Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione del 25 febbraio 2019. che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 1423] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/20081, in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma;
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione e pubblicare su Internet, entro il 1o gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, una relazione contenente le informazioni concernenti l’attuazione di tale regolamento, nonché alcuni altri tipi di informazioni elencati in tale disposizione.
I questionari che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 devono essere elaborati in modo da agevolare il compito della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e il riesame di tale regolamento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del medesimo. Essi dovrebbero inoltre consentire all’Unione di adempiere ai suoi obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 21 della convenzione di Minamata sul mercurio adottata a Kumamoto, Giappone, il 10 ottobre 2013 («la convenzione»).
Anche se i questionari per la relazione di cui al regolamento (UE) 2017/852, in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, non devono duplicare gli obblighi di comunicazione delle parti della convenzione di cui alla decisione MC-1/8 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua prima sessione2, è opportuno che essi contemplino alcuni elementi previsti dalla decisione MC-1/8 allo scopo di specificare in maniera più dettagliata le informazioni richieste in modo da consentire una valutazione efficace dell’attuazione del regolamento (UE) 2017/852.
Le informazioni relative all’importazione di mercurio e di miscele di mercurio con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso devono essere comunicate annualmente dato l’elevato impatto potenziale sull’ambiente e sulla salute pubblica di una cattiva gestione del mercurio. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo Stato membro dovrebbe essere esentato dall’obbligo di fornire tali informazioni qualora fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l’autorizzazione scritta all’importazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852.
Nel caso in cui riguardino soggetti ubicati geograficamente, come gli impianti e i siti industriali, le informazioni devono essere comunicate in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
I questionari dovrebbero riguardare le principali disposizioni del regolamento (UE) 2017/852, tra cui l’eliminazione graduale del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione, nell’estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e nell’amalgama dentale, e dovrebbero inoltre richiedere informazioni sulle principali difficoltà incontrate nell’attuazione delle altre disposizioni di detto regolamento. Inoltre, essi dovrebbero esigere informazioni sugli indicatori chiave di prestazione, compresi i dati sul commercio del mercurio e sulla quantità di mercurio immagazzinato o smaltito.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in merito all’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/852 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato I della presente decisione.
2.
Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N‐1.
Le informazioni di cui al punto 1.2 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre di ogni anno (N) per l’anno N‐1.
3. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I, non sono richieste qualora lo Stato membro fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l’autorizzazione scritta all’importazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nell’anno N-1. Gli Stati membri mettono a disposizione tali copie al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N-1, oppure possono scegliere di renderle disponibili in qualsiasi momento durante il periodo N‐1.
Art. 2
1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852, ad eccezione della comunicazione sull’attuazione dell’articolo 4 di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato II della presente decisione.
2. Le informazioni di cui all’allegato II sono messe a disposizione della Commissione in base al seguente calendario:
a) la prima relazione relativa agli anni 2017 e 2018 è messa a disposizione al più tardi entro il 1o gennaio 2020;
b) la seconda relazione relativa al periodo 2019 - 2020 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2021;
c) la terza relazione relativa al periodo 2021 - 2022 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2023;
d) la quarta relazione relativa al periodo 2023 - 2024 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2025;
e) la quinta relazione relativa al periodo 2025 - 2028 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2029.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25febbraio 2019 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione