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Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l'immigrazione e autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Inizialmente il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni2, firmata il 19 giugno 1990 (la «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»). L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio3 e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio4. Il SIS II è stato successivamente istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e con la decisione 2007/533/GAI del Consiglio6. Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato la relazione di valutazione del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 59, paragrafo 3, e 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, unitamente a un documento di lavoro dei servizi del Parlamento europeo e del Consiglio. Le raccomandazioni espresse in tali documenti dovrebbero essere recepite, se del caso, nel presente regolamento.

Il presente regolamento costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio7 costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, TFUE.

Il fatto che la base giuridica per il SIS consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. Esso dovrebbe includere un'unica rete di uffici nazionali denominati uffici SIRENE al fine di garantire lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.

È necessario specificare gli obiettivi del SIS, alcuni elementi della sua architettura tecnica e del suo finanziamento, fissare regole relative al suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze. È altresì necessario determinare le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento e del trattamento dei dati e i relativi criteri. Sono altresì necessarie norme concernenti la cancellazione delle segnalazioni, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di dati biometrici, nonché norme che specifichino ulteriormente le norme sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati.

Le segnalazioni nel SIS contengono solo le informazioni necessarie per identificare una persona o un oggetto e l'azione da intraprendere. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, scambiare informazioni supplementari relative alle segnalazioni.

Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali. I sistemi nazionali potrebbero contenere una copia completa o parziale della banca dati del SIS che può essere condivisa da due o più Stati membri. Poiché il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa volto a garantire la sicurezza e una gestione efficace delle frontiere, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello sia centrale sia nazionale. La disponibilità del SIS dovrebbe essere soggetta a un attento monitoraggio a livello centrale e degli Stati membri e ogni incidente che implichi un'indisponibilità per gli utenti finali dovrebbe essere registrato e comunicato ai portatori di interesse a livello nazionale e dell'Unione. Ogni Stato membro dovrebbe creare una copia di riserva (backup) per il proprio sistema nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una connettività senza interruzioni al SIS centrale con punti di connessione duplicati e separati fisicamente e geograficamente. Il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere gestiti in modo da assicurarne il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per questo motivo, l'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio8 dovrebbe mettere in atto soluzioni tecniche volte a rafforzare la disponibilità ininterrotta del SIS, fatte salve una valutazione d'impatto indipendente e un'analisi costi-benefici.

È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di informazioni supplementari relative alle azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni (il «manuale SIRENE»). Gli uffici SIRENE dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni in modo rapido ed efficace.

Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari, anche riguardo alle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il personale del proprio ufficio SIRENE possieda le competenze linguistiche e la conoscenza del diritto e delle norme procedurali pertinenti necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Per poter beneficiare pienamente delle funzionalità del SIS, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli utenti finali e il personale degli uffici SIRENE ricevano periodicamente una formazione, anche in materia di sicurezza e protezione dei dati nonché di qualità dei dati. Gli uffici SIRENE dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione dei programmi di formazione. Per quanto possibile, gli uffici SIRENE dovrebbero inoltre prevedere scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta all'anno. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare che la rotazione del personale comporti perdite di competenze e di esperienza.

La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'eu-LISA. Per consentire all'eu-LISA di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie a coprire tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.

Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS e il ruolo degli uffici SIRENE quali coordinatori della qualità, l'eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati e dovrebbe presentare a intervalli regolari relazioni alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui problemi di qualità dei dati incontrati. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel SIS, l'eu-LISA dovrebbe inoltre offrire una formazione sull'uso del SIS agli organismi nazionali di formazione e, nella misura del possibile, agli uffici SIRENE e agli utenti finali.

Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS e analizzare le tendenze relative ai reati, l'eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio centrale. Le statistiche contenute nell'archivio o prodotte dallo stesso non dovrebbero contenere dati personali. Nell'ambito della cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare statistiche relative all'esercizio del diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente.

È opportuno introdurre nuove categorie di dati nel SIS per consentire agli utenti finali di adottare decisioni informate sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Di conseguenza, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere, se tale informazione fosse disponibile, un riferimento al documento d'identificazione personale della persona interessata o al numero di identificazione personale e una copia, possibilmente a colori, di tale documento.

Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità, se strettamente necessario, di inserire nel SIS informazioni specifiche relative a qualsiasi caratteristica fisica particolare, oggettiva e inalterabile di una persona, quali tatuaggi, cicatrici o altri segni.

Laddove disponibili, tutti i dati pertinenti, in particolare il nome della persona interessata, dovrebbero essere inseriti in fase di creazione di una segnalazione, per ridurre al minimo il rischio di falsi riscontri positivi (hit) e attività operative non necessarie.

Il SIS non dovrebbe conservare i dati usati per l'interrogazione, ad eccezione dei registri conservati per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dei sistemi nazionali nonchè l'integrità e la sicurezza dei dati.

Per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, il SIS dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Qualsiasi inserimento nel SIS di fotografie, immagini del volto o dati dattiloscopici, così come l'utilizzo di tali dati, dovrebbe essere limitato a quanto necessario ai fini degli obiettivi perseguiti, dovrebbe essere autorizzato dal diritto dell'Unione, dovrebbe avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dell'interesse superiore del minore, e dovrebbe essere conforme alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, ivi incluse le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati previste dal presente regolamento. Nella stessa ottica, per evitare i disagi causati da errori di identificazione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata, nel rispetto di adeguate garanzie, quale il consenso dell'interessato per ciascuna categoria di dati, in particolare per le impronte palmari, e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati personali possono essere lecitamente trattati.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici, delle fotografie e delle immagini del volto a fini di identificazione e di verifica. L'uso di immagini del volto e di fotografie a fini di identificazione dovrebbe inizialmente aver luogo solo presso i valichi di frontiera regolari. Tale uso dovrebbe essere oggetto di una relazione della Commissione che confermi che la tecnologia necessaria è disponibile, pronta ad essere usata e affidabile.

L'introduzione di un servizio automatizzato di identificazione delle impronte digitali nel SIS integra l'attuale meccanismo di Prüm sul reciproco accesso in linea transfrontaliero a banche dati nazionali del DNA designate e a sistemi automatizzati per il riconoscimento delle impronte digitali, di cui alla decisione 2008/615/GAI del Consiglio11 e alla decisione 2008/616/GAI del Consiglio12. L'interrogazione dei dati dattiloscopici del SIS permette di ricercare attivamente l'autore di un reato. Dovrebbe quindi essere possibile caricare i dati dattiloscopici dell'autore ignoto di un reato nel SIS, purché la persona a cui appartengono quei dati possa essere identificata con un grado di probabilità molto elevato come autore di un reato grave o di un atto di terrorismo. Ciò vale in particolare nei casi in cui sono rilevati dati dattiloscopici su un'arma o altro corpo del reato. La mera presenza di dati dattiloscopici sul luogo del reato non dovrebbe essere considerata indicazione di un grado di probabilità molto elevato che i dati dattiloscopici siano quelli dell'autore del reato. Un'ulteriore condizione per effettuare tale segnalazione dovrebbe consistere nell'impossibilità di stabilire l'identità del sospettato sulla base di dati di altre pertinenti banche dati nazionali, dell'Unione o internazionali. Se dalla consultazione dei dati dattiloscopici dovesse risultare una potenziale corrispondenza, lo Stato membro dovrebbe svolgere ulteriori verifiche con la partecipazione di esperti, per stabilire se le impronte conservate nel SIS appartengano alla persona in questione, di cui dovrebbe altresì stabilire l'identità. La procedura dovrebbe essere soggetta al diritto nazionale. Una tale identificazione potrebbe contribuire notevolmente all'indagine e portare all'arresto se ne sussistono tutte le condizioni.

È opportuno permettere di ricercare dati dattiloscopici conservati nel SIS con serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rilevate sul luogo di un reato se si può stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo,purché un'interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali. È opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla conservazione dei dati biometrici, inclusi i dati dattiloscopici latenti.

Allorché l'identità di una persona non possa essere accertata con altri mezzi, si dovrebbero utilizzare i dati dattiloscopici per l'identificazione. Dovrebbe essere consentito in tutti i casi identificare una persona utilizzando dati dattiloscopici.

Dovrebbe essere possibile aggiungere un profilo DNA ad una segnalazione in casi ben definiti in cui i dati dattiloscopici non siano disponibili. Tale profilo DNA dovrebbe essere accessibile soltanto agli utenti autorizzati. I profili DNA dovrebbero facilitare l'identificazione di persone scomparse bisognose di protezione e specialmente di minori scomparsi, in particolare autorizzando l'uso di profili DNA di ascendenti e discendenti diretti, o fratelli e sorelle per consentire l'identificazione. I dati DNA dovrebbero contenere solo le informazioni minime necessarie per l'identificazione della persona scomparsa.

I profili DNA dovrebbero essere estratti dal SIS esclusivamente quando l'identificazione sia necessaria e proporzionata ai fini previsti dal presente regolamento. I profili DNA non dovrebbero essere estratti o trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti nel SIS. Dovrebbero applicarsi le disposizioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza previste dal presente regolamento. Quando si utilizzano profili DNA si dovrebbero, se necessario, predisporre salvaguardie aggiuntive al fine di evitare i rischi di false corrispondenze, accessi abusivi e condivisione non autorizzata con parti terze.

Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna e ricercate per l'arresto a fini di estradizione. Oltre alle segnalazioni, è opportuno prevedere lo scambio tramite gli uffici SIRENE di informazioni supplementari necessarie ai fini delle procedure di consegna ed estradizione. In particolare, è opportuno che i dati di cui all'articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio13 siano trattati nel SIS. Per ragioni operative è opportuno che lo Stato membro segnalante, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, renda temporaneamente non consultabile una segnalazione per l'arresto qualora una persona oggetto del mandato d'arresto europeo sia intensamente e attivamente ricercata e gli utenti finali che non partecipano alla concreta operazione di ricerca rischino di comprometterne il successo. In linea di principio, la temporanea sospensione della disponibilità di tali segnalazioni non dovrebbe superare le 48 ore.

È opportuno prevedere la possibilità di aggiungere nel SIS una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d'arresto europeo o ai fini dell'estradizione.

Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni di persone scomparse o di persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare al fine di tutelarle o di prevenire minacce alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico. Quando si tratta di minori, tali segnalazioni e le corrispondenti procedure dovrebbero tener conto dell'interesse superiore del minore, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. Le azioni e le decisioni delle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, in seguito alla segnalazione di un minore dovrebbero essere adottate in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. È opportuno, se del caso, informare la linea nazionale di assistenza telefonica diretta per minori scomparsi.

Le segnalazioni di persone scomparse che devono essere poste sotto protezione dovrebbero essere inserite su richiesta dell'autorità competente. Tutti i minori scomparsi dalle strutture di accoglienza degli Stati membri dovrebbero essere oggetto di segnalazione nel SIS come persone scomparse.

Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS su richiesta delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie competenti in materia di responsabilità genitoriale conformemente al diritto nazionale. Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS laddove tale rischio sia concreto ed evidente, e in limitate circostanze. É pertanto necessario prevedere garanzie rigorose e adeguate. Nel verificare se sussista un rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente da uno Stato membro, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della situazione personale del minore e dell'ambiente a cui è esposto.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire una nuova categoria di segnalazioni per determinate categorie di persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare. Dovrebbero essere considerate persone vulnerabili le persone che, a causa della loro età, disabilità, o circostanze familiari, necessitano di tutela.

Le segnalazioni di minori a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare dovrebbero essere inserite nel SIS in caso di rischio concreto ed evidente che essi siano fatti uscire dal territorio di uno Stato membro o che lo lascino. Tali segnalazioni dovrebbero essere inserite nel caso in cui il viaggio li esponga al rischio di diventare vittime della tratta di esseri umani o di matrimonio forzato, di mutilazione genitale femminile o altre forme di violenza di genere, o di diventare vittime di reati di terrorismo o di esservi coinvolti, o di essere reclutati o arruolati in gruppi armati, o di essere costretti a partecipare attivamente ad ostilità.

Le segnalazioni di adulti vulnerabili a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare, dovrebbero essere inserite qualora il viaggio li esponga al rischio di diventare vittime della tratta di esseri umani o di violenza di genere.

Al fine di garantire salvaguardie rigorose e appropriate le segnalazioni di minori o altre persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare dovrebbero, se richiesto a norma del diritto nazionale, essere inserite nel SIS in seguito ad una decisione di un'autorità giudiziaria o ad una decisione di un'autorità competente confermata da un'autorità giudiziaria.

È opportuno introdurre una nuova azione da intraprendere per consentire di fermare e interrogare una persona al fine di fornire allo Stato membro segnalante le informazioni più precise possibili. Tale azione dovrebbe essere applicata per i casi in cui, sulla base di indizi concreti, si sospetti che una persona intenda commettere o abbia commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI qualora siano necessarie informazioni supplementari per eseguire una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti di una persona condannata per uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o qualora vi sia motivo di ritenere che intenda commettere uno di tali reati. Tale azione da intraprendere dovrebbe, inoltre, lasciare impregiudicati i meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca esistenti. Essa dovrebbe fornire informazioni sufficienti per decidere se intraprendere ulteriori azioni. Questa nuova azione non dovrebbe comportare la perquisizione o l'arresto della persona. I diritti procedurali di indagati e imputati a norma del diritto dell'Unione e nazionale dovrebbero essere preservati, compreso il loro diritto ad avvalersi di un difensore in conformità della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Nel caso di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, gli oggetti in questione dovrebbero essere sequestrati in conformità del diritto nazionale che stabilisce se e a quali condizioni un oggetto debba essere sequestrato, in particolare se è in possesso del suo legittimo proprietario.

Il SIS dovrebbe contenere nuove categorie di oggetti di valore elevato, quali prodotti informatici, che possono essere identificati e consultati con un numero di identificazione unico.

Per quanto concerne le segnalazioni inserite nel SIS sui documenti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, il termine «falso» dovrebbe essere inteso come riferito sia ai documenti falsi sia a quelli contraffatti.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apporre su una segnalazione un'indicazione detta «indicatore di validità», affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta dalla segnalazione. Nel caso di segnalazioni inserite a scopo di arresto a fini di consegna nulla nel presente regolamento dovrebbe essere interpretato come una deroga alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI o ostativo alla loro applicazione. La decisione di apporre un indicatore di validità su una segnalazione in vista della non esecuzione di un mandato d'arresto europeo dovrebbe essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro.

Qualora sia stato apposto un indicatore di validità e il luogo di soggiorno della persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sia stato individuato, il luogo di soggiorno della persona dovrebbe essere sempre comunicato all'autorità giudiziaria emittente, che deciderà eventualmente di trasmettere un mandato d'arresto europeo all'autorità giudiziaria competente in conformità delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni non dovrebbe incidere sull'azione da intraprendere, né sui termini di riesame della segnalazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione delle finalità specifiche per le quali sono state inserite. I periodi di riesame delle diverse categorie di segnalazioni dovrebbero essere adeguati in considerazione delle loro finalità. Le segnalazioni di oggetti collegate alla segnalazione di una persona dovrebbero essere conservate solo finché è conservata la segnalazione di persona. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le segnalazioni di persone e oggetti entro i periodi di riesame prestabiliti e dovrebbero tenere statistiche sul numero di segnalazioni per le quali il periodo di conservazione è stato prorogato.

L'inserimento di una segnalazione nel SIS e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito di proporzionalità, che consiste nel verificare se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. Nell'ipotesi di reati di terrorismo, il caso dovrebbe essere ritenuto adeguato, pertinente e sufficientemente importante da giustificare l'esistenza di una segnalazione nel SIS. Per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter eccezionalmente astenersi dall'inserire una segnalazione nel SIS qualora la stessa rischi di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.

È necessario stabilire regole sulla cancellazione delle segnalazioni. Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare la finalità per la quale è stata inserita. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione ha realizzato la sua finalità, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazione che consentano di determinare quando debba essere cancellata.

L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno pertanto stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello sia centrale sia nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e dovrebbero essere soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti. Il loro personale dovrebbe essere adeguatamente formato e informato di eventuali reati e sanzioni al riguardo.

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né essere messi a loro disposizione.

È opportuno accordare l'accesso al SIS ai servizi preposti all'immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili per consentire loro di verificare se il mezzo di trasporto in questione sia già ricercato negli Stati membri a scopo di sequestro. È altresì opportuno accordare l'accesso al SIS ai servizi preposti alla registrazione di armi da fuoco per consentire loro di verificare se l'arma da fuoco in questione sia ricercata negli Stati membri a scopo di sequestro o se vi sia una segnalazione relativa alla persona che ne richiede la registrazione.

L'accesso diretto al SIS dovrebbe essere concesso soltanto ai servizi pubblici competenti. Tale accesso dovrebbe essere limitato alle segnalazioni relative ai mezzi di trasporto di rispettiva competenza e al relativo documento di immatricolazione o alla relativa targa oppure alle armi da fuoco e alle persone che ne richiedano la registrazione. I servizi pubblici summenzionati dovrebbero comunicare i riscontri positivi (hit) nel SIS alle autorità di polizia, che dovrebbero provvedere alle azioni ulteriori in linea con la segnalazione particolare nel SIS e comunicheranno il riscontro positivo (hit) allo Stato membro segnalante tramite gli uffici SIRENE.

Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali adottati a norma della direttiva (UE) 2016/680 dovrebbbero applicarsi al trattamento, comprese la raccolta e la comunicazione dei dati personali a norma del presente regolamento, da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali. L'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultazione degli stessi da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali sono subordinati a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento e a quelle della direttiva (UE) 2016/680 recepite nel diritto interno, e in particolare alla sorveglianza delle autorità di cui alla direttiva (UE) 2016/680.

Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento concernenti il trattamento dei dati personali, al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio15 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio16 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato da Europol a norma del presente regolamento.

Qualora le interrogazioni svolte in SIS dai membri nazionali di Eurojust e dai rispettivi assistenti rivelino l'esistenza di una segnalazione inserita da uno Stato membro, Eurojust non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato per permettergli di dare seguito al caso.

Quando utilizzano il SIS, le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità e dell'integrità della persona i cui dati sono trattati. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non deve dar luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio17 («Statuto dei funzionari») dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.

Sia gli Stati membri sia l'eu-LISA dovrebbero mantenere piani di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.

Le autorità nazionali di controllo indipendenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680 («autorità di controllo») dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, incluso lo scambio di informazioni supplementari. Le autorità di controllo dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per svolgere detto compito. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È altresì opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali.

Le autorità di controllo dovrebbero provvedere affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nei sistemi nazionali dei rispettivi Stati membri, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo dovrebbe essere svolto dalle autorità di controllo oppure le autorità di controllo dovrebbero commissionare il controllo direttamente a un revisore indipendente nel settore della protezione dei dati. Il revisore indipendente dovrebbe rimanere sotto il controllo e la responsabilità della o delle autorità di controllo in questione, che di conseguenza dovrebbero commissionare esse stesse la revisione, definirne chiaramente la finalità, l'ambito di applicazione e la metodologia, fornire istruzioni e supervisionare il controllo e i relativi risultati finali.

Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione relative al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare nel controllo del SIS.

Al Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero essere fornite risorse sufficienti per assolvere i compiti assegnatigli a norma del presente regolamento, compresa l'assistenza da parte di persone competenti in materia di dati biometrici.

A norma del regolamento (UE) 2016/794, Europol deve sostenere e potenziare l'azione delle autorità nazionali competenti e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e nel fornire analisi e valutazioni della minaccia. L'estensione dei diritti di accesso di Europol alle segnalazioni nel SIS di persone scomparse dovrebbe migliorare la capacità di Europol di fornire alle autorità di contrasto nazionali apporti operativi e analitici completi sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, anche online. Ciò contribuirebbe a una migliore prevenzione di tali reati, alla protezione delle potenziali vittime e alle indagini sugli autori dei reati in questione. Anche il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol beneficerebbe del nuovo accesso di Europol alle segnalazioni di persone scomparse, in particolare per i casi di delinquenti sessuali itineranti e di abuso sessuale di minori online, in cui gli autori dei reati sostengono spesso di avere o di potere ottenere accesso a minori che potrebbero essere stati segnalati come scomparsi.

Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri - di cui è cruciale sorvegliare i movimenti - gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con Europol informazioni su attività legate al terrorismo. È opportuno che tale condivisione di informazioni sia effettuata mediante lo scambio di informazioni supplementari con Europol sulle segnalazioni pertinenti. A tale scopo Europol dovrebbe istituire una connessione con l'infrastruttura di comunicazione.

È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati del SIS per consentire un ampio uso del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione inserita da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato tramite lo scambio di informazioni supplementari con il rispettivo ufficio SIRENE per consentire a tale Stato membro di dare seguito al caso.

Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio18 prevede, ai fini di tale regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre di cui all'articolo 2, punto 8), di tale regolamento dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a consultare le banche dati dell'Unione, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono altresì distaccare esperti che non fanno parte del personale di tali agenzie dell'Unione presso le squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego delle squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per assolvere i compiti loro assegnati, le squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), del regolamento (UE) 2016/1624 rivelino l'esistenza di una segnalazione inserita da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro ospitante al fine di dare seguito al caso. Lo Stato membro ospitante dovrebbe comunicare il riscontro positivo (hit) allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.

Taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento a causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici. Tali aspetti includono, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, la qualità dei dati,le regole relative ai dati biometrici, le norme sulla sull'ordine delle priorità delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni, la data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19. La procedura di adozione degli atti di esecuzione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1861 dovrebbe essere la stessa.

Per ragioni di trasparenza è opportuno che due anni dopo l'entrata in funzione del SIS a norma del presente regolamento l'eu-LISA presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la relativa sicurezza, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del SIS, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle nuove sottocategorie di oggetti ricercati nell'ambito di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale e alla determinazione dei casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del volto per identificare le persone in un contesto diverso da quello dei valichi di frontiera regolari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»20. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema d'informazione dell'Unione e il relativo scambio di informazioni supplementari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro stessa natura, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento rispetta pienamente la tutela dei dati personali in conformità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prefiggendosi nel contempo l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione e una protezione speciale per i minori che rischiano di essere vittime di tratta o di sottrazione. Nei casi relativi ai minori l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio21.

L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio22.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen23, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio24.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen25, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G), della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio26.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen27, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G), della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio28.

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE29 e (UE) 2018/934 del Consiglio30.

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso/correlato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio31.

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tale Stato.

Il presente regolamento introduce una serie di miglioramenti al SIS che accresceranno la sua efficacia, rafforzeranno la protezione dei dati ed estenderanno i diritti di accesso. Alcuni di questi miglioramenti non richiedono sviluppi tecnici complessi, mentre altri richiedono modifiche tecniche di varia entità. Affinché i miglioramenti del sistema possano essere messi a disposizione degli utenti finali il prima possibile, il presente regolamento introduce modifiche alla decisione 2007/533/GAI in diverse tappe. Vari miglioramenti al sistema dovrebbero applicarsi immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, mentre altri dovrebbero applicarsi uno o due anni dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in tutti i suoi elementi entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Al fine di evitare ritardi nella sua applicazione, l'attuazione per tappe del presente regolamento dovrebbe essere oggetto di attento monitoraggio.

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio32, la decisione 2007/533/GAI e la decisione 2010/261/UE della Commissione33 con effetto dalla data di piena applicazione del presente regolamento.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio34 e ha espresso un parere il 3 maggio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo generale del SIS

Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e garantire l'applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

2. Il presente regolamento prevede anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), sulle regole sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

  1. 1) «segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un'azione specifica;

  2. 2) «informazioni supplementari»: le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE: a) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; b) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata; c) quando non è possibile procedere all'azione richiesta; d) con riguardo alla qualità dei dati SIS; e) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; f) con riguardo ai diritti di accesso;

  3. 3) «dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni nel SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione del SIS;

  4. 4) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

  5. 5) «trattamento dei dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la memorizzazione, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

  6. 6) «corrispondenza»: il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue: a) un utente finale ha effettuato un'interrogazione; b) l'interrogazione ha rivelato la presenza di una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro; e c) i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione;

  7. 7) «riscontro positivo (hit)»: una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri: a) è stata confermata da: i) l'utente finale; oppure ii) l'autorità competente conformemente alle procedure nazionali, qualora la corrispondenza in questione si basi sul raffronto di dati biometrici; e b) sono richieste ulteriori azioni;

  8. 8) «indicatore di validità»: la sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e vulnerabili, alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico e alle segnalazioni informative;

  9. 9) «Stato membro segnalante»: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;

  10. 10) «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo (hit);

  11. 11) «utente finale»: un membro del personale di un'autorità competente autorizzato ad interrogare direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;

  12. 12) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profilo DNA;

  13. 13) «dati dattiloscopici»: i dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

  14. 14) «immagine del volto»: le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;

  15. 15) «profilo DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

  16. 16) «reati di terrorismo»: i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio35, o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva;

  17. 17) «minaccia per la salute pubblica»: una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio36.

  18. 18) «ESP»: il portale di ricerca europeo quale istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  19. 19) «BMS comune»: il servizio comune di confronto biometrico quale istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

  20. 20) «CIR»: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

  21. 21) «MID»: il rilevatore di identità multiple quale istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

  22. 22) «cittadino di paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE ad eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione, o tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, beneficia del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE.

Art. 4 Architettura tecnica e modalità operative del SIS

1.

Il SIS consta di:

  1. a) un sistema centrale («SIS centrale») costituito da:

    1. i) un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati, la («banca dati del SIS»), compresa una copia di riserva del CS-SIS,

    2. ii) un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

  2. b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;

  3. c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e

  4. d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.

Un N.SIS di cui alla lettera b) può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Due o più Stati membri possono creare una copia condivisa in uno dei loro N.SIS, che può essere usata congiuntamente da tali Stati membri. Tale copia condivisa è considerata la copia nazionale di ciascuno di tali Stati membri.

Un N.SIS di riserva condiviso di cui alla lettera b) può essere usato congiuntamente da due o più Stati membri. In tal caso, il N.SIS. di riserva condiviso è considerato l'N.SIS di riserva di ciascuno di tali Stati membri. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta.

Gli Stati membri che intendono creare una copia condivisa o un N.SIS di riserva condiviso da utilizzare congiuntamente definiscono le rispettive responsabilità in un accordo scritto. Essi notificano il proprio accordo alla Commissione.

L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del SIS. Essa comprende percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra il CS-SIS e il CS-SIS di riserva, oltre che percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra ciascun punto di accesso nazionale alla rete SIS e il CS-SIS e il CS-SIS di riserva.

2. Gli Stati membri inseriscono, aggiornano, cancellano e consultano i dati SIS attraverso il proprio N.SIS. Gli Stati membri che utilizzano una copia nazionale parziale o completa, o una copia condivisa parziale o completa rendono disponibile tale copia ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno di tali Stati membri. La copia nazionale o condivisa parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere da a) a v). Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri, salvo in caso di copie condivise.

3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di gestione e dispone di una copia di riserva del CS-SIS in grado di assicurare tutte le funzionalità del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema. Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva sono ubicati nei due siti tecnici dell'eu-LISA.

4. L'eu-LISA mette in atto soluzioni tecniche volte a rafforzare la disponibilità ininterrotta del SIS o mediante il funzionamento simultaneo del CS-SIS e il CS-SIS di riserva, purché il CS-SIS di riserva sia in grado di assicurare il funzionamento del SIS in caso di guasto del CS-SIS, o mediante la duplicazione del sistema o delle sue componenti. In deroga ai requisiti procedurali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1726 l'eu-LISA elabora, al più tardi il 28 dicembre 2019, uno studio sulle opzioni per le soluzioni tecniche, contenente una valutazione d'impatto indipendente e un'analisi costi-benefici.

5. In circostanze eccezionali, l'eu-LISA può, se necessario, creare temporaneamente una copia supplementare della banca dati del CS-SIS.

6. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Per gli Stati membri che usano una copia nazionale o condivisa, il CS-SIS provvede a:

  1. a) fornire aggiornamenti in linea delle copie nazionali;

  2. b) assicurare la sincronizzazione e coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS; e

  3. c) fornire funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali;

7. Il CS-SIS assicura una disponibilità ininterrotta.

8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere consultati tramite l'ESP.

9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura prevista al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari ai fini del regolamento (UE) 2019/818.

Art. 5 Costi

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 6.

2. I costi per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di ciascun N.SIS sono a carico dello Stato membro interessato.

Capo II. Competenze degli Stati membri

Art. 6 Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento del proprio N.SIS all'NI-SIS.

Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.

Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.

Art. 7 Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE

1.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N.SIS») che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.

2.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente al manuale SIRENE. Ogni ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per il proprio Stato membro per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per agevolare l'adozione delle azioni richieste quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone o oggetti e tali persone o oggetti sono localizzati in seguito a un riscontro positivo (hit).

Ogni ufficio SIRENE dispone, in conformità del diritto nazionale, di un facile accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti, comprese le banche dati nazionali e tutte le informazioni sulle segnalazioni degli Stati membri, nonché alla consulenza di esperti per essere in grado di reagire alle richieste di informazioni supplementari in modo rapido ed entro i termini di cui all'articolo 8.

Gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tal fine, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.

2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/818. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità previste agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/818.

3. Gli Stati membri forniscono all'eu-LISA gli estremi dei rispettivi uffici N. SIS e SIRENE. L'eu-LISA pubblica l'elenco degli uffici N. SIS e degli uffici SIRENE insieme all'elenco di cui all'articolo 56, paragrafo 7.

Art. 8 Scambio di informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e tramite l'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio tempestivo ed efficace delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri usano altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari. Un elenco di mezzi tecnici adeguatamente protetti è riportato nel manuale SIRENE.

2. Le informazioni supplementari sono usate solo per le finalità per le quali sono state trasmesse in conformità dell'articolo 64, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso per un uso ulteriore dallo Stato membro segnalante.

3.

Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta di informazioni supplementari appena possibile e comunque entro 12 ore dal ricevimento della richiesta. In caso di segnalazioni relative a reati di terrorismo, di segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione e in caso di segnalazioni concernenti minori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), gli uffici SIRENE intervengono immediatamente.

Le richieste di informazioni supplementari da trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente) nei formulari SIRENE, seguita dalla specificazione dei motivi dell'urgenza.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire modalità dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE ai sensi del presente regolamento e per lo scambio di informazioni supplementari sotto forma di un manuale intitolato «manuale SIRENE». Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Art. 9 Conformità tecnica e funzionale

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il SIS centrale.

2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato assicura, tramite i servizi forniti dal CS-SIS e gli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 6, che i dati memorizzati nella copia nazionale siano identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS.

3. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare e se necessario, tutti i dati disponibili che consentano di identificare l'interessato e di intraprendere le azioni necessarie.

4. Gli Stati membri e l'eu-LISA effettuano prove regolari per verificare la conformità tecnica delle copie nazionali di cui al paragrafo 2. I risultati di tali prove sono presi in considerazione nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio37.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Art. 10 Sicurezza – Stati membri

1. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

  1. a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

  2. b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);

  3. c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

  4. d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);

  5. e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

  6. f) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

  7. g) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

  8. h) assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale);

  9. i) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

  10. j) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento);

  11. k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

  12. l) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al monitoraggio interno per garantire il rispetto del presente regolamento(autocontrollo);

  13. m) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati (ripristino); e

  14. n) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali degli uffici SIRENE.

3. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'articolo 44.

4. Le misure descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 possono rientrare in un approccio alla sicurezza e in un piano di sicurezza generici a livello nazionale comprendenti molteplici sistemi informatici. In tali casi, i requisiti di cui al presente articolo e la relativa applicabilità al SIS sono chiaramente identificabili in tale piano e garantiti dallo stesso.

Art. 11 Riservatezza – Stati membri

1. Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente al proprio diritto interno. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

2. Qualora collabori con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS, lo Stato membro monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese in particolare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

3. La gestione operativa dell'N.SIS o delle copie tecniche non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.