Decisione (UE) 2020/286 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull’aggiunta di una sostanza all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è entrata in vigore l’11 novembre 1990 ed è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio1.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
Nel corso della sua sessantatreesima sessione che si terrà a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020, la commissione Stupefacenti dovrebbe decidere in merito all’aggiunta di una sostanza alla tabella I della convenzione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio2 e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Secondo la valutazione dell’INCB, la sostanza metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usata per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento del metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) sotto il controllo internazionale. La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell’Unione. Con frequenza e quantitativi crescenti si registrano incidenti legati al traffico di metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) e i gruppi della criminalità organizzata nell’Unione esportano anfetamine e metanfetamine verso paesi terzi.
È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti è di aggiungere la sostanza metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) nella tabella I della convenzione.
Art. 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020 Per il Consiglio Il presidente D. Horvat