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Decisione di esecuzione (UE) 2018/301 della Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/926 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016 [notificata con il numero C(2018) 1078]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 della Commissione2 ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2016, i conti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 per tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore bulgaro «State Fund Agriculture», l'organismo pagatore danese «Danish Agrifish Agency», l'organismo pagatore francese «'OADRC», l'organismo pagatore ungherese «ARDA», gli organismi pagatori italiani «AGEA» e «ARCEA», l'organismo pagatore maltese «Agriculture and Rural Payments Agency» e l'organismo pagatore slovacco «Agricultural Paying Agency».

L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione3 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/926 stabilisce gli importi a carico degli Stati membri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Vi sono ancora importi da imputare agli Stati membri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.

Al fine di disporre di un quadro completo degli importi a carico degli Stati membri per il FEASR, indipendentemente dal periodo di programmazione e per motivi di efficienza amministrativa, la decisione di esecuzione (UE) 2017/926 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 è così modificata:

  1. 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione. Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato IV della presente decisione.»;

  2. 2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IV della decisione (UE) 2017/926.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione