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Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6745] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

  1. (1) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale.

  2. (2) Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/11353, il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica»)4. La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento.

  3. (3) Il regolamento di modifica sottolinea l’importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell’anno e fissa l’obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell’anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento.

  4. (4) Le pratiche e le tecnologie dell’informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l’elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell’E-PRTR. L’obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un’attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell’informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri.

  5. (5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19 del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.

Le informazioni di cui all’allegato sono dapprima trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo. A titolo di deroga le informazioni amministrative di cui ai punti 2.12, 2.13 e 2.14 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.

Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.

Art. 2

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell’E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione