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Decisione (UE) 2019/1749 del Consiglio del 14 ottobre 2019 relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la richiesta del governo dell’Irlanda, formulata con lettera al presidente del Consiglio dell’Unione europea in data 12 aprile 2019, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,

Con decisione 2002/192/CE1 il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione.

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha istituito l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comunemente nota come eu-LISA, al fine di provvedere alla gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e dell’Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di atti giuridici separati dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Con decisione 2012/764/UE3 il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS II, a cui l’Irlanda non partecipa.

Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio4, che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011. Il regolamento (UE) 2018/1726 istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) («Agenzia»), che sostituisce e succede all’agenzia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011. A norma del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato di tale regolamento.

Conformemente al regolamento (UE) 2018/1726, l’Agenzia è incaricata della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen (SIS), del VIS e dell’Eurodac. L’Agenzia è inoltre incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L’Agenzia potrebbe altresì essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ove previsto da pertinenti atti giuridici dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE.

Il SIS fa parte dell’acquis di Schengen. I regolamenti (UE) 2018/18615 e (UE) 2018/18626 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera e, rispettivamente, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/18607 disciplina l’uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Una volta applicabili, i regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 sostituiranno il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio9 che sono attualmente applicati in tali settori. Tuttavia, l’Irlanda ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862, che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE.

Il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE del Consiglio10, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio12 che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS, né è da essi vincolata.

L’Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’Eurodac ed è da esso vincolata.

L’EES fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio14 che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata.

L’ETIAS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio15 che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata.

DubliNet non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda è vincolata dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione16 che istituisce DubliNet, una linea separata di comunicazione elettronica sicura.

Tenuto conto della sua partecipazione all’Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS, l’Irlanda ha il diritto di partecipare alle attività dell’Agenzia, nella misura in cui l’Agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, dell’Eurodac e di DubliNet.

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica unica ed è caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. Di conseguenza e conformemente all’articolo 288 TFUE, l’Agenzia è stata istituita per mezzo di un unico strumento legislativo applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un’applicazione parziale per l’Irlanda. É opportuno pertanto adottare i provvedimenti necessari per garantire che il regolamento (UE) 2018/1726 sia applicabile in tutti i suoi elementi in Irlanda.

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Irlanda ha notificato alla Commissione e al Consiglio, con lettere del 12 aprile 2019, l’intenzione di accettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti l’Eurodac e DubliNet.

Secondo la procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha confermato, con la decisione del 23 luglio 2019, l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1726 all’Irlanda nella misura in cui le sue disposizioni riguardano l’Eurodac e DubliNet. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) 2018/1726 entri in vigore per l’Irlanda il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché il VIS, l’EES e l’ETIAS.

In seguito all’adozione della decisione della Commissione del 23 luglio 2019, è soddisfatta la prima condizione essenziale per l’Irlanda per partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726.

Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza del regolamento (UE) 2018/1726, l’Irlanda ha chiesto, con lettera del 12 aprile 2019 al Consiglio, di partecipare al regolamento (UE) 2018/1726 a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo di Schengen»), nella misura in cui le disposizioni del regolamento (UE 2018/1726 si riferiscono alla responsabilità dell’Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché del VIS, dell’EES e dell’ETIAS.

Il Consiglio riconosce il diritto dell’Irlanda di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen, di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726, nella misura in cui l’Irlanda non parteciperà allo stesso regolamento per altri motivi.

La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1726 non pregiudica il fatto che attualmente l’Irlanda non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Il regolamento (UE) 2018/1726 comprende pertanto disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione dell’Irlanda, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen17 è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione.

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen18 è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

A seguito delle decisioni 2002/192/CE e 2012/764/UE, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2018/1726 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS, a cui l’Irlanda non partecipa, nonché dell’EES e dell’ETIAS.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. Leppä