Decisione (UE) 2019/1801 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2019
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo2 («regolamento finanziario dell’11o FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Secondo la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento finanziario per l’11o FES, entro il 10 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2019; b) l’importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi imputabili al 10o FES per la BEI e all’11o FES per la Commissione.
Con decisione (UE) 2018/17153, il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019: 4400000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2019 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. PEKONEN