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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/20131, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

Al fine di stabilire le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, i calcoli pertinenti devono basarsi sui dati più accurati disponibili. Pertanto le emissioni totali di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 nel 2020 sono stabilite a seguito di una revisione completa. Tale revisione è stata effettuata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 e fornisce i dati riveduti sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e 2016-2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

Dati accurati quanto quelli riveduti dell’inventario sono necessari per le emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») corrispondente al registro dell’Unione delle emissioni verificate di tali impianti (in seguito denominato «registro»). Nella misura in cui le emissioni dell’EU ETS nel registro per il 2005 non corrispondono all’attuale ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o del regolamento (UE) 2018/842, per fornire dati complementari sulle emissioni sono utilizzate le pertinenti decisioni della Commissione4 adottate a norma della direttiva 2003/87/CE o della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, nonché i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri.

Al fine di assicurare la coerenza tra le assegnazioni annuali di emissioni stabilite e le emissioni di gas a effetto serra comunicate per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri devono essere calcolate in CO2 equivalente applicando gli stessi valori usati per i potenziali di riscaldamento globale, ossia i valori stabiliti nella 5a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ed elencati nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione6.

Per calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 conformemente alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842, si applica una metodologia in cinque fasi.

Anzitutto viene determinato il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005. La quantità di emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che esistevano nel 2005 è sottratta dal totale delle emissioni di gas a effetto serra rivedute per il 2005. Per gli Stati membri che hanno aderito al sistema EU ETS dopo il 2005 si applica la quantità di emissioni del 2005 determinata dalla decisione 2013/162/UE. L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2013 si traduce nel calcolo del valore equivalente per il 2005 del corrispondente adeguamento dell’assegnazione annuale di emissioni per il 2020 conformemente alla decisione n. 406/2009/CE secondo quanto previsto nella decisione di esecuzione 2013/634/UE. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842, il calcolo tiene conto anche delle modifiche degli impianti contemplati tra il 2005 e il 2012 secondo quanto previsto nella decisione (UE) 2017/1471.

Secondariamente, l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 è calcolata applicando la percentuale di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842 al valore delle emissioni calcolato per il 2005.

In terzo luogo, la quantità media di emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 negli anni 2016, 2017 e 2018 di ciascuno Stato membro di ciascuno Stato membro è calcolata sottraendo la quantità media di emissioni riesaminate di gas a effetto serra degli impianti fissi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2016, 2017 e 2018 nello Stato membro interessato e le emissioni di CO2 del trasporto aereo interno dalla media delle emissioni totali di gas a effetto serra riesaminate per gli anni 2016, 2017 e 2018.

In quarto luogo, sono calcolate le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2029. Queste sono stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018 a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020, e termina con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2030. Per la Grecia, la Croazia e l’Ungheria la traiettoria lineare inizia nel 2020, dato che comporta un’assegnazione inferiore per tali Stati membri.

Infine, i valori risultanti dalle assegnazioni annuali di emissioni vengono adeguati. Le quote EU ETS relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dall’EU ETS a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell’Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano di conseguenza nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Successivamente, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per il periodo 2021-2030. L’ammontare dell’adeguamento specificato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/842 è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per il 2021 per ciascuno Stato membro elencato in tale allegato.

Le quantità massime totali per alcuni Stati membri a seguito della riduzione delle quote EU ETS che possono essere prese in considerazione ai fini della conformità di uno Stato membro tra il 2021 e il 2030 a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

L’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all’articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell’allegato II della presente decisione.

Art. 3

Le quantità totali a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell’allegato III della presente decisione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen