Decisione (UE) 2020/1587 del Consiglio del 29 ottobre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2020 una proposta che precisi a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2020, e b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle esigenze effettive.
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per ll’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano anzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo («10°FES») per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo («11° FES») per la Commissione.
Il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione (UE) 2019/18003, la quale fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4400000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI,
A norma degli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica4, il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020 Per il Consiglio Il president M. Roth