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Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata «convenzione delle Nazioni Unite», adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, rientra nel quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per lottare contro la droga. Nei limiti delle sue competenze, la Comunità ha partecipato ai negoziati e ha concluso la convenzione a nome della Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio1.

L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Poiché le disposizioni relative al commercio dei precursori di droghe interessano il regime doganale della Comunità, è opportuno stabilire norme comunitarie sul commercio tra la Comunità e i paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è necessario introdurre un sistema di controllo degli scambi internazionali di precursori di droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito. Di conseguenza, sono state adottate misure per trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di utilizzare tutti i modi possibili per impedire che i precursori di droghe giungano ai fabbricanti illegali, da un lato, e le esigenze commerciali dell'industria chimica e di altri operatori, dall'altro.

Per mettere in atto le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e tenendo conto della relazione della Task Force Azione chimica istituita dal vertice economico di Houston (G-7) il 10 luglio 1990, il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope2, ha istituito un sistema di registrazione delle operazioni sospette. Il sistema, basato su una stretta cooperazione con gli operatori, è rafforzato da misure quali la documentazione e l'etichettatura, il rilascio di licenze e la registrazione degli operatori nonché le procedure e le disposizioni che disciplinano l'esportazione.

Conformemente al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), approvato dal Consiglio europeo di Feira del giugno 2000, la Commissione ha proceduto ad una valutazione del sistema di controllo del commercio di precursori, per fare un bilancio dell'attuazione della legislazione comunitaria in questo campo.

Secondo i risultati della valutazione e per migliorare i meccanismi di controllo intesi ad evitare diversioni dei precursori di droghe è necessario estendere le disposizioni di controllo agli operatori insediati nella Comunità che agevolano gli scambi tra paesi terzi, introdurre un approccio comunitario per quanto riguarda le procedure di concessione delle licenze e rafforzare le disposizioni di controllo nell'ambito delle procedure doganali sospensive.

Le procedure e i requisiti relativi alle esportazioni dovrebbero essere ulteriormente intensificati per rendere i controlli mirati e per concentrarli sui precursori di droghe più sensibili, riducendo nel contempo l'eccessivo onere amministrativo attraverso procedure semplificate di esportazione di quantitativi elevati di sostanze. Pur riconoscendo pienamente l'efficacia e la praticabilità delle notifiche preventive delle esportazioni, è necessario sviluppare una strategia intesa ad utilizzare quanto più il sistema.

Per affrontare il problema, che si è ultimamente aggravato, della produzione di stimolanti del tipo anfetamine, dovrebbero essere ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo delle importazioni dei principali precursori sintetici di droghe, attraverso l'introduzione di disposizioni e procedure comuni che consentano di controllare le singole spedizioni.

Per consentire agli operatori di soddisfare queste condizioni, le disposizioni che disciplinano il commercio estero di precursori dovrebbero, per quanto possibile, essere allineate alle disposizioni che disciplinano il commercio intracomunitario di precursori di droghe totalmente ottenuti, prodotti o immessi in libera pratica nella Comunità.

Tenendo conto degli obblighi imposti dal mercato interno e ai fini dell'efficacia del presente regolamento, si dovrebbe assicurare un'applicazione uniforme delle sue disposizioni mediante l'adozione di misure d'azione comparabili e convergenti da parte degli Stati membri.

L'assistenza reciproca tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe essere rafforzata, ricorrendo in particolare al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola3.

In osservanza al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire lo scopo fondamentale di impedire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, stabilire norme per un rigoroso monitoraggio del commercio di tali sostanze tra la Comunità e i paesi terzi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 dovrebbe pertanto essere abrogato.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») tra l'Unione e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle attività di intermediazione.

Il presente regolamento non pregiudica i regimi speciali di altri settori attinenti agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato;

  2. b) «sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

  3. c) «importazione»: l’introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l’immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio7;

  4. d) «esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale dell'Unione, compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  5. e) «attività intermedie»: tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio territorio doganale dell'Unione;

  6. f) «operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

  7. g) «esportatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e con il destinatario che, se del caso, presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

  8. h) «importatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e con lo speditore che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

  9. i) «destinatario finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono fornite le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;

  10. j) «prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  11. k) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.

Capo II. Controllo del commercio

Sezione 1. Documentazione e etichettatura

Art. 3

Tutte le importazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardano sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.

Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:

  1. a) nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»;

  2. b) quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute;

  3. c) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività di intermediazione.

Art. 4

La documentazione di cui all'articolo 3 viene conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione deve essere organizzata in modo tale, in forma elettronica o su carta, da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.

Art. 5

Gli operatori assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, come indicato nell’allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

Sezione 2. Rilascio di licenze e registrazione degli operatori

Art. 6

1.

Salvo diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 1 dell’allegato, sono titolari di una licenza. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la licenza.

Nel valutare se rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e per stabilire i casi in cui la licenza non è necessaria.

2. La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.

3. La Commissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Art. 7

1.

Salva diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 2 dell’allegato, o attività di esportazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell’allegato, sono titolari di una registrazione. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la registrazione.

Nel valutare se concedere la registrazione, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle registrazioni e per stabilire i casi in cui la registrazione non è necessaria.

2. L’autorità competente può sospendere o revocare la registrazione se le condizioni che ne hanno consentito la concessione non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.

Art. 8

1. Al momento dell’introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale dell’Unione per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura unionale di transito esterno, il fine lecito deve essere dimostrato dall’operatore se le autorità competenti lo richiedono.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell’ambito del territorio doganale dell’Unione possano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo.

Sezione 3. Obbligo d'informazione

Art. 9

1.

Gli operatori stabiliti nell’Unione notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività di intermediazione potrebbero essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

A tal fine gli operatori forniscono tutte le informazioni disponibili, quali:

  1. a) il nome della sostanza classificata;

  2. b) il quantitativo e il peso della sostanza classificata;

  3. c) il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività di intermediazione.

Tali informazioni sono raccolte unicamente per impedire la diversione delle sostanze classificate.

2.

Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro esportazioni, importazioni o attività di intermediazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare le informazioni necessarie alle autorità competenti per monitorare tali attività.

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le norme procedurali sulla comunicazione di dette informazioni, eventualmente anche in forma elettronica, alla banca dati europea sui precursori di droghe istituita con il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9 («banca dati europea»). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Art. 10

1. Per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori stabiliti nell'Unione e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze non classificate, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora e tiene aggiornate linee guida.

2. Tali linee guida forniscono, in particolare:

  1. a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per individuare e segnalare le operazioni sospette;

  2. b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze.

3. Le autorità competenti provvedono a che le linee guida siano regolarmente diffuse in conformità degli obiettivi delle stesse linee guida.

4. Al fine di rispondere rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione possono proporre di aggiungere una sostanza non classificata all’elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di controllarne temporaneamente il commercio. Le modalità e i criteri per l’inserimento o la rimozione dall’elenco sono specificati nelle linee guida di cui al paragrafo 1.

5. Se il controllo volontario da parte dell’industria non è ritenuto sufficiente ad impedire l’uso di una sostanza non classificata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, la Commissione può aggiungere la sostanza non classificata all’allegato mediante atti delegati conformemente all’articolo 30 ter.

Sezione 4. Notificazione preventiva all'esportazione

Art. 11

1.

Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell’allegato e le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notificazione preventiva all’esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, conformemente all’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter del presente regolamento per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l’esportazione di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate.

Il paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.

Per le sostanze classificate che devono essere notificate a norma del paragrafo 1, prima dell'esportazione di dette sostanze, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle autorità competenti del paese di destinazione.

L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.

3. Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti.