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Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 460,

Nell'iniziale «fase di liquidità» della crisi finanziaria iniziata nel 2007, molti enti creditizi incontrarono difficoltà considerevoli, nonostante gli adeguati livelli di capitale mantenuti, per aver mancato di oculatezza nella gestione del rischio di liquidità. Per alcuni divenne eccessiva la dipendenza dal finanziamento a breve termine, canale che si esaurì rapidamente allo scoppio della crisi. Tali enti si ritrovarono quindi in una situazione di vulnerabilità dinanzi alle richieste di liquidità, perché non detenevano attività liquide in volume sufficiente a soddisfare le richieste di ritiro di fondi (deflussi) durante il periodo di stress. Gli enti creditizi furono poi costretti a svendere in urgenza le attività, con conseguenti spirale autoindotta di ribasso dei prezzi e mancanza di fiducia del mercato sfociate in una crisi di solvibilità. Alla fine molti enti creditizi divennero eccessivamente dipendenti dalle provviste di liquidità fornite dalle banche centrali e solo l'iniezione di ingenti fondi pubblici ne permise il salvataggio. Si palesò pertanto la necessità di stabilire un requisito particolareggiato di copertura della liquidità, nell'intento di scongiurare questo rischio affrancando gli enti creditizi dall'eccessiva dipendenza dal finanziamento a breve termine e dalla provvista di liquidità fornita dalle banche centrali e aumentandone la resilienza agli shock improvvisi di liquidità.

L'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità formulato in termini generali come l'obbligo di detenere «attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress». L'articolo 460 del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di precisare in dettaglio tale requisito di copertura della liquidità, così come di precisare in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti creditizi livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti. In linea con il considerando (101) dello stesso regolamento, le norme dovrebbero essere equivalenti al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»), tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Fino alla piena attuazione del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1o gennaio 2018 è opportuno che gli Stati membri possano applicare agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità che arrivi fino al 100 % in conformità al diritto nazionale.

In linea con gli standard sulla liquidità del Comitato di Basilea, è opportuno adottare norme che definiscano il requisito di copertura della liquidità come il rapporto tra la riserva di «attività liquide» dell'ente creditizio e i suoi «deflussi netti di liquidità» nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario. I «deflussi netti di liquidità» andrebbero calcolati deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità. Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato, una volta a pieno regime, ad un livello minimo del 100 %, a indicazione del fatto che l'ente creditizio detiene attività liquide sufficienti a soddisfare i deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni. Nel corso di tale periodo l'ente creditizio dovrebbe essere in grado di convertire rapidamente in contante le attività liquide senza ricorrere a provviste di banche centrali o a fondi pubblici, con il possibile effetto che il suo coefficiente di copertura della liquidità scenda temporaneamente al di sotto del 100 %. Qualora tale effetto si concretasse o se ne prevedesse il concretamento in un qualsiasi momento, l'ente creditizio dovrebbe soddisfare i requisiti specifici dell'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente di copertura della liquidità.

Ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio dovrebbero rientrare nella definizione di «attività liquide» soltanto le attività liberamente trasferibili e rapidamente convertibili in contante sui mercati privati in tempi brevi senza significativa perdita di valore. Coerentemente con la parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e con la classificazione delle attività liquide operata dal Comitato di Basilea, è opportuno che norme adeguate distinguano tra attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, o attività di livello 1, e attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, o attività di livello 2, suddividendo ulteriormente le seconde in attività di livello 2A e di livello 2B. L'ente creditizio dovrebbe detenere una riserva adeguatamente diversificata di attività liquide, in funzione delle loro rispettive liquidità e qualità creditizia. È pertanto opportuno assoggettare ciascun livello e sottolivello a requisiti specifici in termini di coefficienti di scarto (haircut) e limiti della riserva complessiva, così come è opportuno, nel caso, applicare requisiti differenziati tra livelli o sottolivelli, e tra categorie di attività liquide all'interno dello stesso livello o sottolivello, che dovrebbero farsi più rigorosi via via che scende la classificazione di liquidità.

Alle attività liquide dovrebbero applicarsi determinati requisiti generali e operativi che ne permettano la conversione in contante in tempi brevi, fatte salve, ove appropriato, alcune eccezioni per specifiche attività di livello 1. Tali requisiti dovrebbero prescrivere che le attività liquide detenute siano libere da ostacoli che ne impediscano la cessione, siano facili da valutare e siano quotate in borse valori riconosciute o negoziabili su mercati attivi di compravendita o di pronti contro termine. Dovrebbero altresì garantire che la funzione di gestione della liquidità dell'ente creditizio abbia in qualsiasi momento accesso alle attività liquide dell'ente e le controlli, e che le attività che compongono la riserva di liquidità siano adeguatamente diversificate. La diversificazione è importante per impedire che la capacità dell'ente creditizio di liquidare rapidamente le attività liquide senza significativa perdita di valore sia messa a repentaglio dalle attività vulnerabili a uno stesso fattore di rischio. Dovrebbe altresì essere imposto all'ente creditizio di assicurare coerenza tra la valuta di denominazione delle attività liquide e quella dei deflussi netti di liquidità, affinché un eccesso di disallineamento di valuta non ne comprometta la capacità di utilizzare la riserva di liquidità per soddisfare i deflussi di liquidità in una data valuta durante un periodo di stress.

In linea con le raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 a norma dell'articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di titoli emessi o garantiti dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelli emessi o garantiti da istituzioni sovranazionali. Come rileva l'ABE, solide argomentazioni di vigilanza inducono a non operare discriminazioni tra gli Stati membri, perché l'esclusione di determinati titoli sovrani dal livello 1 incentiverebbe a investire in altri titoli sovrani all'interno dell'Unione, con conseguenti frammentazione del mercato interno e, in un contesto di crisi, aumento del rischio di contagio reciproco tra enti creditizi e rispettivi emittenti sovrani («legame tra banche ed emittenti sovrani»). Per quanto riguarda i paesi terzi, è opportuno assegnare lo status di attività di livello 1 alle esposizioni verso banche centrali e emittenti sovrani cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi delle norme sul rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, analogamente a quanto prevede la norma del Comitato di Basilea. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico andrebbe assegnato lo status di attività di livello 1 soltanto se esse sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza e se, conformemente alle citate norme sul rischio di credito, a questa è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. Lo stesso status dovrebbe valere per le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. In considerazione della liquidità e qualità creditizia elevatissime dimostrate da queste attività, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi di detenerle nella riserva senza limitazioni e senza applicazione di coefficienti di scarto o di obblighi di diversificazione.

Sebbene sia in generale inopportuno rilevare come attività liquide le attività emesse dagli enti creditizi, si dovrebbe riservare un trattamento di livello 1 sia alle attività bancarie sostenute dalle amministrazioni degli Stati membri, quali le attività di enti creditizi finanziatori di prestiti agevolati e di proprietà dello Stato, sia alle attività delle banche private che godono della garanzia esplicita dello Stato. Queste ultime costituiscono un retaggio della crisi finanziaria destinato alla progressiva eliminazione; pertanto, dovrebbero essere ammissibili come attività liquide soltanto le attività bancarie con garanzia dello Stato concessa o impegnata anteriormente al 30 giugno 2014. Analogamente, le obbligazioni senior emesse da determinati organismi di gestione delle attività di taluni Stati membri dovrebbero essere trattate come attività di livello 1 alle stesse condizioni applicabili alle esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza, solo con effetto limitato nel tempo.

Le obbligazioni garantite sono strumenti di debito emessi da enti creditizi e garantiti da un aggregato di attività di copertura composto solitamente di mutui ipotecari o di titoli di debito pubblico di cui gli investitori sono creditori privilegiati in caso di default. La garanzia che li protegge e altre caratteristiche di sicurezza che presentano, come l'obbligo per l'emittente di sostituire nell'aggregato di copertura le attività in sofferenza e di mantenere l'aggregato di copertura a un valore superiore al valore nominale delle obbligazioni («requisito di copertura delle attività»), hanno contribuito a rendere le obbligazioni garantite uno strumento fruttifero relativamente a basso rischio che svolge una funzione fondamentale di raccolta fondi sui mercati ipotecari della maggior parte degli Stati membri. In taluni Stati membri il volume delle obbligazioni garantite in essere supera quello dell'insieme dei titoli di Stato in circolazione. Benché dalla relazione dell'ABE emerga che nel periodo analizzato, ossia dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2012, talune obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 hanno in particolare registrato un'eccellente performance di liquidità, l'Autorità ha raccomandato di allineare il trattamento alle norme del Comitato di Basilea equiparandole alle attività di livello 2A. Alla luce delle precedenti considerazioni sulle qualità creditizia, performance di liquidità e funzione sui mercati di raccolta fondi dell'Unione che le contraddistinguono, è nondimeno opportuno prevedere per tali obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 un trattamento da attività di livello 1. Per scongiurare rischi di eccessiva concentrazione, le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 detenute nella riserva di liquidità dovrebbero, contrariamente alle altre attività di livello 1, essere assoggettate a un massimale del 70 % della riserva totale, a un coefficiente minimo di scarto del 7 % e all'obbligo di diversificazione.

È opportuno rilevare come attività di livello 2A le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2, assoggettandole allo stesso massimale (40 %) e allo stesso coefficiente di scarto (15 %) applicabili alle altre attività liquide di tale livello. Questa equiparazione è giustificata dai dati di mercato disponibili, in base ai quali le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2 si sono dimostrate più liquide rispetto ad altre attività di livello 2A e 2B equiparabili, quali i titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) della classe di merito di credito 1. Ammettendo tali obbligazioni garantite nella riserva di liquidità si contribuirebbe inoltre alla diversificazione del paniere delle attività disponibili nella riserva e si eviterebbe un'indebita discriminazione o variazioni repentine e significative (cliff effect) tra esse e le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1. Si rilevi tuttavia che una percentuale considerevole di tali obbligazioni garantite è scivolata nella classe di merito di credito 2 a causa del declassamento del rating dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui era stabilita l'emittente, in linea con la logica del «tetto paese» (country ceiling) cui tipicamente s'ispirano le metodologie applicate dalle agenzie di rating del credito, che impedisce di valutare uno strumento finanziario al di sopra di un dato livello stabilito in funzione del rating dell'emittente sovrano di riferimento. Questo «tetto paese» ha impedito alle obbligazioni garantite emesse negli Stati membri in questione di raggiungere la classe di merito di credito 1, a prescindere dalla qualità creditizia della singola obbligazione, riducendone di conseguenza la liquidità rispetto alle obbligazioni garantite di analoga qualità emesse negli Stati membri che non erano stati declassati. La grande frammentazione dei mercati di raccolta fondi dell'Unione che è conseguita da questa situazione sottolinea la necessità di trovare un'alternativa adeguata al rating esterno quale uno dei criteri di regolamentazione prudenziale applicati ai fini della classificazione della liquidità e del rischio di credito delle obbligazioni garantite e di altre categorie di attività. A norma dell'articolo 39 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 relativo alle agenzie di rating del credito, la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2015 una relazione concernente strumenti alternativi ai rating del credito, allo scopo di eliminare entro il 1o gennaio 2020 tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell'Unione.

Riguardo ai titoli garantiti da attività (ABS), coerentemente con le proprie constatazioni empiriche e con la norma del Comitato di Basilea l'ABE aveva raccomandato di rilevare come attività di livello 2B solo gli RMBS della classe di merito di credito 1, applicando loro un coefficiente di scarto del 25 %. È opportuno discostarsi anche da questa raccomandazione estendendo l'ammissibilità al livello 2B a determinati ABS garantiti da altre attività. Ampliando la gamma delle sottocategorie di attività ammissibili si aumenterebbe la diversificazione all'interno della riserva di liquidità e si favorirebbe il finanziamento dell'economia reale. Poiché i dati di mercato disponibili indicano una bassa correlazione tra gli ABS e altri tipi di attività liquide quali i titoli di Stato, da tale ampliamento risulterebbe inoltre allentato il legame tra banche ed emittenti sovrani e attenuata la frammentazione nel mercato interno. È altresì provato che, nei periodi di instabilità finanziaria, gli investitori tendono ad ammassare ABS di qualità elevata caratterizzati da una vita media ponderata breve e da rimborsi anticipati elevati, perché si tratta di strumenti convertibili in contante rapidamente e affidabili come fonte sicura di liquidità. È in particolare il caso degli ABS garantiti da prestiti o leasing per il finanziamento di veicoli a motore («ABS su prestiti auto»), che nel periodo 2007-2012 hanno registrato volatilità dei prezzi e differenziali medi di rendimento equiparabili a quelli degli RMBS. Anche alcuni comparti degli ABS basati sul credito al consumo, quali le carte di credito, hanno evidenziato analoghi buoni livelli di liquidità. L'ammissione di ABS garantiti da attività dell'economia reale, quali le attività citate e i prestiti alle PMI, potrebbe infine contribuire alla crescita economica, perché trasmetterebbe agli investitori un segnale positivo riguardo a tali attività. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività di livello 2B non soltanto gli ABS che poggiano su mutui ipotecari, ma anche quelli garantiti da prestiti auto, crediti al consumo e prestiti alle PMI. Al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità della riserva di liquidità, la loro ammissibilità dovrebbe essere tuttavia assoggettata a determinati requisiti in materia di qualità elevata, rispondenti ai criteri che, in altra normativa finanziaria settoriale, vigono ai fini di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. In particolare per gli RMBS, i requisiti in materia di qualità elevata dovrebbero prevedere il rispetto di determinati rapporti prestito/valore (loan-to-value) o mutuo concesso/reddito percepito, che tuttavia non dovrebbero applicarsi agli RMBS emessi prima della data di applicazione del requisito di copertura della liquidità. In considerazione della minore liquidità riscontrata per gli ABS basati sul credito al consumo e su prestiti alle PMI rispetto agli RMBS e agli ABS basati su prestiti auto, ai primi dovrebbe essere applicato un coefficiente di scarto maggiore (35 %). Al pari di altre attività di livello 2B, tutti gli ABS dovrebbero essere assoggettati al massimale generale del 15 % della riserva di liquidità e all'obbligo di diversificazione.

Per le restanti attività di livello 2A e 2B è opportuno ricalcare fedelmente le norme relative a classificazione, requisiti, massimali e coefficienti di scarto sulle raccomandazioni del Comitato di Basilea e dell'ABE. Le azioni e quote di organismi di investimento collettivo (OIC) dovrebbero invece essere trattate come attività liquide dello stesso livello e della stessa categoria delle attività sottostanti l'organismo collettivo.

Nella determinazione del coefficiente di copertura della liquidità è parimenti opportuno tener presente la gestione centralizzata della liquidità che caratterizza le reti di cooperative e di sistemi di tutela istituzionale, nelle quali l'ente o organismo centrale svolge un ruolo analogo a quello di una banca centrale, alla quale i membri della rete non hanno in genere accesso diretto. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività liquide i depositi a vista collocati dai membri della rete presso l'ente centrale e gli altri finanziamenti di liquidità che l'ente centrale mette a disposizione dei membri. I depositi non ammessi come attività liquide dovrebbero fruire dei tassi di deflusso preferenziali disponibili per i depositi operativi.

Per i depositi al dettaglio stabili il tasso di deflusso normale dovrebbe essere fissato al 5 %, ma dovrebbe essere consentita l'applicazione di un tasso di deflusso preferenziale del 3 % a tutti gli enti creditizi affiliati, in uno Stato membro, a un sistema di garanzia dei depositi rispondente a criteri rigorosi. Si dovrebbe anzitutto tener conto dell'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 sul sistema di garanzia dei depositi da parte degli Stati membri. Successivamente, il sistema vigente in un dato Stato membro dovrebbe soddisfare requisiti specifici inerenti al periodo di disponibilità del rimborso, al finanziamento ex ante e all'accesso a mezzi finanziari aggiuntivi nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve. Infine, l'applicazione del tasso preferenziale del 3 % dovrebbe essere subordinata all'approvazione preventiva della Commissione, che questa dovrebbe rilasciare solo dopo aver accertato che il sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro rispetta i criteri menzionati e che non esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Il tasso preferenziale del 3 % per i depositi al dettaglio stabili non dovrebbe comunque applicarsi anteriormente al 1o gennaio 2019.

L'ente creditizio dovrebbe essere in grado di individuare gli altri depositi al dettaglio esposti a tassi di prelievo più elevati. Norme adeguate fondate sugli orientamenti dell'ABE sui depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi dovrebbero stabilire i criteri che permettono di individuare tali depositi al dettaglio in base alle loro specificità: entità totale del deposito, natura del deposito, remunerazione, probabilità di ritiro e depositante residente o non residente.

Non si può dare per certo che, in caso di difficoltà a rispettare le obbligazioni di pagamento, l'ente creditizio riceva sempre un sostegno di liquidità da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale. Tuttavia, sebbene l'applicazione del coefficiente di copertura della liquidità a livello individuale non preveda nessuna deroga a norma degli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, per evitare una perdita di liquidità nel mercato interno è in linea di massima opportuno assegnare tassi di afflusso e di deflusso simmetrici ai flussi di liquidità tra due enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale, a condizione che siano presenti tutte le garanzie necessarie e solo previa approvazione delle autorità competenti interessate. I flussi transfrontalieri dovrebbero fruire di tale trattamento preferenziale solo in presenza di ulteriori criteri oggettivi, tra cui il basso profilo di rischio di liquidità sia del fornitore di liquidità sia del ricevente.

Al fine di evitare che l'ente creditizio dipenda unicamente dagli afflussi attesi per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità e per assicurare inoltre la detenzione di un livello minimo di attività liquide, l'ammontare degli afflussi ammessi per la compensazione dei deflussi dovrebbe essere limitato al 75 % del totale dei deflussi attesi. Poiché esistono modelli aziendali specializzati, dovrebbero essere tuttavia permesse talune eccezioni, totali o parziali, a questo massimale, alla luce del principio di proporzionalità e previa approvazione delle autorità competenti. Dovrebbero rientrare tra tali eccezioni i flussi infragruppo e i flussi interni a un sistema di tutela istituzionale nonché gli enti creditizi specializzati nell'intermediazione (pass-through) di prestiti ipotecari o nel leasing e factoring. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi specializzati nei finanziamenti per l'acquisizione di veicoli a motore o nel credito al consumo di innalzare il massimale al 90 %. Queste eccezioni dovrebbero essere disponibili a livello sia individuale sia consolidato, ma solo se sono soddisfatti determinati criteri.

Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe applicarsi agli enti creditizi su base sia individuale sia consolidata, a meno che l'autorità competente conceda una deroga all'applicazione su base individuale conformemente agli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di copertura della liquidità ivi applicabili. Pertanto, le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero riservare alle attività liquide e ai deflussi o afflussi di liquidità nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.

A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione deve riferire entro il 31 dicembre 2015 ai colegislatori se e in che modo il requisito di copertura della liquidità di cui alla parte sei di detto regolamento debba applicarsi alle imprese di investimento. Fino alla data di applicazione di tale disposizione le imprese di investimento dovrebbero rimanere soggette alla normativa nazionale degli Stati membri che disciplina il requisito di copertura della liquidità. Tuttavia, le imprese di investimento che fanno parte di gruppi bancari dovrebbero essere soggette su base consolidata al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel presente regolamento.

A norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio è tenuto a segnalare all'autorità competente il requisito di copertura della liquidità precisato in dettaglio nel presente regolamento.

Per concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per conformarvisi totalmente, il requisito particolareggiato di copertura della liquidità dovrebbe essere introdotto gradualmente secondo il calendario stabilito all'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, iniziando con un minimo del 60 % a partire dal 1o ottobre 2015 per arrivare al 100 % il 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Coefficiente di copertura della liquidità

Art. 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti creditizi sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

2. Gli enti creditizi si conformano su base individuale al presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione del presente regolamento su base individuale nei confronti di un ente creditizio, conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste da detti articoli.

3. Laddove il gruppo comprenda uno o più enti creditizi, l'ente impresa madre nell'UE, l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base consolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutte le seguenti disposizioni:

  1. a) le attività di paesi terzi detenute da una filiazione in un paese terzo possono essere rilevate come attività liquide ai fini del consolidamento se sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità e se soddisfano una delle condizioni seguenti:

    1. i) le attività soddisfano tutti i requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;

    2. ii) le attività non soddisfano il requisito specifico di cui al titolo II del presente regolamento per quanto riguarda l'entità di emissione ma soddisfano tutti gli altri requisiti ivi stabiliti.

    Le attività rilevabili ai sensi del punto ii) possono essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella valuta specifica nella quale esse sono denominate e derivanti dalla stessa filiazione;

  2. b) i deflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali superiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi superiori indicati da tale normativa nazionale;

  3. c) gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali inferiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati da tale normativa nazionale;

  4. d) le imprese di investimento appartenenti al gruppo sono assoggettate all'articolo 4 del presente regolamento su base consolidata e, relativamente alla definizione di attività liquide, di afflussi di liquidità e di deflussi di liquidità, all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini sia individuali sia consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, in attesa della definizione di un requisito di coefficiente di copertura della liquidità conformemente all'articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato in materia di coefficiente di copertura della liquidità loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri;

  5. e) a livello consolidato l'importo degli afflussi risultanti dall'ente creditizio specializzato di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, è rilevato solo fino a concorrenza dell'importo dei deflussi risultanti dallo stesso ente.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1. «attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. 2. «attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2;

  3. 3. «riserva di liquidità», l'importo delle attività liquide detenute dall'ente creditizio conformemente al titolo II;

  4. 4. «valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità, di cui alla parte sei, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere segnalati all'autorità competente a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

  5. 5. «requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;

  6. 6. «PMI», microimpresa, piccola impresa e media impresa quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione5;

  7. 7. «deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità conformemente al titolo III;

  8. 8.

  9. 9.

  10. 10. «impresa d'investimento personale (personal investment company)» (PIC), un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;

  11. 11. «stress», il deterioramento improvviso o grave della situazione di solvibilità o liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;

  12. 12. «prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria.

  13. 13. «operazione correlata ai mercati finanziari», un’operazione correlata ai mercati finanziari quale definita all’articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  14. 14. «programma di obbligazioni garantite», un programma di obbligazioni garantite quale definito all’articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  15. 15. «aggregato di copertura», un aggregato di copertura quale definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162;

  16. 16. «riserva di liquidità dell’aggregato di copertura», la riserva di liquidità composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell’aggregato di copertura, conformemente all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162.

Art. 4 Coefficiente di copertura della liquidità

1. Il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. L'ente creditizio calcola il coefficiente di copertura della liquidità conformemente alla formula seguente: riserva di liquidità/deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendariocoefficiente di copertura della liquidità%

2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.

3. In deroga al paragrafo 2, in periodi di stress l'ente creditizio può monetizzare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità, anche se siffatto uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100 % il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.

4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità dell'ente creditizio scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. Finché non sarà stata ripristinata la percentuale di copertura di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio segnala il coefficiente di copertura della liquidità all'autorità competente in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione6.

5.

L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutti gli elementi, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominati.

Inoltre, l'ente creditizio calcola e monitora separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:

  1. a) per gli elementi che sono soggetti a segnalazione separata in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni in conformità dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente in tale valuta diversa;

  2. b) per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

6. L'ente creditizio non conteggia due volte le attività liquide, gli afflussi e i deflussi.

Art. 5 Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità

Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:

  1. a) prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;

  2. b) perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (funding) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;

  3. c) perdita parziale o totale del finanziamento (funding) a breve termine assistito da garanzia;

  4. d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;

  5. e) maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;

  6. f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;

  7. g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.

Titolo II. Riserva di liquidità

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 6 Composizione della riserva di liquidità

Sono ammissibili a far parte della riserva di liquidità dell'ente creditizio le attività liquide che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

  1. a) i requisiti generali previsti all'articolo 7;

  2. b) i requisiti operativi previsti all'articolo 8;

  3. c) i criteri di ammissibilità per la rispettiva classificazione tra le attività di livello 1 o di livello 2 conformemente al capo 2.

Art. 7 Requisiti generali per le attività liquide

1. Sono ammesse come attività liquide le attività dell'ente creditizio che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio o incluso in un aggregato (pool) di cui alla lettera a) e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando su di essa non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente creditizio di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:

  1. a) le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio o, qualora l'aggregato sia gestito da una banca centrale, nell'ambito di linee di credito revocabili e non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. La presente lettera comprende le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;

  2. b) le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o di operazioni di finanziamento tramite titoli, e che può cedere.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, le attività liquide che sono detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura sono da ritenersi non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, fino all’importo di deflussi netti di liquidità, calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento, che derivano dai programmi di obbligazioni garantite associati, a condizione che tali attività soddisfino tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento.

2 ter. Qualora le attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura non siano ritenute non vincolate ai sensi del paragrafo 2 bis del presente articolo, sono da ritenersi comunque non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, laddove soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) secondo le disposizioni del diritto interno, tutte le attività dell’emittente di obbligazioni garantite devono essere annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;

  2. b) le attività liquide sono annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all’emissione di obbligazioni garantite;

  3. c) le attività liquide soddisfano tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;

  4. d) l’importo di attività liquide ritenute non vincolate ai sensi del presente paragrafo non supera l’importo totale dei deflussi netti di liquidità calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento.

3. L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami.

4.

L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti:

  1. a) un altro ente creditizio, a meno che una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:

    1. i) l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b);

    2. ii) l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) o d), o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);

    3. iii) l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);

  2. b) un'impresa di investimento;

  3. c) un'impresa di assicurazione;

  4. d) un'impresa di riassicurazione;

  5. e) una società di partecipazione finanziaria;

  6. f) una società di partecipazione finanziaria mista;

  7. g) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.

Ai fini del presente articolo, le SSPE e le agenzie ufficiali per il credito all’esportazione negli Stati membri sono da ritenersi non incluse tra i soggetti di cui al primo comma, lettera g).

  1. g)

5. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

6. L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una piattaforma organizzata che non è una borsa valori riconosciuta, in uno Stato membro o in un paese terzo, è considerata liquida soltanto se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisce un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a fermo di attività. Per valutare se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente paragrafo, l'ente creditizio si basa sui criteri minimi seguenti:

  1. a) evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;

  2. b) presenza di un'infrastruttura di mercato solida.

7. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano a:

  1. a) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

a bis) esposizioni verso le amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

  1. b) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);

  2. c) linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d);

  3. d) depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

Art. 8 Requisiti operativi

1.

L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine l'ente creditizio tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide, di cui al capo 2, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente paragrafo, le autorità competenti possono imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dall'ente creditizio. Tuttavia, le restrizioni o i requisiti non si applicano:

  1. a) alle seguenti categorie di attività di livello 1:

    1. i) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

    2. ii) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);

    3. iii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g);

  2. b) alle categorie di attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che l'ente creditizio detenga l'attività atta a coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella moneta dello Stato membro o del paese terzo ovvero che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio;

  3. c) alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

2.

L'ente creditizio ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di stress di 30 giorni di calendario tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile all'ente creditizio quando la capacità dell'ente di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.

Non sono considerate prontamente accessibili all'ente creditizio le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi dell'ente.

Le attività detenute in un paese terzo in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale paese terzo. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.

3. L'ente creditizio provvede a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione di gestione della liquidità al suo interno. Il soddisfacimento di detto requisito è dimostrato all'autorità competente in uno dei modi seguenti:

  1. a) collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di stress;

  2. b) predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi. Non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui monetizzazione in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;

  3. c) combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che l'autorità competente la consideri accettabile.

4.

L'ente creditizio monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto semplice su un mercato generalmente accettato per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'ente creditizio elabora strategie di cessione dei campioni di attività liquide atte a:

  1. a) testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;

  2. b) verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;

  3. c) ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di stress.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica alle attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), né ai depositi e altri finanziamenti (funding) di liquidità in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

Per le attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, l’obbligo previsto al primo comma è da considerarsi soddisfatto laddove l’ente creditizio periodicamente, a frequenza almeno annuale, monetizzi attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura senza dover essere parte di tale riserva.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non osta a che l'ente creditizio copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) l'ente creditizio predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;

  2. b) la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

6.

L'ente creditizio provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità. Se del caso, le autorità competenti possono tuttavia esigere che l'ente creditizio contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di deflussi netti di liquidità in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di stress, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta utilizzata per le segnalazioni o per una valuta eventualmente da segnalare distintamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente paragrafo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

  1. a) la capacità dell'ente creditizio di adottare una delle seguenti misure:

    1. i) utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi netti di liquidità;

    2. ii) effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;

    3. iii) trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;

  2. b) l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.

La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente paragrafo è considerata un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

Art. 9 Valutazione delle attività liquide

Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (haircut) indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).

Capo 2. Attività liquide

Art. 10 Attività di livello 1

1. Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

  1. a) monete e banconote;

  2. b) le seguenti esposizioni verso banche centrali:

    1. i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla Banca centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di uno Stato membro;

    2. ii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di paesi terzi, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    3. iii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) o ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente dell'ente creditizio e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Ai fini del presente punto, si applica quanto segue:

      se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;

      se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni per il ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;

  3. c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico:

    1. i) l'amministrazione centrale di uno Stato membro;

    2. ii) l'amministrazione centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    3. iii) le amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    4. iv) le amministrazioni regionali o le autorità locali di un paese terzo che rientra nella tipologia di cui al punto ii), purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    5. v) gli organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto iii), a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  4. d) le seguenti attività:

    1. i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, della quale un'ECAI prescelta non ha valutato il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    2. ii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui al punto i), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra le autorità competenti di tale paese terzo e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili di detto paese terzo.

    Ai fini del punto ii), si applica quanto segue:

    se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;

    se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.

    L'importo aggregato delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma e denominate in una determinata valuta che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 non può superare l'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta. Inoltre, laddove la totalità o una parte delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma sia denominata in una valuta che non sia la valuta nazionale del paese terzo in questione, l'ente creditizio può rilevare tali attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza di un importo pari a quello dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta estera che corrisponde alle operazioni dell'ente creditizio nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;

  5. e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti:

    1. i) l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    2. ii) l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è inteso come ente creditizio finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90 % almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  6. f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

    1. i) sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;

    2. ii) le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    3. iii)

    4. iv) l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);

    5. v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;

    6. vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 2 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;

  7. g) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle rimanenti attività di livello 1.

Art. 11 Attività di livello 2A

1. Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

  1. a) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. b) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. c) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

    1. i) sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;

    2. ii) le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    3. iii)

    4. iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);

    5. v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;

    6. vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;

  4. d) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

    1. i) sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di default dell'emittente;

    2. ii) la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione;

    3. iii) le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all’articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l’aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2162;

    4. iv) le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    5. v) sia l’ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l’emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162;

    6. vi) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;

    7. vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;

  5. e) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

    1. i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;

    2. ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);

    3. iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.

2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.