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Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 23, l’articolo 36, paragrafo 6, l’agricolo 46, paragrafi 5 e 6, l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 62, paragrafo 2, l’articolo 66, paragrafo 4 e gli articoli 88, 104 e 114,

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, ai sistemi di controllo e alle sanzioni, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l’applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 601/942, (CE) n. 4/20043, (CE) n. 883/20064, (CE) n. 884/20065, (CE) n. 885/20066, (CE) n. 259/20087 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/20128 della Commissione. I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione9. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare con il presente regolamento i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

Gli organismi pagatori possono essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi stabiliti a livello dell’Unione, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tali criteri di riconoscimento sono stabiliti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Occorre stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. A tal fine essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire e tenere informate le autorità competenti sui possibili casi di inadempienze. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l’obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 i soggetti incaricati dell’organismo pagatore riconosciuto devono redigere dichiarazioni di gestione riguardanti la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Occorre definire le regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

Occorre stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento. Inoltre, al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è necessario definirne il contenuto.

Per garantire la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito: «i fondi») è necessario che gli organismi pagatori tengano una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei due fondi. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e permettere di collegare tali spese ed entrate con le risorse finanziarie messe a loro disposizione dal bilancio dell’Unione.

La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l’euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell’ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura, per tasso di contributo specifico e per aspetto specifico. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per programma, misura, tasso di contributo specifico e aspetto specifico. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto occorre specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori devono indicare chiaramente nei conti l’origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell’Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre, gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati devono essere identificati e presentati con riferimento all’operazione originaria.

Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa, gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell’ambito della liquidazione contabile annuale di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l’esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest’ultima man mano che si procede all’esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni devono essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei fondi. La trasmissione delle informazioni con questa periodicità lascia impregiudicato l’obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell’Unione. Tuttavia, questi obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le misure relative ad operazioni finanziate dai fondi devono essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, occorre determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni devono specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA, l’importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10, supera il 75 % del totale degli stanziamenti dell’esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

È opportuno che la Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l’intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la contabilità delle scorte pubbliche detenute nell’ambito dell’intervento deve permettere non solo di stabilire l’importo del finanziamento dell’Unione versato, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

Per quanto riguarda le misure relative all’ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l’obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione occorre precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In questo contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

In conformità all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa relative a operazioni contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell’utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, occorre adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai fondi, in virtù del regolamento (CE) n. 883/2006 sono stati istituiti sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei fondi agricoli.

Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessario stabilire regole uniformi per la presentazione dei pertinenti documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

A norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali questa funzione è stata delegata, se necessario tramite l’organismo di coordinamento riconosciuto.

Per alcuni documenti o alcune dichiarazioni, previsti dall’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o per gli atti adottati dalla Commissione ai fini di tale articolo, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura. I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti dovrebbero in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò dovrebbe essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di gestione acclusa ai conti annuali, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per i documenti trasmessi per via elettronica nell’ambito di tali procedure.

A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme armonizzate relative agli interessi applicabili al recupero delle somme indebitamente versate. Fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri possono adempiere in vari modi l’obbligo di recuperare gli importi indebitamente versati. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti e occorre stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi versati dalla Commissione agli Stati membri.

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione contabile prevista dall’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica. È inoltre opportuno specificare che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a trasmettere alla Commissione sono definiti da quest’ultima.

Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame. La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi.

In virtù dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un’efficiente gestione del rischio. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati, sotto la loro responsabilità, a ridurre tale livello minimo di controlli in loco se hanno riscontrato il corretto funzionamento dei lori sistemi di gestione e di controllo e se i tassi di errore si mantengono a un livello accettabile. Se da una parte i livelli minimi necessari per i controlli in loco devono essere fissati dalla legislazione settoriale agricola, dall’altra occorre fissare norme orizzontali sulla possibilità di ridurre il livello minimo di controlli in loco applicabile a tutte le misure finanziate dai fondi, insieme alle condizioni da rispettare. Oltre a tali norme orizzontali, la legislazione settoriale agricola può prevedere norme aggiuntive.

È inoltre opportuno stabilire norme relative all’esecuzione, a cura degli Stati membri, dei controlli delle operazioni previsti all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, le percentuali e il calendario dei controlli.

In conformità con il titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul controllo delle operazioni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Poiché la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni ne agevola l’uso e garantisce un approccio uniforme, è opportuno adottare modalità di applicazione riguardo a tale forma e contenuto. Inoltre, occorre stabilire norme relative alla conservazione dei documenti commerciali, alle azioni comuni che richiedono un’assistenza reciproca previste dall’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai servizi speciali di cui all’articolo 85 del medesimo regolamento.

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare in merito all’obbligo di costituire una cauzione, alle condizioni applicabili alle cauzioni, come pure in merito alla costituzione, allo svincolo e all’incameramento delle cauzioni. Per garantire un’applicazione uniforme di tali norme occorre adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazione necessarie a tal fine.

In conformità con il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari di stanziamenti dei fondi e, tra l’altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell’ambito di ciascuno dei due fondi. A tal fine e conformemente all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 occorre stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

La pubblicazione deve essere conforme alle informazioni detenute dagli organismi pagatori nei loro registri e deve riguardare i pagamenti percepiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente. Le informazioni devono essere presentate al pubblico in maniera chiara, armonizzata e interrogabile entro il 31 maggio.

A norma dell’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni misura finanziata dai fondi. Tuttavia, per garantire il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 112 del medesimo regolamento, è necessario anche stabilire la soglia al di sotto della quale il nome dei beneficiari non sarà pubblicato.

A norma dell’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella pubblicazione dei beneficiari dei fondi è necessario indicare il comune di residenza o di registrazione del beneficiario. Questa informazione deve essere disponibile anche per i beneficiari che sono persone fisiche e il cui nome non è pubblicato in applicazione dell’articolo 112 del medesimo regolamento. Tuttavia, per i casi in cui, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, la pubblicazione del nome del comune avrebbe come conseguenza l’identificazione della persona fisica del beneficiario, occorre prevedere disposizioni che consentano di evitare violazioni sproporzionate e non necessarie della vita privata.

È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su Internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è opportuno che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione deve essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2014 e 2015, nella misura in cui le informazioni relative ai beneficiari non siano disponibili al momento della raccolta dei dati personali è comunque necessario che i beneficiari siano informati entro un periodo di tempo ragionevole prima dell’effettiva pubblicazione dei loro dati.

Per facilitare l’accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che gli Stati membri creino siti Internet contenenti le informazioni relative ai beneficiari dei fondi e le soglie di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire il sito Internet unico e di pubblicare i dati. è opportuno che la Commissione crei un sito Internet contenente i link ai siti degli Stati membri.

È opportuno che l’articolo 10 del presente regolamento si applichi alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014 in modo da consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario.

Per garantire la coerenza del trattamento delle procedure di verifica di conformità in corso, le scadenze fissate all’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure con riferimento alle quali la comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è trasmessa anteriormente al 1o gennaio 2015.

Poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

Affinché gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per l’attuazione, è opportuno che le informazioni trasmesse conformemente alle colonne V1 e V2 dell’allegato II siano fornite a partire dall’esercizio finanziario 2016.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Organismi pagatori e altri organismi

Art. 1 Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli Stati membri designano un’autorità a livello ministeriale competente per:

  1. a) il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;

  2. b) l’esecuzione dei compiti affidati all’autorità competente in virtù del presente capo.

2. L’autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previo riesame, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all’esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 («i criteri di riconoscimento»). L’autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti o delle loro revoche.

3.

L’autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento. L’organismo di audit è un’autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un’unità organizzativa di un’autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L’organismo di audit è indipendente dall’organismo pagatore oggetto del riconoscimento.

L’esame (riesame pre-riconoscimento) che l’organismo di audit conduce comprende in particolare:

  1. a) le procedure e i sistemi posti in essere per l’autorizzazione e l’esecuzione dei pagamenti,

  2. b) la suddivisione delle mansioni e l’adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati «i fondi»;

  3. c) in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell’Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;

  4. d) la sicurezza dei sistemi informatici;

  5. e) la tenuta dei registri contabili.

L’organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l’organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all’autorità competente la quale rilascia l’atto di riconoscimento se ritiene che l’organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

4.

Se ritiene che l’organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l’autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

5. Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

  1. a) le attribuzioni dell’organismo pagatore;

  2. b) la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell’organismo pagatore;

  3. c) i rapporti dell’organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione delle misure in forza delle quali l’organismo pagatore imputa le spese ai fondi;

  4. d) le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

  5. e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

  6. f) la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall’organismo di audit di cui al paragrafo 3.

6. La Commissione comunica al comitato dei fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Art. 2 Riesame del riconoscimento

1.

L’autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni tre anni, l’autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L’autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all’autorità competente.

3. Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l’autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4. L’autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell’attuazione del piano.

5. In caso di revoca del riconoscimento, l’autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6. Se ritiene che l’autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l’organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all’autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell’ambito della verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 3 Dichiarazione di gestione

1.

La dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatta entro un termine che permetta all’organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

La dichiarazione di gestione è presentata utilizzando il modello riportato nell’allegato I del presente regolamento e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l’impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di azioni correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2. La dichiarazione di gestione si basa su un’effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l’anno.

Art. 4 Organismo di coordinamento

1. L’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda:

  1. a) la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell’attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell’applicazione armonizzata delle stesse;

  2. b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 7 e 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

  3. c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2. L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3. Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4. La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi.

5. Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.

Art. 5 Certificazione

1. L’autorità competente designa l’organismo di certificazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L’organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all’esercizio finanziario in esame.

3.

Il parere che l’organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull’attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4.

L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

  1. a) l’organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;

  2. b) le procedure applicate dall’organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell’Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;

  3. c) i conti annuali di cui all’articolo 29 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;

  4. d) le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;

  5. e) gli interessi finanziari dell’Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l’audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Art. 6 Principi di audit

1. L’audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.

2. L’organismo di certificazione predispone una strategia di audit che fissa il campo di applicazione, il calendario e la direzione dell’audit di certificazione, le metodologie di audit e di campionamento utilizzate. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l’audit. L’organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.

3. Il livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere si ottiene valutando il sistema di controllo, incluse le verifiche sostanziali e di conformità delle spese, costituito da test di dettaglio e procedure analitiche.

4. La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:

  1. a) ulteriori chiarimenti e linee guida circa l’audit di certificazione da eseguire;

  2. b) la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Art. 7 Metodologie di audit

1. Le metodologie di audit pertinenti per l’audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2. Per realizzare gli obiettivi dell’audit e fornire il parere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le tappe dell’audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.

3. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali. A tal fine l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L’organismo di certificazione non può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore. Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare le verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.

4. La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l’integrazione dei campioni, la pianificazione e l’esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni nel quadro degli orientamenti previsti all’articolo 6, paragrafo 4.

Capo II. Gestione finanziaria dei fondi

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 8 Contabilità degli organismi pagatori

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il FEAGA e per il FEASR.

2. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l’euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

3. Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:

  1. a) l’importo della spesa pubblica e l’importo del contributo dell’Unione pagati per ogni operazione;

  2. b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

  3. c) gli importi recuperati, con identificazione dell’operazione di origine.

Sezione 2. Contabilità FEAGA

Art. 9 Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:

  1. a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;

  2. b) al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.

Art. 10 Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, fatti salvi gli articoli 11 e 12 del presente regolamento:

  1. a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l’importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente articolo e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse;

  2. b) al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1o e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 27 dello stesso mese.

2. La dichiarazione delle spese di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

  1. a) un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore in base al modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, recante i dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio dell’Unione e per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:

    1. i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,

    2. ii) l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,

    3. iii) le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:

      solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

      il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell’esercizio,

    4. iv) dati aggiuntivi, se necessario;

  2. b) un riepilogo, in base al modulo messo a disposizione dello Stato membro interessato dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, dei dati di cui alla lettera a), per tutti gli organismi pagatori di questo Stato membro;

  3. c) i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all’intervento pubblico, di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3. Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Art. 11 Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.

Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N».

Tuttavia:

  1. a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

    nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta o

    nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione;

  2. b) le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell’Unione;

  3. c) le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’articolo 33, paragrafo 2 o all’articolo 34, paragrafo 8.

2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario.

3.

Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi.

4. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore.

5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

  1. a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

  2. b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

6. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.