diritto.io

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l'immigrazione, autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Inizialmente il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni2, firmata il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio3 e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio4. Il SIS II è stato successivamente istituito con regolamento (CE) n. 1987/20065 del Parlamento europeo e del Consiglio e con la decisione 2007/533/GAI del Consiglio6. Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato la relazione di valutazione del SIS di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006, e dell'articolo 59, paragrafo 3, e dell'articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI nonché il relativo documento di lavoro dei servizi al Parlamento europeo e al Consiglio. Le raccomandazioni espresse in tali documenti dovrebbero essere recepite, se del caso, nel presente regolamento.

Il presente regolamento costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio7 costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capi 4 e 5della parte terza del TFUE.

Il fatto che la base giuridica per il SIS consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. Esso dovrebbe includere un'unica rete di uffici nazionali denominati uffici SIRENE al fine di garantire lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.

È necessario specificare gli obiettivi del SIS, alcuni elementi della sua architettura tecnica e del suo finanziamento, fissare regole relative al suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze. È altresì necessario determinare le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento e del trattamento dei dati e i relativi criteri. Sono altresì necessarie norme concernenti la cancellazione delle segnalazioni, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di dati biometrici, nonché norme che specifichino ulteriormente gli obblighi sulla protezione e sul trattamento dei dati.

Le segnalazioni nel SIS contengono solo le informazioni necessarie per identificare una persona e l'azione da intraprendere. Gli Stati membri dovrebbero quindi, all'occorrenza, scambiare informazioni supplementari relative alle segnalazioni.

Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali. I sistemi nazionali potrebbero contenere una copia completa o parziale della banca dati del SIS che può essere condivisa da due o più Stati membri. Poiché il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa volto a garantire la sicurezza e la gestione efficace delle frontiere, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello sia centrale sia nazionale. La disponibilità del SIS dovrebbe essere soggetta a un attento monitoraggio a livello centrale e degli Stati membri e ogni incidente che implichi un'indisponibilità per gli utenti finali dovrebbe essere registrato e comunicato ai portatori di interesse a livello nazionale e dell'Unione. Ogni Stato membro dovrebbe creare una copia di riserva (backup) per il proprio sistema nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una connettività senza interruzioni al SIS centrale con punti di connessione duplicati e separati fisicamente e geograficamente. Il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere gestiti in modo da assicurarne il loro funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per questo motivo, l'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio8 dovrebbe mettere in atto soluzioni tecniche volte a rafforzare la disponibilità ininterrotta del SIS, fatte salve una valutazione d'impatto indipendente e un'analisi costi-benefici.

È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di informazioni supplementari relative alle azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni («manuale SIRENE»). Gli uffici SIRENE dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni in modo rapido ed efficace.

Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari, anche riguardo alle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il personale del proprio ufficio SIRENE possieda le competenze linguistiche e la conoscenza del diritto e delle norme procedurali pertinenti che sono necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

Per poter beneficiare pienamente delle funzionalità del SIS, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli utenti finali e il personale degli uffici SIRENE ricevano periodicamente una formazione, anche in materia di sicurezza e protezione dei dati nonché di qualità dei dati. Gli uffici SIRENE dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione dei programmi di formazione. Per quanto possibile, gli uffici SIRENE dovrebbero inoltre prevedere scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta all'anno. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare che la rotazione del personale comporti perdite di competenze e di esperienza.

La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'eu-LISA. Per consentire all'eu-LISA di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie a coprire tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.

Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS e al ruolo degli uffici SIRENE quali coordinatori della qualità, l'eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati e dovrebbe presentare a intervalli regolari relazioni alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui problemi di qualità dei dati riscontrati. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel SIS, l'eu-LISA dovrebbe inoltre offrire una formazione sull'uso del SIS agli organismi nazionali di formazione e, nella misura del possibile, agli uffici SIRENE e agli utenti finali.

Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS e per analizzare le tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio centrale. Nessuna delle statistiche contenute nell'archivio o prodotte dallo stesso dovrebbe contenere dati personali. Nell'ambito della cooperazione tra autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare statistiche relative all'esercizio del diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente.

È opportuno introdurre nuove categorie di dati nel SIS per consentire agli utenti finali di adottare decisioni informate sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto, le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione su cui si basa la segnalazione. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere, se tale informazione fosse disponibile, un riferimento al documento d'identificazione personale della persona interessata o al numero di identificazione personale e una copia, possibilmente a colori, di tale documento.

Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità, se strettamente necessario, di inserire nel SIS informazioni specifiche relative a qualsiasi caratteristica fisica particolare, oggettiva e inalterabile di una persona, quali tatuaggi, cicatrici o altri segni.

Laddove disponibili, tutti i dati pertinenti, in particolare il nome della persona interessata, dovrebbero essere inseriti in fase di creazione di una segnalazione, per ridurre al minimo il rischio di falsi riscontri positivi (hit) e attività operative non necessarie.

Il SIS non dovrebbe conservare i dati usati per l'interrogazione, ad eccezione dei registri conservati per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dei sistemi nazionali, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, il SIS dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Qualsiasi inserimento nel SIS di fotografie, immagini del volto o dati dattiloscopici, cosi come qualsiasi utilizzo di tali dati, dovrebbe essere limitato a quanto necessario ai fini degli obiettivi perseguiti, dovrebbe essere autorizzato dal diritto dell'Unione, dovrebbe avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dell'interesse superiore del minore, e dovrebbe essere conforme alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, ivi comprese le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati previste dal presente regolamento. Nella stessa ottica, per evitare i disagi causati da errori di identificazione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (), fatti salvi adeguate garanzie, l'ottenimento del consenso dell'interessato per ciascuna categoria di dati, in particolare per le impronte palmari, e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati personali possono essere lecitamente trattati.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici, delle fotografie e delle immagini del volto a fini di identificazione e di verifica. L'uso di immagini del volto e di fotografie a fini di identificazione dovrebbe inizialmente aver luogo solo presso i valichi di frontiera regolari. Tale uso dovrebbe essere sottoposto a una relazione della Commissione che confermi che la tecnologia necessaria è disponibile, affidabile e pronta ad essere usata.

È opportuno permettere di consultare dati dattiloscopici conservati nel SIS con serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rilevate sul luogo di un reato se si può stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo e purché un'interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali. È opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla conservazione dei dati biometrici.

Allorché l'identità di una persona non possa essere accertata con altri mezzi, si dovrebbero utilizzare i dati dattiloscopici per l'identificazione. Dovrebbe essere consentito in tutti i casi identificare una persona utilizzando dati dattiloscopici.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di riesame della segnalazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

È possibile migliorare il grado di efficacia, armonizzazione e coerenza sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso emessi dalle autorità nazionali competenti secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 e stabilendo norme comuni sull'inserimento di segnalazioni ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno in seguito al rimpatrio del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo interessato lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione nel SIS. Si dovrebbe così garantire l'esecuzione dei divieti d'ingresso ai valichi di frontiera esterni, impedendo di fatto il rientro nello spazio Schengen.

Le persone nei cui confronti sia stata emessa una decisione di respingimento o di rifiuto di soggiorno dovrebbero avere il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione. Il diritto di ricorso dovrebbe essere conforme alla direttiva 2008/115/CE nel caso della decisione in materia di rimpatrio.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali, e sulla comunicazione alle stesse, nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi, rilasciati da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerli. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze per le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per garantire che i cittadini di paesi terzi aventi il diritto di risiedere legalmente nel territorio degli Stati membri possano entrare in tale territorio senza difficoltà ed escludere da tale possibilità chi non gode del diritto di entrarvi, è pertanto opportuno fissare termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente.

Quando si cancella una segnalazione nel SIS in seguito a una consultazione tra Stati membri, lo Stato membro segnalante dovrebbe poter mantenere il cittadino di paese terzo in questione nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione delle finalità specifiche per le quali sono state inserite. Entro tre anni dal suo inserimento nel SIS, lo Stato membro segnalante dovrebbe riesaminare la necessità di conservare una segnalazione. Tuttavia, se la decisione nazionale su cui si basa la segnalazione prevede un periodo di validità superiore a tre anni, la segnalazione dovrebbe essere riesaminata entro cinque anni. La decisione di mantenere le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo di riesame prescritto e dovrebbero tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.

