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Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1733 Della Commissione del 15 ottobre 2019 sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione concessa dal Regno Unito [notificata con il numero C(2019) 7401] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

Il 19 ottobre 2018 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») e agli altri Stati membri di aver concesso a tutti i richiedenti una licenza di pilotaggio un’esenzione dall’allegato IV, (Parte medica), punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione2.

L’esenzione concessa dal Regno Unito estende l’applicazione del punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n. 1178/2011 a tutti i richiedenti il rilascio iniziale di una licenza di pilota commerciale («CPL»), di una licenza di pilota a equipaggio plurimo («MPL») e di una licenza di pilota di linea («ATPL»).

A norma del punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), solo ai titolari di una licenza CPL, MPL e ATPL che non possiedono tutti i requisiti del certificato medico di classe 1 può essere concessa una limitazione operativa a equipaggio plurimo («OML») «valida solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato».

Il Regno Unito spiega che l’esenzione si è resa necessaria per tre motivi. In primo luogo, secondo il Regno Unito, la formulazione attuale del punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n. 1178/2011 è in conflitto con la legge del Regno Unito sulla parità di trattamento del 2010 (Equality Act 2010), che impone l’introduzione di adeguamenti ragionevoli per evitare di porre le persone con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ai loro omologhi non disabili. In secondo luogo, il Regno Unito invoca esigenze operative urgenti dovute alla carenza di equipaggi di condotta qualificati nel Regno Unito, spiegando che l’esenzione aiuterebbe il paese a far fronte a tale problema strutturale. In terzo luogo, il Regno Unito ritiene che vi fosse un’incoerenza ingiustificata tra il suddetto punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), e il punto MED.A.030 del regolamento (UE) n. 1178/2011, dato che quest’ultimo fa riferimento sia ai richiedenti sia ai titolari di licenze commerciali. Infine, il Regno Unito ha fornito una descrizione delle varie misure di attenuazione che accompagnano tale esenzione.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha emesso il 15 luglio 2019 a seguito di una valutazione una raccomandazione negativa riguardo all’esenzione.

La Commissione condivide la raccomandazione dell’Agenzia.

A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, solo «[i]n caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento» uno Stato membro è autorizzato a concedere un’esenzione a tale persona, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo.

La Commissione ritiene che l’esenzione non sia giustificata da circostanze imprevedibili urgenti riguardanti i richiedenti una licenza CPL, MPL o ATPL né risponda a un’esigenza operativa urgente di tali persone.

La Commissione rileva che, per quanto attiene alle «circostanze imprevedibili urgenti» o alle «esigenze operative urgenti», un richiedente una licenza CPL, MPL o ATPL che presenti una condizione medica specifica non si trova affatto ad operare aeromobili sulla base di una licenza CPL, MPL o ATPL. Tale richiedente intende infatti unicamente intraprendere una professione nel settore aeronautico e non è pertanto dimostrabile l’esistenza «di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti» per tali persone. Le giustificazioni relative a una presunta disparità tra i richiedenti non modificano tale conclusione, dato che non c’è niente di «urgente» e «imprevedibile» nella condizione medica di tali persone.

La Commissione osserva inoltre che l’esenzione concessa è di natura generale e si applica a tutti i richiedenti il rilascio iniziale di un certificato medico di classe 1 che necessiti l’OML. L’obiettivo dell’esenzione è pertanto quello di modificare in modo generale il diritto dell’Unione ed estendere l’opportunità di richiedere un’OML a una nuova categoria di richiedenti senza affrontare la questione delle esigenze operative specifiche di tali persone. L’esenzione riguarda di fatto il problema economico di un’eventuale futura carenza di piloti a livello di compagnie aeree e non un’esigenza operativa urgente di tali persone.

Per quanto la Commissione riconosca che la carenza di piloti può costituire un problema strutturale per taluni Stati membri, una simile giustificazione non rientra tra quelle ammesse a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

La Commissione ritiene inoltre che l’esenzione non soddisfi la condizione di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, poiché non è conforme né ai requisiti in materia di sicurezza né ai requisiti essenziali applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e del pertinente atto di esecuzione, ossia il regolamento (UE) n. 1178/2011.

Il punto MED.B.001, lettera d), paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n. 1178/2011 si fonda sulla considerazione che solo i piloti esperti (ossia titolari di licenza CPL, MPL e ATPL) dovrebbero essere esentati da determinati requisiti medici, dato che la loro esperienza li aiuta a reagire in maniera più efficace ai fattori di stress causati dalla loro condizione medica. I piloti esperti dispongono altresì di una buona conoscenza della pianificazione del volo e sono di conseguenza in grado di intraprendere le azioni di sicurezza opportune non appena percepiscono i primi sintomi della loro condizione medica. Tali piloti esperti sono autorizzati a svolgere attività di volo solo con le funzioni di copilota o con un copilota qualificato.

Sulla base del livello attuale delle conoscenze mediche, non è possibile garantire un livello di sicurezza sufficiente nel caso in cui un pilota inesperto debba far fronte durante il volo a difficoltà legate alla propria condizione medica, combinate ad una situazione imprevista o di particolare stress. Anche se l’evoluzione nel campo della conoscenza medica può consentire di eliminare vincoli relativi ad alcune di tali condizioni mediche, simili decisioni dovrebbero essere adottate solo tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza di ogni categoria di condizione medica e previa consultazione dei medici, e non sulla base di un’unica esenzione generale che non tenga conto di tali aspetti. Le misure di attenuazione proposte dal Regno Unito non modificano tale conclusione. Il Regno Unito non ha di fatto proposto nessuna misura di attenuazione in materia di sicurezza relativamente all’esenzione in aggiunta alla valutazione periodica del rischio effettuata nel corso di ogni esame aeromedico.

Il livello di sicurezza è di conseguenza pregiudicato dall’attuazione dell’esenzione, la quale non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (UE) 2018/1139.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato due volte, l’ultima con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo3, che proroga il termine fino al 31 ottobre 2019.

Con decisione (UE) 2019/2744, l’11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. L’Unione ha confermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell’accordo di recesso nell’ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell’accordo di recesso5 prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo, durante il quale il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.

In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione