Decisione (UE) 2019/1178 del Consiglio dell'8 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, riguardo alle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro1 («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione 2002/245/CE del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2002.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione deve precisare le disposizioni della normativa dell'Unione da applicare nei confronti dei paesi non membri dell'Unione, tra l'altro, riguardo alla regolamentazione dell'Unione in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.
Il comitato di cooperazione deve adottare una decisione sulle disposizioni applicabili, ai sensi dell'accordo, della normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione, poiché la precisazione delle disposizioni applicabili della normativa dell'Unione rafforzerà la certezza del diritto tra le parti dell'accordo e favorirà il buon funzionamento dell'unione doganale tra l'Unione e San Marino.
Di conseguenza è necessario chiarire la normativa dell'Unione applicabile in materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici, che comprende il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio3 e i regolamenti (CE) n. 889/20084 e (CE) n. 1235/20085 della Commissione. È inoltre opportuno stabilire le modalità necessarie per le importazioni di prodotti biologici nonché la procedura da seguire nel caso in cui sia adottata una nuova normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici per i rimandi alle disposizioni applicabili e alle modalità concordate.
La posizione dell'Unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di cooperazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. Pekonen