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Decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione del 15 marzo 2018 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2018) 1506]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/933, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») («il dazio esteso») in seguito all'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. Il dazio esteso è stato da ultimo mantenuto con il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio4.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati5.

La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento (CE) n. 88/97, è stata adottata il 22 febbraio 20176.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute dai soggetti che hanno richiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 in appresso è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
C003Interbike Spółka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia
C102Uno Bike B.V.Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
C128Slavomir Sladek Velosprint STrnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca

Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da ciascuno di tali soggetti. Lo stesso dicasi per la maggioranza delle biciclette assemblate da ciascun soggetto.

Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Per tale motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 di cui sopra dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalle date di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

I soggetti che hanno richiesto l'esenzione sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 di cui sopra, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione7 ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In caso di modifica di tali dati è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

3. AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

I soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.

Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARICDati precedentiModifica
8009MIFA-Bike GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, GermaniaIl nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: Sachsenring Bike Manufaktur GmbH
A571Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 76 PL-66-200 Świebodzin, PoloniaL'indirizzo della società è stato modificato come segue: ul. Zachodnia 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia
C053Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “Trans-Rower” Roman Tylec Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, PoloniaIl nome e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue: Trans-Rower Roman Tylec Dąbie 54d, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 in appresso è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso.

Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 in appresso, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione* ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In caso di modifica di tali dati è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
C049Cycles Sport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, GB-PR5 8AS Preston, Regno Unito
C170Hermann Hartje KGDeichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania
C202Vanmoof B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi
C207Kenstone Metal Company GmbHHeideland 1-7, DE-24976 Handewitt-Weding, Germania
C209Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia
C220Matex International Aquitaine6 avenue Gay Lussac, FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia
C307Merida Polska Sp. z o.o.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia
C311Juan Luna CabreraC/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

La sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per i soggetti elencati nella tabella 4 in appresso.

Tabella 4

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
C169Pelago MFG oyTyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

Il soggetto in questione ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui era in corso l'esame del merito della medesima e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.

La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere (23 settembre 2016).

Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state presentate osservazioni entro il termine stabilito.

6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

Il soggetto esentato figurante nella tabella 5 in appresso ha notificato alla Commissione la cessazione delle sue attività e la rinuncia all'esenzione dal pagamento del dazio esteso.

Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata.

Tabella 5

Codice addizionale TARICNomeIndirizzo
A549Alliance Bikes Sp. z o.o.ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio8, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 1 in appresso.

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1 Soggetti esentati

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
C003Interbike Spółka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia18.12.2014
C102Uno Bike B.V.Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi24.11.2015
C128Slavomir Sladek Velosprint STrnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca14.4.2016

Art. 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza».

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC» della tabella 2 in appresso, restano invariati.

Tabella 2 Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati

Codice addizionale TARICDati precedentiNuovi datiData di decorrenza
8009MIFA-Bike GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, GermaniaSachsenring Bike Manufaktur GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, Germania24.8.2017
A571Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 76 PL-66-200 Świebodzin, PoloniaSprick Rowery Sp. z o.o. ul. Zachodnia 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia20.7.2017
C053Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “Trans-Rower” Roman Tylec Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, PoloniaTrans-Rower Roman Tylec Dąbie 54d, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia19.9.2017

Art. 4

I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 3 in appresso.

Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 3 Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
C049Cycles Sport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, GB-PR5 8AS Preston, Regno Unito27.4.2015
C170Hermann Hartje KGDeichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania29.9.2016
C202VANMOOF B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi19.12.2016
C207Kenstone Metal Company GmbHHeideland 1-7, DE-24976 Handewitt-Weding, Germania20.3.2017
C209Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia26.4.2017
C220Matex International Aquitaine6 Avenue Gay Lussac, FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia9.6.2017
C307Merida Polska Sp. z o.o.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia14.6.2017
C311Juan Luna CabreraC/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna4.10.2017

Art. 5

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto figurante nella tabella 4 in appresso.

Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 4 in appresso.

Tabella 4 Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
C169Pelago MFG oyTyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia23.9.2016

Art. 6

L'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto figurante nella tabella 5 in appresso.

Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della revoca dell'autorizzazione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 5 in appresso.

Tabella 5 Soggetto per il quale l'esenzione è revocata

Codice addizionale TARICNomeIndirizzoData di decorrenza
A549Alliance Bikes Sp. z o.o.ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia21.2.2017

Art. 7

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2018. Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione