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Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio del 13 novembre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versareper finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione europea deve presentare entro il 15 ottobre 2020 una proposta che specifica: a) il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2022; b) l’importo annuo del contributo per il 2021; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2021; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2023 e 2024.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10° FES per la BEI e all’11° FES per la Commissione.

L’articolo 55 del regolamento finanziario per l’11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, devono ridurre la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

Gli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica3, stabiliscono che Regno Unito debba rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non deve essere riutilizzata.

Il 24 ottobre 2019, con decisione (UE) 2019/18004, in base a una proposta della Commissione, il Consiglio ha fissato come segue il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021: 3700000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 è fissato a 2800000000 EUR, così ripartiti: 2500000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.

Art. 2

L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4000000000 EUR, così ripartiti: 3700000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.

Art. 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2021 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Art. 4

Un importo di 223000000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° FES e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima frazione per il 2021, come stabilito all’articolo 3.

Art. 5

La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2023 è fissata a 1800000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI; la previsione per il 2024 è fissata a 1500000000 EUR per la Commissione e a 200000000 EUR per la BEI.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth