Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)2, e in particolare l'articolo 4,
Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE debba applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, ove tale diritto dell'Unione sia composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. La competenza della BCE si estende all'esercizio di poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione a condizione che tali poteri rientrino tra i compiti della BCE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e siano alla base di una funzione di vigilanza. Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative a poteri di vigilanza attribuiti dalla normativa nazionale.
Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega relativa all'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali3.
La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata all'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/24. Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a poteri nazionali a causa della complessità della verifica.
Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/165. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «decisioni basate su poteri nazionali» si intende le decisioni assunte dalla BCE nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione;
2) per «acquisizione di una partecipazione» si intende: a) l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; nonché b) qualsiasi operazione equivalente a una tale acquisizione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
3) per «fusione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
4) per «scissione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
5) per «paese o territorio terzo» si intende qualsiasi paese o territorio al di fuori dello Spazio economico europeo.
6) per «parte correlata» sì intende una persona fisica che è collegata a un ente creditizio o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata a un ente creditizio in conformità al diritto nazionale pertinente;
7) per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;
8) per «indice di copertura della liquidità» (liquidity coverge ratio, LCR) si intende l'indice definito nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione7;
9) per «norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti» si intendono i requisiti in materia di vigilanza e normativi ovvero le disposizioni regolamentari applicate da un Paese o territorio terzo che sono riconosciuti dalla Commissione come equivalenti a quelle vigenti nell'Unione in conformità agli articoli 107, paragrafo 4, e 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8. I paesi e territori terzi interessati sono elencati negli allegati I e IV della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione9;
10) «decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2 e 4 dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
11) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare le decisioni relative ai poteri nazionali;
12) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
13) per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti di cui al diritto nazionale pertinente e siano state convenute per iscritto, ovvero (b) ribadiscano esclusivamente uno o più requisiti esistenti che gli enti sono già tenuti a soddisfare ai sensi di una pertinente disposizione di diritto nazionale ovvero richiedano informazioni sull'osservanza di uno o più di tali requisiti;
14) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)10;
15) per «succursale» si intende la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
16) per «ufficio di rappresentanza» si intende un ufficio che promuove o assiste le attività di un soggetto vigilato, ma che non esercita l'attività di ente creditizio;
17) per «servizi di supporto non strategici» si intendono servizi accessori a sostegno dell’attività principale di un ente creditizio, inclusi servizi amministrativi, servizi alla clientela, servizi di recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi;
18) per «guida della BCE» si intende qualsiasi documento adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza e pubblicato sul sito internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.
19) per «impresa regolamentata» si intende un’impresa regolamentata come definita nell’articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6;
20) per «guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario» (ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector) si intende un documento così intitolato contenente i principi alla base dell’approccio di vigilanza prudenziale seguito dalla BCE per accertare se i dispositivi attuati da un ente creditizio a seguito di un’aggregazione assicurino la sana gestione e la copertura dei suoi rischi, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE;
21) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: (a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; (b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; (c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o (d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.
Art. 3 Delega delle decisioni relative a poteri nazionali
1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni basate su poteri nazionali in relazione a: (a) acquisizioni di partecipazioni; (b) acquisizioni di attività o passività; (c) vendite di partecipazioni; (d) vendite di attività o passività; (e) fusioni; (f) scissioni; (g) operazioni in paesi o territori terzi; (h) esternalizzazioni; (i) modifiche statutarie; (j) nomine di revisori esterni; (k) credito a parti correlate.
2. Le decisioni basate su poteri nazionali di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata qualora siano soddisfatti i pertinenti criteri per l'adozione di decisioni delegate stabiliti agli articoli da 4 a 14.
3. Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l’approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione oppure la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.
3 bis. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una decisione basata su poteri nazionali che soddisfi i criteri per l'adozione di decisione delegate stabiliti negli articoli da 4 a 14, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione basata su poteri nazionali abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.
4. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
a) all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
b) all’approvazione di valutazioni positive da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale;
c) all’approvazione da parte della BCE di risposte o relazioni inviate dalla stessa BCE su richiesta delle autorità di uno Stato membro partecipante in relazione a poteri nazionali;
d) l'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.
5. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.
6. Qualora una decisione negativa non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.
Art. 4 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di partecipazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di partecipazioni in enti creditizi o in enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito dell'acquisizione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base.
b) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio;
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;
c) il soggetto interessato è situato in uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo, o in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti.
2. La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 5 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di attività o passività
1. Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di attività o passività di enti creditizi o di enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell’acquisizione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito dell'acquisizione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;
b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell'acquisizione è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio, e
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;
c) il valore delle attività e passività acquisite non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo acquirente a livello individuale.
2. La valutazione delle acquisizioni di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 6 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di vendite di partecipazioni da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;
b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %.
2. La valutazione delle vendite di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 7 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di attività o passività
1. Le decisioni relative all'approvazione di vendite di attività o passività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente la vendita delle attività o passività, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;
b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante conseguente all'acquisizione è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %
c) il valore delle attività o passività che sono vendute non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo alienante a livello individuale.
2. La valutazione delle vendite di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 8 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito della fusione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;
b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %
c) la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza.
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:
a) fusioni tra un soggetto vigilato significativo e un altro soggetto non appartenente allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero
b) fusioni transfrontaliere tra soggetti vigilati significativi appartenenti al medesimo gruppo.
3. La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali guide della BCE applicabili, inclusa la guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario, nonché di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 9 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di scissioni che coinvolgano almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:
i) a seguito della scissione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base.
b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia:
i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio, e
ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;
c) la struttura di governance del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultante dalla scissione non solleva problematiche di vigilanza.
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:
a) scissioni da cui deriva la costituzione di un'altra entità che non appartiene allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero
b) scissioni da cui deriva la costituzione di un'entità in un paese o territorio diverso da quello in cui è stabilito il soggetto vigilato significativo.
3. La valutazione delle scissioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 10 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su operazioni in paesi o territori terzi
1. Le decisioni relative all'approvazione dello stabilimento da parte di un soggetto vigilato significativo di una succursale in un paese o territorio terzo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) la succursale è stabilita in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti;
b) le attività totali della succursale, secondo le stime del programma di operazioni, non eccedono il 10 % del totale delle attività del soggetto vigilato significativo; e
c) la succursale effettua operazioni che sono prevalentemente eseguite nel paese o territorio terzo nel quale è stabilita la succursale.
2. Le decisioni relative alle seguenti operazioni effettuate da un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata:
a) chiusura di una succursale;
b) modifiche alla struttura della succursale;
c) stabilimento o chiusura di un ufficio di rappresentanza; e
d) prestazione di servizi bancari, in un paese o territorio terzo senza che sia ivi stabilita una presenza fisica sotto forma di una succursale o di una filiazione,
salvo che le relative operazioni siano compiute in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione11.
3. La valutazione delle operazioni in paesi o territori terzi è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Art. 11 Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di esternalizzazioni di attività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) il prestatore di servizi fa parte dello stesso gruppo del soggetto vigilato significativo (esternalizzazione infragruppo) ed è stabilito nell'Unione; ovvero
b) il prestatore di servizi è un’impresa regolamentata stabilita nell’Unione e autorizzata a svolgere servizi esternalizzati; oppure
c) l'esternalizzazione riguarda servizi di supporto non strategici e il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o nello Spazio economico europeo.
2. La valutazione dei progetti di esternalizzazione è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.