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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione del 9 ottobre 2019 sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE2 relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.

Con lettera M/507 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al comitato europeo di normazione (CEN) di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature da ginnastica conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN 913:2008 per l’attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3 l’11 luglio 2014 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione4.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN 913: 2018.

La norma europea EN 913:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE5 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette.

Con lettera M/508 del 6 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN ISO 4210-2:2014 per i requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa e EN ISO 4210-6:2014 per i metodi di prova del telaio e della forcella. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea6 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione7.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015.

Le norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il loro riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sulla base della richiesta M/508 del 6 settembre 2012 della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14872:2006 per biciclette — accessori per biciclette — portapacchi. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea8 sulla base della decisione 2006/514/CE della Commissione9.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN ISO 11243:2016.

La norma europea EN ISO 11243:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE10 sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.

Con lettera M/425 del 27 giugno 2008, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle sigarette conformemente ai requisiti di sicurezza antincendio. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 relativa al metodo di prova per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea11 sulla base della decisione 2011/496/UE della Commissione12.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha modificato la norma EN ISO 12863:2010, adottando la modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.

La modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE13 relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.

Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 957-4:2006+A1:2010 per panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-5:2009 per biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-8:1998 per stepper, scalatori e simulatori di scalata — requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-9:2003 per attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova e EN 957-10:2005 per biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea14 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017.

Le norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE15 sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua.

Con lettera M/372 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 per articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua. I riferimenti di tale serie di norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea16 sulla base delle decisioni di esecuzione 2014/359/UE17, 2014/875/UE18 e 2013/390/UE19 della Commissione.

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto una nuova serie di norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7).

Le norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7) rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le norme europee EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 e EN 15649 sono sostituite da norme europee nuove o modificate i cui riferimenti sono pubblicati nella presente decisione. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea20.

Per motivi di chiarezza è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea21. Di conseguenza è necessario abrogare le pertinenti decisioni della Commissione relative alla pubblicazione di tali norme.

La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 2

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La decisione C(2004) 1493 della Commissione22, la decisione 2005/718/CE della Commissione23, la decisione 2006/514/CE, la decisione 2009/18/CE della Commissione24, la decisione 2011/496/UE, la decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione25, la decisione di esecuzione 2013/390/UE, la decisione di esecuzione 2014/357/UE, la decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione26, la decisione dei esecuzione 2014/359/UE, la decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione27, la decisione di esecuzione 2014/875/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/681, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione28 e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione29 sono abrogate.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker