Decisione di esecuzione (UE) 2021/626 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce il portale InvestEU e ne definisce le specifiche tecniche
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/10171, in particolare l’articolo 26,
Il portale InvestEU dovrebbe contribuire a catalizzare e accelerare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di investimento nell’Unione.
A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523, nel portale InvestEU sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell’Unione. È opportuno stabilire i criteri di ammissione per garantire il rispetto di tale disposizione.
Al fine di garantire una gestione trasparente del portale InvestEU, è opportuno fissarne le specifiche tecniche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È istituito il portale InvestEU. Il portale è conforme alle specifiche tecniche fissate nell’allegato.
Art. 2
L’inclusione dei progetti nel portale InvestEU è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 500000 EUR;
b) il progetto rientra nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/523;
c) il promotore non è escluso dai contratti finanziati dal bilancio dell’Unione o sanzionato per gravi illeciti professionali, attività criminali o carenze significative nell’adempimento degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
d) il progetto non costituisce un’attività esclusa a norma dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2021/523;
e) il progetto è situato nell'Unione, in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato. Nel caso di un progetto transfrontaliero, la parte principale dell'attuazione del progetto ha luogo nell'Unione, negli Stati EFTA o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato;
f) il progetto non comporta rischi per la reputazione della Commissione;
g) l'attuazione del progetto è già iniziata o si prevede abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;
h) il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento e le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l’importo dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione;
i) il progetto è compatibile con la normativa le politiche dell’Unione.
Art. 3
Non sono addebitate commissioni per il trattamento delle domande per l’inclusione di un progetto nel portale InvestEU.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen