diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione del 22 aprile 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 2382]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio3, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio4, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

Le importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97.

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successivi elenchi dei soggetti esentati5.

La più recente decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione6 relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 19 giugno 2019.

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

Tra il 19 dicembre 2016 e il 17 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande fatte pervenire dai soggetti che hanno richiesto l’esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE

L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzo
C307Merida Polska Sp. Z o.o.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia
C311Juan Luna CabreraCalle Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da entrambi i soggetti. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle biciclette assemblate da entrambi i soggetti.

La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di Merida Polska Sp. Z o.o. e di Juan Luna Cabrera non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalla data di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che richiedono l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione7 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che i soggetti esentati forniscano tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI O SOSPESI

I soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione tra il 2 maggio 2019 e il 20 febbraio 2020 modifiche dei rispettivi dati di riferimento (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.

Sebbene l’esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice aggiuntivo TARICDati di riferimento precedentiModifica
A163Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20 IT-20020 Vanzaghello (MI), ItaliaIl nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: Speedcross srl.
A557Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, SlovacchiaIl nome, la forma giuridica e l’indirizzo della società sono stati così modificati: KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovacchia
8612Tecno Bike S.r.l Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), ItaliaL’indirizzo della società è stato modificato come segue: Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia
8979W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi BassiL’indirizzo della società è stato modificato come segue: De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi

4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.

Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 3, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione8 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzo
C202Vanmoof B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi
C207Kenstone Metal Company GmbHAm Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Germania
C481FJ Bikes Europe Unipessoal, LdaPraça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo
C492MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo
C499Frog Bikes Manufacturing LtdUnit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito
C527FIRMA ADAM Adam ZiętekMuchy 56 PL-63-524 Czajków, Polonia
C529Rowerland Piotr Tokarzul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia

5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda il soggetto elencato nella tabella 4.

Tabella 4

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzo
C489P.P.H. ARTPOL Artur Kopećul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia

Il 3 luglio 2019 il soggetto in questione ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.

La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione, ossia dal 25 ottobre 2018.

Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni.

6. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE

Tra il 30 giugno 2019 e il 3 febbraio 2020 i soggetti esentati elencati nella tabella 5 hanno notificato alla Commissione quanto segue: la cessazione delle attività (Bicicletas Monty SA) e la rinuncia all’esenzione dal pagamento del dazio esteso (Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o).

Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, l’autorizzazione dell’esenzione dal pagamento del dazio esteso per i soggetti esentati elencati nella tabella 5 dovrebbe essere revocata,

Tabella 5

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzo
A165Bicicletas Monty SA.Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna
C209Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio9, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzoData di decorrenza di efficacia
C307Merida Polska Sp. Z o.o.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia14.6.2017
C311Juan Luna CabreraC/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna4.10.2017

Art. 2

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

I corrispondenti codici aggiuntivi TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o sospesi, quali indicati nella colonna «Codice aggiuntivo TARIC», restano invariati. Soggetti esentati/sospesi per i quali sono aggiornati i dati

Codice aggiuntivo TARICDati di riferimento precedentiNuovi datiData di decorrenza di efficacia
A163Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), ItaliaSpeedcross s.r.l. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia2.5.2019
A557Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, SlovacchiaKENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, Slovacchia1.6.2019
8612Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), ItaliaTecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia20.2.2020
8979W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi BassiW.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi12.3.2020

Art. 3

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzoData di decorrenza di efficacia
C202Vanmoof B.V.Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi19.12.2016
C207Kenstone Metal Company GmbHAm Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Germania20.3.2017
C481FJ Bikes Europe Unipessoal, LdaPraça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo8.5.2018
C492MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo29.11.2018
C499Frog Bikes Manufacturing LtdUnit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito7.1.2019
C527FIRMA ADAM Adam ZiętekMuchy 56, PL-63-524 Czajków, Polonia29.8.2019
C529Rowerland Piotr Tokarzul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia17.10.2019

Art. 4

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzoData di decorrenza di efficacia
C489P.P.H. ARTPOL Artur Kopećul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia25.10.2018

Art. 5

L’autorizzazione dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per i soggetti indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della revoca dell’autorizzazione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Soggetti per i quali l’esenzione è revocata

Codice aggiuntivo TARICNomeIndirizzoData di decorrenza di efficacia
A165Bicicletas Monty SA.Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna30.6.2019
C209Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia3.2.2020

Art. 6

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione