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Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione del 22 febbraio 2019 sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/22261, in particolare l'articolo 31,

Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.

È opportuno che il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente») sia in grado di verificare lo status della propria domanda nonché la durata della validità e lo status della propria autorizzazione ai viaggi.

È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi mediante un apposito strumento.

È opportuno che lo strumento di verifica sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro. Il collegamento ipertestuale allo strumento di verifica dovrebbe essere inviato all'indirizzo di posta elettronica del richiedente insieme alla notifica dell'avvenuta presentazione della domanda o dell'avvenuto rilascio, revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.

Lo strumento di verifica dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di verifica. Il richiedente dovrebbe autenticarsi comunicando determinati dati. Occorre definire i dati in uscita prodotti dallo strumento di verifica per consentire al richiedente di verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi.

Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di verifica comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio2, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Accesso allo strumento di verifica

1. Hanno accesso allo strumento di verifica il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente»).

2. Lo strumento di verifica è accessibile tramite:

  1. a) l'apposito sito web pubblico;

  2. b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;

  3. c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il collegamento ipertestuale è inviato insieme alla notifica con cui è confermata al richiedente l'avvenuta presentazione della domanda o con cui gli è comunicato il rilascio, la revoca o l'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 2 Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di verifica

1. La connessione allo strumento di verifica è subordinata a un'autenticazione a due fattori.

2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:

  1. a) numero del documento di viaggio;

  2. b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;

  3. c) indirizzo di posta elettronica.

3. I dati indicati dal richiedente sono quelli indicati nel modulo di domanda.

4. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di verifica per confermare l'autenticazione.

5. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 è generato automaticamente un codice univoco, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.

6. Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza.

7. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

8. Il codice univoco è monouso.

Art. 3 Dati in uscita dallo strumento di verifica

1. Una volta autenticato per l'accesso allo strumento, il richiedente visualizza lo status della domanda o dell'autorizzazione ai viaggi collegata al numero del suo documento di viaggio.

2. Per ciascuna domanda o autorizzazione ai viaggi collegata al numero di documento di viaggio lo strumento di verifica indica uno degli status seguenti:

  1. a) «presentata»;

  2. b) «valida»;

  3. c) «rifiutata»;

  4. d) «annullata»;

  5. e) «revocata»;

  6. f) «scaduta».

3. Lo strumento di verifica indica la data di scadenza di ciascuna autorizzazione ai viaggi in corso di validità.

4. In caso di validità territoriale limitata sono comunicati al richiedente lo o gli Stati membri per cui l'autorizzazione è valida. L'informazione è riportata in uno spazio ben visibile dello strumento di verifica.

5. Una clausola di esclusione della responsabilità nello strumento di verifica indica che, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, l'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente il diritto d'ingresso o di soggiorno. Per ulteriori informazioni sulla rimanente durata del soggiorno autorizzato, detta clausola invita il richiedente a consultare il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES) di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, che è indicato chiaramente.

Art. 4 Obblighi di estrazione dei dati

1. Lo strumento di verifica fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata nell'arco di pochi minuti mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo di dati conservati nell'ETIAS necessario per l'attuazione degli articoli 2 e 3.

2. eu-LISA è responsabile della sicurezza dello strumento di verifica, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

Art. 6 Specificità di sicurezza

1. Lo strumento di verifica è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e garantire la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

2. Lo strumento di verifica è progettato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di verifica limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.

3. Lo strumento di verifica chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.

4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 7 Registrazioni

1. Lo strumento di verifica conserva registrazioni delle attività, contenenti:

  1. a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;

  2. b) la data e l'ora dell'accesso.

2.

Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker