diritto.io

Decisione (UE) 2021/490 della Banca centrale europea del 12 marzo 2021 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2020 (BCE/2021/8)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l’articolo 30,

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (BCE/2019/37)2, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41)3, la Banca centrale europea (BCE) non richiede più il pagamento anticipato dei contributi annuali per le attività di vigilanza, a partire dal periodo di contribuzione del 2020. I contributi sono riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione, quando siano stati determinati i costi annuali effettivi.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i contributi annuali per le attività di vigilanza da riscuotere dai soggetti vigilati sono calcolati sulla base dei costi annuali della BCE. L’importo dei costi annuali è determinato in base all’ammontare delle spese annuali rappresentate da tutte le spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza.

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), al fine di calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza dovuti in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi annuali dovrebbero essere suddivisi sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali dovrebbero essere determinati anche tenendo conto di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, interessi ricevuti ai sensi dell’articolo 14 e talune altre somme ricevute o rimborsate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. In conformità alle disposizioni transitorie per il periodo di contribuzione del 2020 di cui all’articolo 17 bis del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo di contribuzione dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione dei costi annuali per il periodo di contribuzione del 2020.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione dovrebbe essere pubblicato sul sito internet della BCE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)4 e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Art. 2 Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2020

1. L’importo totale dei contributi annuali di vigilanza per l’anno 2020 è di 514314706 EUR, calcolato come esposto nell’allegato.

2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l’importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:

  1. a) soggetti e gruppi vigilati significativi: 476526421 EUR;

  2. b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: 37788285 EUR

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2021 La presidente della BCE Christine Lagarde