L'inserimento di una segnalazione nel SISS e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. Nell'ipotesi di reati di terrorismo, il caso dovrebbe essere ritenuto adeguato, pertinente e sufficientemente importante da giustificare l'esistenza di una segnalazione nel SIS. Per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter eccezionalmente astenersi dall'inserire una segnalazione nel SIS qualora la stessa rischi di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.

L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno pertanto stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello sia centrale sia nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e dovrebbero essere soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti. Il loro personale dovrebbe essere adeguatamente formato e informato di eventuali reati e sanzioni al riguardo.

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né essere messi a loro disposizione.

Per rafforzare l'efficacia del lavoro delle autorità competenti per l'immigrazione nel decidere in merito al diritto di un cittadino di paese terzo di entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, così come in merito al rimpatrio di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, è opportuno concedere a dette autorità l'accesso al SIS a norma del presente regolamento.

Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento concernenti il trattamento dei dati personali, al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità competenti nazionali a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nazionali a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali ai sensi del presente regolamento si dovrebbero applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680. L'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultazione degli stessi da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali sono subordinati a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento e a quelle della direttiva (UE) 2016/680 recepite nel diritto interno, e in particolare alla sorveglianza delle autorità di controllo di cui alla direttiva (UE) 2016/680.

Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio13 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio14 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato da Europol a norma del presente regolamento.

Quando utilizzano il SIS, le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità e dell'integrità della persona i cui dati sono trattati. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non deve dar luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Nella misura in cui riguardano la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio15 («statuto dei funzionari») dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.

Sia gli Stati membri sia l'eu-LISA dovrebbero mantenere piani di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.

Le autorità nazionali di controllo indipendenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680 («autorità di controllo») dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, incluso lo scambio di informazioni supplementari. Le autorità di controllo dovrebbe essere dotata di risorse sufficienti per svolgere detto compito. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È inoltre opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali.

Le autorità di controllo dovrebbero provvedere affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nei sistemi nazionali dei rispettivi Stati membri, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo dovrebbe essere svolto dalle autorità di controllo oppure le autorità di controllo dovrebbero commissionare il controllo direttamente a un revisore indipendente nel settore della protezione dei dati. Il revisore indipendente dovrebbe rimanere sotto il controllo e la responsabilità delle autorità di controllo interessate, che di conseguenza dovrebbero commissionare esse stesse la revisione, definirne chiaramente la finalità, l'ambito di applicazione e la metodologia, fornire istruzioni e supervisionare il controllo e i relativi risultati finali.

Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione relative al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare nel controllo del SIS.

Al Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero essere fornite risorse sufficienti per assolvere i compiti assegnatigli a norma del presente regolamento, compresa l'assistenza da parte di persone competenti in materia di dati biometrici.

A norma del regolamento (UE) 2016/794, Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti nazionali e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno accordare ad Europol l'accesso alle categorie di segnalazioni stabilite nel presente regolamento.

Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri - di cui è cruciale sorvegliare i movimenti - gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con Europol informazioni su attività legate al terrorismo. È opportuno che tale condivisione di informazioni sia effettuata mediante lo scambio di informazioni supplementari con Europol sulle segnalazioni pertinenti. A tale scopo Europol dovrebbe istituire una connessione con l'infrastruttura di comunicazione.

È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire ad Europol di usare SIS in modo ampio, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione inserita da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato tramite lo scambio di informazioni supplementari con il rispettivo ufficio SIRENE per consentire allo Stato membro di dare seguito al caso.

Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio16 prevede, ai fini di tale regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre di cui all'articolo 2, punto 8), di tale regolamento dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a consultare le banche dati nell'Unione se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono altresì distaccare presso le squadre di sostegno per la gestione della migrazione esperti che non fanno parte del personale di tali agenzie dell'Unione. L'impiego delle squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per assolvere i compiti loro assegnati, le squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra di cui all'articolo 2, punti 8) e 9) del regolamento (UE) 2016/1624 o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione inserita da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Pertanto lo Stato membro ospitante dovrebbe essere informato al fine di dare seguito al caso. Lo Stato membro ospitante dovrebbe comunicare il riscontro positivo (hit) allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.

Taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento a causa della loro natura tecnica, del loro dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici. Tali aspetti includono, ad esempio, le norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, la qualità dei dati, le regole relative ai dati biometrici, le norme sulla compatibilità e sull'ordine delle priorità delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17. La procedura di adozione degli atti di esecuzione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1862 dovrebbe essere la stessa.

Per ragioni di trasparenza è opportuno che due anni dopo l'entrata in funzione del SIS a norma del presente regolamento, l'eu-LISA presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la relativa sicurezza, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del SIS, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del volto per identificare le persone in un contesto diverso da quello dei valichi di frontiera regolari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema d'informazione dell'Unione e il relativo scambio di informazioni supplementari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro stessa natura, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento rispetta pienamente la tutela dei dati personali in conformità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prefiggendosi nel contempo l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione e di difendere i migranti irregolari dallo sfruttamento e dalla tratta di esseri umani. Nei casi relativi ai minori l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente.

I costi stimati dell'aggiornamento dei sistemi nazionali e dell'applicazione delle nuove funzionalità previste dal presente regolamento sono inferiori all'importo rimanente nella linea di bilancio per le «Frontiere intelligenti» ricompresa nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Di conseguenza, è opportuno che il finanziamento destinato allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne a norma del regolamento (UE) n. 515/2014 venga assegnato agli Stati membri e all'eu-LISA. È opportuno monitorare i costi finanziari dell'aggiornamento del SIS nonché l'attuazione del presente regolamento. In caso di costi stimati più elevati è opportuno che siano messi a disposizione finanziamenti dell'Unione per sostenere gli Stati membri conformemente al quadro finanziario pluriennale applicabile.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio20; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio21; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen22, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio23.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen24, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio25.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen26, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio27.

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio28 e la decisione (UE) 2018/934 del Consiglio29.

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio30.

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

Il presente regolamento introduce una serie di miglioramenti al SIS che accresceranno la sua efficacia, rafforzeranno la protezione dei dati ed estenderanno i diritti di accesso. Alcuni di questi miglioramenti non richiedono sviluppi tecnici complessi, mentre altri richiedono modifiche tecniche di varia entità. Affinché i miglioramenti del sistema possano essere messi a disposizione degli utenti finali il più rapidamente possibile, il presente regolamento introduce modifiche al regolamento (CE) n. 1987/2006 in diverse tappe. Vari miglioramenti al sistema dovrebbero applicarsi immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, mentre altri dovrebbero applicarsi uno o due anni dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in tutti i suoi elementi entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Al fine di evitare ritardi nella sua applicazione, l'attuazione per tappe del presente regolamento dovrebbe essere oggetto di attento monitoraggio.

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 dovrebbe essere abrogato con effetto a decorrere dalla data di piena applicazione del presente regolamento.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio31 e ha espresso un parere il 3 maggio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo generale del SIS

Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e garantire l'applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capo 2, del TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), sulle regole sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

  1. 1) «segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica;

  2. 2) «informazioni supplementari»: le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE: a) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; b) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata; c) quando non è possibile procedere all'azione richiesta; d) con riguardo alla qualità dei dati SIS; e) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; f) con riguardo ai diritti di accesso;

  3. 3) «dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione del SIS;

  4. 4) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

  5. 5) «dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

  6. 6) «trattamento dei dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la memorizzazione, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

  7. 7) «corrispondenza»: il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue: a) un utente finale ha effettuato un'interrogazione; b) l'interrogazione ha rivelato la presenza di una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro; e c) i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione;

  8. 8) «riscontro positivo (hit)»: una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri: a) è stata confermata da: i) l'utente finale; oppure, ii) l'autorità competente conformemente alle procedure nazionali qualora la corrispondenza in questione sia basata sul raffronto di dati biometrici; e b) sono richieste ulteriori azioni;

  9. 9) «Stato membro segnalante»: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;

  10. 10) «Stato membro di rilascio»: lo Stato membro che esamina la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata o che lo ha rilasciato o prorogato, ed è coinvolto nella procedura di consultazione con un altro Stato membro;

  11. 11) «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo (hit);

  12. 12) «utente finale»: membro del personale di un'autorità competente autorizzato ad interrogare direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;

  13. 13) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici;

  14. 14) «dati dattiloscopici»: dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

  15. 15) «immagine del volto»: le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;

  16. 16) «rimpatrio»: il rimpatrio quale definito nell'articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE;

  17. 17) «divieto d'ingresso»: il divieto d'ingresso quale definito nell'articolo 3, punto 6), della direttiva 2008/115/CE;

  18. 18) «reati di terrorismo»: i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio32 o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva;

  19. 19) «permesso di soggiorno»: il permesso di soggiorno quale definito nell'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio33;

  20. 20) «visto per soggiorno di lunga durata»: il visto per soggiorno di lunga durata di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen;

  21. 21) «minaccia per la salute pubblica»: minaccia per la salute pubblica quale definita nell'articolo 2, punto 21), regolamento (UE) 2016/399.

  22. 22) «ESP»: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  23. 23) «BMS comune»: il servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

  24. 24) «CIR»: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

  25. 25) «MID»: il rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Art. 4 Architettura tecnica e modalità operative del SIS

1.

Il SIS consta di:

  1. a) un sistema centrale («SIS centrale») costituito da:

    1. i) un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») che contiene una banca dati, la «banca dati del SIS», e che include un CS-SIS di riserva,

    2. ii) un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

  2. b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;

  3. c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e

  4. d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.

Un N.SIS di cui alla lettera b) può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Due o più Stati membri possono creare una copia condivisa in uno dei loro N.SIS, che può essere usata congiuntamente dagli Stati membri in questione. Tale copia condivisa è considerata la copia nazionale di ciascuno di tali Stati membri.

Un N.SIS di riserva condiviso di cui alla lettera b) può essere usato congiuntamente da due o più Stati membri. In tal caso, l'N.SIS di riserva è considerato l'N.SIS di riserva di ciascuno di tali Stati membri. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta.

Gli Stati membri che intendono creare una copia condivisa o un N.SIS di riserva condiviso da utilizzare congiuntamente definiscono le rispettive responsabilità in un accordo scritto. Essi notificano il proprio accordo alla Commissione.

L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del SIS. Essa comprende percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra il CS-SIS e il CS-SIS di riserva, oltre che percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra ciascun punto di accesso nazionale alla rete SIS e il CS-SIS e il CS-SIS di riserva.

2. Gli Stati membri inseriscono, aggiornano, cancellano e consultano i dati SIS attraverso il proprio N.SIS. Gli Stati membri che utilizzano una copia nazionale parziale o completa, o una copia condivisa parziale o completa rendono disponibile tale copia ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno di tali Stati membri. La copia nazionale o condivisa parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a v). Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri, salvo in caso di copie condivise.

3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di gestione e dispone di una copia di riserva del CS-SIS in grado di assicurare tutte le funzionalità del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva sono ubicati nei due siti tecnici dell'eu-LISA.

4. L'eu-LISA mette in atto soluzioni tecniche volte a rafforzare la disponibilità ininterrotta del SIS o mediante il funzionamento simultaneo del CS-SIS e il CS-SIS di riserva, purché il CS-SIS di riserva sia in grado di assicurare il funzionamento del SIS in caso di guasto del CS-SIS, o mediante la duplicazione del sistema o delle sue componenti. In deroga ai requisiti procedurali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1726 l'eu-LISA elabora, al più tardi il 28 dicembre 2019, uno studio sulle opzioni per le soluzioni tecniche, contenente una valutazione d'impatto indipendente e un'analisi costi-benefici.

5. In circostanze eccezionali, l'eu-LISA può, se necessario, creare temporaneamente una copia supplementare della banca dati del SIS.

6. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Per gli Stati membri che usano una copia nazionale o condivisa, il CS-SIS provvede a quanto segue:

  1. a) aggiornamento in linea delle copie nazionali;

  2. b) sincronizzazione e coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS; e

  3. c) funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.

7. Il CS-SIS assicura una disponibilità ininterrotta.

8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono essere consultati tramite l'ESP.

9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono anche essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura di cui al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari per gli scopi del regolamento (UE) 2019/817.

Art. 5 Costi

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 6.

2. È assegnato un finanziamento tratto dalla dotazione di 791 milioni di EUR prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire i costi di attuazione del presente regolamento.

3. Dalla dotazione di cui al paragrafo 2, e fatti salvi ulteriori finanziamenti a tal fine provenienti da altre fonti del bilancio generale dell'Unione, è assegnato all'eu-LISA un importo di 31098000 EUR. Tale finanziamento è attuato mediante gestione indiretta e contribuisce alla realizzazione degli sviluppi tecnici richiesti in virtù del presente regolamento con riguardo al SIS centrale e all'infrastruttura di comunicazione, nonché alle correlate attività di formazione.

4. Dalla dotazione di cui al paragrafo 2 gli Stati membri partecipanti al regolamento (UE) n. 515/2014 ricevono una dotazione globale supplementare pari a 36810000 EUR da ripartire in parti uguali tramite una somma forfettaria in aggiunta alla loro dotazione di base. Tale finanziamento è attuato in regime di gestione concorrente ed è destinato interamente all'aggiornamento rapido ed efficace dei sistemi nazionali rilevanti in linea con i requisiti del presente regolamento.

5. I costi per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di ciascun N.SIS sono a carico dello Stato membro interessato.

Capo II. Competenze degli stati membri

Art. 6 Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento all'NI-SIS.

Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.

Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.

Art. 7 Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE

1.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N.SIS») che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.

2.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente al manuale SIRENE. Ogni ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per il proprio Stato membro per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per agevolare l'adozione delle azioni richieste quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone e tali persone sono reperite in seguito a un riscontro positivo (hit).

Ogni ufficio SIRENE dispone, in conformità della legislazione nazionale, di un facile accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti, comprese le banche dati nazionali e tutte le informazioni sulle segnalazioni degli Stati membri, nonché alla consulenza di esperti per essere in grado di reagire alle richieste di informazioni supplementari in modo rapido ed entro i termini di cui all'articolo 8.

Gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tal fine, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.

2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/817. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità di cui agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/817.

3. Gli Stati membri forniscono all'eu-LISA gli estremi dei rispettivi uffici N. SIS e SIRENE. L'eu-LISA pubblica l'elenco degli uffici N. SIS e SIRENE insieme all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 8.

Art. 8 Scambio di informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e tramite l'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio tempestivo ed efficace delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri usano altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari. Un elenco di mezzi tecnici adeguatamente protetti è riportato nel manuale SIRENE.

2. Le informazioni supplementari sono usate solo per le finalità per le quali sono state trasmesse in conformità dell'articolo 49, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso per un uso ulteriore dallo Stato membro segnalante.

3.

Gli uffici SIRENE svolgono i loro compiti in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta di informazioni supplementari appena possibile e comunque entro 12 ore dal ricevimento della richiesta.

Le richieste di informazioni supplementari da trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente) nei formulari SIRENE, seguita dalla specificazione dei motivi dell'urgenza.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE ai sensi del presente regolamento e per lo scambio di informazioni supplementari sotto forma di un manuale intitolato «manuale SIRENE». Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Art. 9 Conformità tecnica e funzionale

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il SIS Centrale.

2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato assicura, tramite i servizi forniti dal CS-SIS e gli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 6, che i dati memorizzati nella copia nazionale siano identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS.

3. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare, e se necessario, tutti i dati disponibili che consentano di identificare l'interessato e di intraprendere le azioni necessarie.

4. Gli Stati membri e l'eu-LISA effettuano prove regolari per verificare la conformità tecnica delle copie nazionali di cui al paragrafo 2. I risultati di tali prove sono presi in considerazione nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio34.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Art. 10 Sicurezza – Stati membri

1. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro al fine di:

  1. a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

  2. b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);

  3. c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

  4. d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);

  5. e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

  6. f) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

  7. g) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

  8. h) assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale);

  9. i) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

  10. j) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento);

  11. k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

  12. l) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo);

  13. m) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati (ripristino); e

  14. n) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali degli uffici SIRENE.

3. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'articolo 34.

4. Le misure descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 possono rientrare in un approccio alla sicurezza e in un piano di sicurezza generici a livello nazionale comprendenti molteplici sistemi informatici. In tali casi, i requisiti di cui al presente articolo e la relativa applicabilità al SIS sono chiaramente identificabili in tale piano e garantiti dallo stesso.

Art. 11 Riservatezza – Stati membri

1. Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

2. Se uno Stato membro collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS, esso monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

3. La gestione operativa dell'N.SIS o delle copie tecniche non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.