Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2018) 5009] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)1, in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,
La decisione di esecuzione 2012/795/UE2 della Commissione ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE per il periodo 2013-2016. Tale decisione ha esaurito i suoi effetti temporali e dovrebbe essere abrogata.
È necessario stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per gli anni a partire dal 2017.
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione informazioni sull'attuazione della direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione e sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15 della stessa direttiva, in particolare riguardo alla concessione di deroghe in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE nelle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 72 di tale direttiva.
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico servendosi di uno strumento di comunicazione fornito a tale scopo dalla Commissione.
La direttiva 2010/75/UE prevede che ogni installazione di cui al capo II della stessa direttiva debba avere una singola autorizzazione per poter operare. Le condizioni di autorizzazione devono essere basate sulle prestazioni ambientali realizzabili da tale installazione, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, di fattori esterni, comprese le condizioni locali, e dell'uso delle migliori tecniche disponibili. Le autorizzazioni stabiliscono le condizioni relative, in particolare, ai valori limite di emissione, al monitoraggio delle emissioni e alla valutazione della conformità specificamente per ogni singola installazione. Le condizioni di autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate, in particolare nei casi in cui siano state pubblicate nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») relative all'attività principale di un'installazione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Il modo più efficiente per riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE consiste nel fornire le informazioni pertinenti per ogni singola installazione, estendendo così a tutti i settori gli approcci adottati nei moduli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2012/795/UE.
I grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti sono disciplinati da specifiche disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/75/UE. Per tali impianti, gli Stati membri dovrebbero, inoltre, fornire informazioni sull'applicazione di deroghe temporanee e garanzie circa il controllo delle emissioni, come specificato agli articoli da 32 a 35 e all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti con una capacità inferiore a due tonnellate l'ora, l'articolo 55, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che gli Stati membri rendano accessibile al pubblico un elenco delle installazioni. La Commissione deve essere informata sulla pubblicazione di tale elenco per monitorare l'attuazione della direttiva su tali impianti di minori dimensioni.
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni anche sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul luogo in cui sono messi a disposizione i risultati del controllo delle emissioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2010/75/UE nonché un collegamento ai dati sulle emissioni comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati annuali riguardanti, tra l'altro, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, conformemente all'allegato II del regolamento stesso, che comprende tutte le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE. Al tempo stesso, tutte le «installazioni» di cui alla direttiva 2010/75/UE si riferiscono a, o coincidono con, un «complesso» ai sensi di tale regolamento. I dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 forniscono così dei «dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme d'inquinamento» ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE.
Il collegamento con la comunicazione delle emissioni nel quadro del regolamento (CE) n. 166/2006 dovrebbe essere creato avvalendosi dei dati territoriali esistenti che sono gestiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e del punto 8 dell'allegato III di tale direttiva. Il modello di dati stabilito nel regolamento (UE) n. 1089/20105 della Commissione permette agli Stati membri e alla Commissione di collegare le «installazioni», i grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti con i «complessi», nel senso indicato all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 166/2006. La comunicazione dei dati territoriali sulle installazioni, sui grandi impianti di combustione e sugli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti, invece della presentazione di relazioni dettagliate sulle emissioni delle installazioni è, in tale contesto, solo un altro «tipo» di comunicazione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Ciò comprende anche l'adattamento del modello Inspire agli specifici obblighi d'informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, in modo da rendere obbligatori taluni elementi di informazione territoriale che possono essere omessi (voidable) in virtù del regolamento (UE) n. 1089/2010.
Per installazioni e attività che utilizzano solventi organici che non rientrano nel capo II della direttiva 2010/75/UE, e che non sono quindi necessariamente soggette ad un'autorizzazione specifica per l'installazione, gli Stati membri devono comunicare le informazioni sul numero totale di installazioni e sul numero di installazioni che applicano un piano di riduzione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 2 o 3 di detto articolo. In questo modo la Commissione sarà informata se, e in che misura, l'attuazione della direttiva 2010/75/UE rischia di essere compromessa.
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato stabilito in tale allegato, per ciascuna installazione interessata.
Per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora e per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato stabilito in tale allegato.
Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
Art. 2
Le informazioni di cui all'allegato I sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2017, salvo indicazione contraria in tale allegato. Per tale anno di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato I sono trasmesse ogni anno, entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse per la prima volta per gli anni di riferimento 2017 e 2018. Per tali anni di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse ogni tre anni, entro 9 mesi dalla fine dell'ultimo di tali anni di riferimento.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione