessioni informative;
f) «collocamento» il risultato del processo che si conclude con l'accettazione di un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2016/589 (sono comprese le opportunità di apprendistato e tirocinio);
g) «domanda di lavoro» un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego per informarli in merito alla propria disponibilità e al proprio desiderio di occupare uno specifico posto di lavoro o una specifica posizione.
Art. 2 Principi generali
1. Ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo per raccogliere i dati indicati nella presente decisione dai rispettivi membri e partner nazionali EURES e da qualsiasi altra fonte che possa fornire i dati necessari.
2. I dati che sono stati raccolti e verificati sono trasmessi all'ufficio europeo di coordinamento utilizzando un modello comune conformemente alle procedure di cui all'articolo 7.
3. Gli Stati membri garantiscono che, qualora i dati non siano prontamente disponibili, vengano utilizzati e debitamente descritti fonti di dati o metodi di raccolta alternativi.
4. Gli Stati membri si adoperano per cooperare al meglio tra loro e con la Commissione, per assicurare la migliore qualità possibile nell'inserimento dei dati e, in particolare, al momento di presentare e analizzare i dati, in modo da segnalare qualsiasi eventuale doppio conteggio individuato.
5. La raccolta dei dati in base al sistema di misurazione dei risultati di EURES è seguita da un'analisi annuale dei dati relativi ai risultati a livello nazionale, in stretta relazione con il ciclo di programmazione annuale delle attività di EURES a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato per individuare i risultati delle attività programmate e svolte nel precedente anno civile, che sono analizzati e utilizzati per lo sviluppo di nuovi programmi di lavoro nazionali per il successivo anno civile.
6. L'analisi dei dati cui si fa riferimento nel paragrafo 5 sostiene la presentazione dei dati raccolti descrivendo le condizioni alle quali i risultati sono stati ottenuti, i limiti esistenti nella metodologia di raccolta dei dati e i limiti inerenti alla capacità dei dati di misurare le attività effettivamente svolte. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'analisi dei propri dati e garantisce che questi vengano compresi e presentati nel contesto nazionale adeguato.
7. L'analisi dei dati di cui al paragrafo 5 aiuta a comprendere meglio i dati e i risultati ottenuti nello specifico contesto nazionale. Nel corso del tempo l'analisi dei dati contribuisce inoltre a individuare i punti deboli e i punti di forza dell'attività di EURES nello Stato membro interessato, e pertanto sostiene il monitoraggio, la valutazione e se del caso il processo decisionale in materia di modifiche strategiche ed operative a livello nazionale.
8. La Commissione favorisce il processo di analisi dei singoli Stati membri compilando i dati nazionali, fornendo i totali aggregati dell'UE, condividendo i dati nell'ambito della rete EURES, diffondendo i dati ai sensi dell'articolo 8 e attirando l'attenzione sulle sinergie e sulle questioni comuni.
Art. 3 Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali
Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:
a) raccogliere i dati dai membri e dai partner di EURES e, se del caso, da altre fonti;
b) garantire che i dati ricevuti dai membri e dai partner di EURES siano coerenti e soddisfino le norme di qualità concordate tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES interessati;
c) trasmettere i dati così raccolti e verificati all'ufficio europeo di coordinamento ai sensi dell'articolo 7, utilizzando gli indicatori di cui all'articolo 9;
d) effettuare l'analisi degli indicatori a livello nazionale;
e) adottare tutte le misure necessarie e opportune sulla base del risultato di tale analisi.
Art. 4 Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento
1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire la raccolta e l'analisi degli indicatori di dati, in particolare:
a) istituendo e mantenendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per rendere accessibili agli uffici di coordinamento nazionali:
i) la versione elettronica dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati di cui all'articolo 9;
ii) il modello per trasmettere i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e qualsiasi informazione collegata sulle modalità di compilazione e di presentazione;
iii) gli strumenti, la documentazione e gli orientamenti necessari per lo scambio e l'analisi dei dati;
b) favorendo la coerenza nell'applicazione da parte degli Stati membri degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2016/589;
c) promuovendo lo scambio delle buone prassi;
d) individuando le sinergie e le aree di azione comune;
e) compilando i dati nazionali per fornire dati aggregati a livello di Unione europea;
f) fornendo indicatori a livello europeo e informazioni sui modelli e i flussi della mobilità lavorativa ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/589.
2. L'ufficio europeo di coordinamento condivide i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES nell'ambito della rete EURES e li diffonde ai sensi dell'articolo 8.
Art. 5 Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES
I membri e i partner di EURES contribuiscono al sistema di misurazione dei risultati di EURES fornendo dati verificati sulle proprie attività nell'ambito delle pertinenti dimensioni dei risultati, utilizzando gli indicatori e la periodicità richiesti dall'ufficio di coordinamento nazionale responsabile.
Art. 6 Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento
1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema di misurazione dei risultati di EURES.
2. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento effettua un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.
3. Qualsiasi modifica degli elenchi, degli strumenti dei modelli, della documentazione e degli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è concordata con il gruppo di coordinamento prima di poter essere applicata.
4. Il gruppo di coordinamento decide sull'approccio da adottare per diffondere i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES.
Art. 7 Procedure
1. Salvo quanto diversamente specificato nell'elenco degli indicatori di cui all'articolo 9, gli uffici di coordinamento nazionali trasmettono i dati raccolti in conformità della presente decisione all'ufficio europeo di coordinamento due volte all'anno. I dati sono trasmessi nel mese di agosto per il periodo che va da gennaio a giugno, e nel mese di febbraio per il periodo che va da luglio a dicembre del precedente anno civile.
2. L'analisi dei dati viene effettuata annualmente nei primi tre mesi dell'anno, nell'anno successivo a quello per il quale i dati sono stati raccolti. I risultati dell'analisi vengono presentati insieme alle comunicazioni sull'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione2.
Art. 8 Condivisione e diffusione delle informazioni
1. I dati raccolti e la relativa analisi vengono messi a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali nonché dei membri e dei partner di EURES in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.
2. L'ufficio europeo di coordinamento utilizza i dati adeguati del sistema di misurazione dei risultati di EURES quale contributo EURES alle relazioni della Commissione sul funzionamento del mercato unico.
3. Ogni ulteriore diffusione dei dati è regolata in base all'approccio in materia concordato dal gruppo di coordinamento.
Art. 9 Elenco degli indicatori
Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono, analizzano e trasmettono i dati all'ufficio europeo di coordinamento sulla base dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati che figura nell'allegato.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'obbligo di fornire dati in conformità della presente decisione si applica a decorrere dall'anno di riferimento 2018.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker