Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione del 14 agosto 2020 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione2, in particolare l’articolo 56, paragrafo 5,
1. PROCEDURA
Il 18 dicembre 2019 la Commissione europea ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3.
L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da sei produttori dell’UE, Atrom Impex srl (Romania), Bizon Int. Sp. z.o.o. (Polonia), Ergo Staples (Croazia), Grupodesa (Spagna), Omer SpA (Italia) e Velo srl (Italia), («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di spilli e punti. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utenti noti, gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
In data 24 giugno 2020 i denuncianti hanno informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell’interesse dell’Unione. La Commissione ha comunque anche preso atto di una decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in data 26 maggio 2020 in merito a un’inchiesta antidumping e antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati punti metallici originari della Repubblica popolare cinese, che sono tipi di prodotto del prodotto in esame. In considerazione del rischio potenziale di future diversioni dei flussi commerciali, la Commissione osserverà le statistiche sull’andamento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame per 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione. La Commissione potrà in tal modo valutare l’eventuale necessità di aprire una nuova inchiesta conformemente alle prescrizioni del regolamento di base.
La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere senza l’istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese.
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni contro la chiusura.
La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti attualmente classificati con i codici NC ex73170020, ex73170060, ex73170080, ex73262000, ex76161000, 83052000 ed ex83081000 (codici TARIC 7317002040, 7317006040, 7317008040, 7326200040, 7616100040 e 8308100040) originari della Repubblica popolare cinese.
Art. 2
I codici TARIC di cui all’articolo 1 o i futuri codici TARIC corrispondenti resteranno aperti per 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione per consentire alla Commissione di seguire le statistiche sull’andamento delle importazioni di spilli e punti in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen