Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione del 19 dicembre 2018 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE [notificata con il numero C(2018) 8238] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
Il 26 novembre 2013 Monsanto Europe SA/N.V., per conto di Monsanto Company, ha presentato all'autorità nazionale competente del Belgio, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 («la domanda»). La domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
La domanda riguardava inoltre l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da venticinque sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122. Dodici di tali sottocombinazioni sono già autorizzate: 1507 × 59122, autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione2; MON 89034 × MON 88017, autorizzata con decisione 2011/366/UE della Commissione3; MON 87427 × MON 89034 autorizzata con decisione (UE) 2018/1111 della Commissione4, e MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, autorizzate con decisione di esecuzione 2013/650/UE della Commissione5.
Monsanto Europe SA/N.V., titolare dell'autorizzazione per una di tali dodici sottocombinazioni già autorizzate, la sottocombinazione MON 89034 × MON 88017, ha chiesto alla Commissione di abrogare la decisione 2011/366/UE e di integrarla nell'ambito di applicazione della presente decisione.
La presente decisione riguarda quattordici sottocombinazioni: quattro sottocombinazioni di quattro eventi (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 e MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); sei sottocombinazioni di tre eventi (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 e MON 87427 × MON 88017 × 59122), e quattro sottocombinazioni di due eventi (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 e MON 89034 × MON 88017).
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda comprendeva le informazioni e le conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata in conformità ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 come pure le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva. Essa conteneva anche un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
Il 5 settembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/20037. L'Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 è sicuro e nutriente quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test nel contesto del campo di applicazione della domanda. Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per le sottocombinazioni precedentemente valutate e di conseguenza le precedenti conclusioni su tali sottocombinazioni restano valide. Per quanto riguarda le restanti sottocombinazioni, l'Autorità ha concluso che ci si può attendere che siano sicure quanto i singoli eventi di trasformazione MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, quanto le sottocombinazioni precedentemente valutate e quanto il granturco contenente cinque eventi combinati MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.
Nel suo parere l'Autorità ha preso in considerazione le domande e le preoccupazioni degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L'Autorità è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, era conforme agli usi cui i prodotti sono destinati. La Commissione ha tuttavia rivisto il piano di monitoraggio, come raccomandato dall'Autorità, al fine di includervi anche le sottocombinazioni disciplinate dalla presente decisione.
In base a tali considerazioni è opportuno autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e delle quattordici sottocombinazioni di cui al considerando 4 figuranti nella domanda.
A fini di semplificazione è opportuno che la decisione 2011/366/UE sia abrogata.
A ciascun organismo geneticamente modificato oggetto della presente decisione dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione8. L'identificatore unico assegnato con decisione 2011/366/UE dovrebbe continuare a essere utilizzato.
In base al parere dell'Autorità, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo di tali prodotti resti nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione di quelli destinati ad usi alimentari, dovrebbe riportare una dicitura che indichi chiaramente che non sono destinati alla coltivazione.
Il titolare dell'autorizzazione deve presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alle prescrizioni relative ai formulari standard per la comunicazione dei dati stabilite dalla decisione 2009/770/CE della Commissione10.
Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismi geneticamente modificati e identificatori unici
Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:
a) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;
b) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;
c) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;
d) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;
e) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;
f) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;
g) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;
h) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;
i) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;
j) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;
k) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;
l) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507;
m) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017;
n) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 59122;
o) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.
Art. 2 Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;
c) granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1, in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti il granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.
Art. 5 Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente alla decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Registro comunitario
Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 7 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio.
Art. 8 Abrogazione
La decisione 2011/366/UE è abrogata.
Art. 9 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 10 Destinatario
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione