Decisione (UE) 2018/667 della Banca centrale europea del 19 aprile 2018 sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2018 (BCE/2018/12)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l'articolo 30,
Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,
L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai suoi compiti di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, come la vigilanza diretta sui soggetti significativi, la supervisione della vigilanza sui soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane, i servizi amministrativi, le funzioni di bilancio e controllo, la contabilità, i servizi legali, di comunicazione e traduzione, l'audit interna, e i servizi statistici e informatici.
Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi complessivi dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
L'importo complessivo del contributo annuale per l'anno 2018 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti di vigilanza per l'anno 2018, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2018, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) del risultato positivo o negativo dell'anno 2017.
Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti di vigilanza sostenuti per l'anno 2017, rispecchiati nel bilancio 20163, dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2017 di cui all'allegato alla decisione (UE) 2017/760 della Banca centrale europea (BCE/2017/11)4.
In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali stimati dei compiti di vigilanza per l'anno 2018 dovrebbero anche tenere conto di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, degli interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 e delle somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)5 e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).
Art. 2 Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2018
1. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2018, è pari a EUR 474785269, calcolato come esposto nell'allegato I.
2.
Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
a) soggetti e gruppi vigilati significativi: EUR 428485342;
b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: EUR 46299927.
La ripartizione dell'importo complessivo dei contributi annali per le attività di vigilanza per l'anno 2018 dovuti da ciascuna categoria è indicata nell'allegato II.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2018 Il presidente della BCE Mario Draghi