Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173 e l’articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La pandemia di COVID-19 costituisce uno shock di grande portata per l’economia mondiale e dell’Unione ed esercita un notevole impatto socioeconomico negli Stati membri e nelle regioni. Le necessarie misure di contenimento hanno comportato una riduzione significativa dell’attività economica nell’Unione e secondo le previsioni nel 2020 la contrazione del PIL dell’Unione si attesterà intorno al 7,4%, un dato ben più elevato rispetto a quello della crisi finanziaria del 2009. Si è verificato un calo significativo delle attività di investimento. Occorre affrontare alcune vulnerabilità, quali l’eccessiva dipendenza da fonti di approvvigionamento esterne non diversificate e una carenza di infrastrutture critiche, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese, per esempio diversificando e rafforzando le catene del valore strategiche, per migliorare la risposta di emergenza dell’Unione e la resilienza dell’intera economia, mantenendola nel contempo aperta alla concorrenza e agli scambi in linea con le norme che la regolano. Anche prima della pandemia, benché si osservasse una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell’Unione, quest’ultimo restava al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non era sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti dopo la crisi del 2009. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell’Unione per far ripartire e sostenere la crescita nel lungo periodo di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, le competenze, le infrastrutture, le PMI e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l’invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell’Unione e di sostenere una ripresa economica rapida, sostenibile, inclusiva, duratura e sana, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati.
Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi ambiti di applicazione. Tale varietà ha anche complicato l’attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L’incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell’Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È opportuno pertanto istituire un fondo unico, il fondo InvestEU, che si fonda sull’esperienza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito nell’ambito del piano di investimenti per l’Europa, semplificando così l’offerta finanziaria e integrandola in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l’impatto dell’intervento dell’Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell’Unione.
Negli ultimi anni l’Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato interno e stimolare una crescita e un’occupazione sostenibili e inclusive. Tali strategie includono «Europa 2020 — Un strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» del 3 marzo 2010, il «Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali» del 30 settembre 2015, «L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» del 2 dicembre 2015, «Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni» del 20 luglio 2016, «Una strategia spaziale per l’Europa» del 26 ottobre 2016, il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» del 30 novembre 2016, il «Piano d’azione europeo in materia di difesa» del 30 novembre 2016, «Istituzione del Fondo europeo per la difesa» del 7 giugno 2017, la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017, la nuova agenda europea per la cultura del 22 maggio 2018, il «Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019, il «Piano di investimenti del Green Deal europeo» del 14 gennaio 2020, la comunicazione «Un’Europa sociale forte per transizioni giuste» del 14 gennaio 2020, la strategia «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», «Una strategia europea in materia di dati» e il «Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia» del 19 febbraio 2020, «Una nuova strategia industriale per l’Europa» del 10 marzo 2020 e la «Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale» del 10 marzo 2020. Il fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l’accesso ai finanziamenti. Inoltre, l’Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri, se del caso in cooperazione con le autorità locali e regionali, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell’Unione, ovvero con entrambi. Dette strategie dovrebbero inoltre impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e dal programma InvestEU.
Il fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica e la coesione dell’Unione, anche nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione, all’uso efficiente delle risorse in linea con un’economia circolare, alla sostenibilità e all’inclusività della crescita economica dell’Unione nonché alla resilienza sociale e all’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione. A tal fine, il fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l’utilizzo di strumenti di debito, di capitale e quasi-capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell’Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi, se del caso. Il fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in aree chiave delle politiche dell’Unione che altrimenti non sarebbero finanziate o sarebbero finanziate in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione. Il sostegno da parte del fondo InvestEU dovrebbe coprire un’ampia gamma di settori e di regioni, ma evitare un’eccessiva concentrazione settoriale o geografica, e dovrebbe agevolare l’accesso ai finanziamenti dei progetti composti da entità partner in varie regioni dell’Unione, compresi i progetti che promuovono lo sviluppo di reti, cluster e poli di innovazione digitale.
I settori culturali e creativi sono settori fondamentali e in rapida crescita nell’Unione, che possono svolgere un ruolo importante nel garantire una ripresa sostenibile e generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, le restrizioni ai contatti sociali messe in atto durante la crisi COVID-19 hanno avuto un forte impatto economico negativo su di essi. A ciò si somma la natura immateriale dei loro beni che limita l’accesso delle PMI e delle organizzazioni dei suddetti settori ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, crescere e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni di tali settori. I settori culturale e creativo, audiovisivo e dei media sono essenziali per la libertà di espressione e la diversità culturale e la creazione di società democratiche e coese nell’era digitale, e sono parte integrante della nostra sovranità e autonomia. Gli investimenti in questi settori ne determinerebbero la competitività e la capacità a lungo termine di produrre e distribuire contenuti di alta qualità a un vasto pubblico superando le frontiere nazionali.
Al fine di promuovere in modo sostenibile e inclusivo la crescita, gli investimenti e l’occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere nell’Unione, a una più equa distribuzione del reddito e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione, il fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso nel patrimonio culturale. I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme ambientali e sociali dell’Unione, compreso in materia di diritti dei lavoratori. Gli interventi tramite il fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell’Unione erogato mediante sovvenzioni.
L’Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici5 («accordo di Parigi»), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e gli obiettivi stabiliti nelle politiche ambientali dell’Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell’architettura del fondo InvestEU.
Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell’Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2018 dal titolo «Piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile» e in quella del 14 gennaio 2020 sul piano di investimenti del Green Deal europeo.
Alla luce dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e con l’impegno assunto rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nonché all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050 e ai nuovi obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di destinare all’integrazione degli obiettivi climatici il 30 % di tutte le spese del QFP, nonché dell’ambizione di destinare alla spesa per la biodiversità il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto al contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Secondo le previsioni, gli interventi nell’ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota minima del 30 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU.
Il contributo del fondo InvestEU al conseguimento dell’obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell’Unione di indicatori climatici che sarà elaborato dalla Commissione in collaborazione con i potenziali partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 per determinare se un’attività economica è ecosostenibile. È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all’attuazione di altre dimensioni degli OSS.
Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, cinque dei dieci rischi più gravi che minacciano l’economia mondiale riguarda l’ambiente. Tra questi rischi figurano l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque interne e degli oceani, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell’Unione ed è opportuno pertanto promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al fondo InvestEU. La protezione dell’ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L’Unione dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell’inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità6 e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quelle sviluppate nell’ambito di altri programmi dell’Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell’impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, vale a dire l’aria, l’acqua, il suolo e la biodiversità.
I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell’Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere esaminati dal partner esecutivo per accertarne l’eventuale impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i potenziali partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU. Questi orientamenti dovrebbero utilizzare in modo adeguato i criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 per determinare se un’attività economica è ecosostenibile, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», e coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell’Unione. In linea con il principio di proporzionalità, essi dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia, definita negli orientamenti, dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità. Laddove un partner esecutivo concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, dovrebbe fornire una motivazione al comitato per gli investimenti istituito per il Fondo InvestEU («comitato per gli investimenti»). Le operazioni incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non dovrebbero essere ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.
I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell’Unione registrati durante la crisi finanziaria prima e la crisi COVID-19 poi hanno compromesso la capacità dell’Unione di promuovere la crescita sostenibile, gli sforzi per conseguire la neutralità climatica, la competitività e la convergenza nonché la creazione di posti di lavoro. Ciò comporta anche il rischio di consolidare gli squilibri, le divergenze e le disuguaglianze all’interno degli Stati membri e tra di essi, con ripercussioni sullo sviluppo a lungo termine a livello di Unione, nazionale o regionale. Investimenti consistenti nelle infrastrutture dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’interconnessione e l’efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione, compresi gli impegni dell’Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nel settore dei trasporti e dell’energia, con particolare riguardo all’efficienza energetica, alle fonti energetiche rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso tenore di emissioni, nelle infrastrutture ambientali, in quelle connesse all’azione per il clima così come nelle infrastrutture marittime e digitali, compresa la connettività a banda larga veloce e ultraveloce in tutta l’Unione, al fine di accelerare la trasformazione digitale dell’economia dell’Unione. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti, nelle quali sono necessari ulteriori investimenti. Al fine di massimizzare l’impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell’Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell’Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell’energia e della digitalizzazione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell’Unione dovrebbero prevedere misure per la resilienza delle infrastrutture, che includano la manutenzione e la sicurezza, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell’Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell’energia e in altre infrastrutture critiche.
Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nonché promuovere l’efficienza energetica nelle decisioni di investimento.
Una vera multimodalità è un’opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati. Il programma InvestEU dovrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell’introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell’infrastruttura stradale.
Il programma InvestEU dovrebbe contribuire alle politiche dell’Unione in materia di mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell’economia blu e i principi finanziari per un’economia blu sostenibile. Ciò può includere interventi nel settore dell’imprenditoria e dell’industria marittima, un’industria marittima innovativa e competitiva, nonché l’energia marina rinnovabile e l’economia circolare.
Benché il livello complessivo degli investimenti nell’Unione stesse aumentando prima della crisi COVID-19, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l’innovazione, sono ancora inadeguati e la crisi li ha probabilmente colpiti duramente. La ricerca e l’innovazione svolgono un ruolo cruciale per superare la crisi, consolidare la resilienza dell’Unione per fronteggiare le sfide future, nonché sviluppare le tecnologie necessarie per realizzare le politiche e gli obiettivi dell’Unione. Il fondo InvestEU dovrebbe contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di investire almeno il 3 % del PIL dell’Unione nella ricerca e innovazione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovrebbero portare avanti le proprie azioni rafforzate di investimento nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione, onde evitare la carenza di investimenti in ricerca e innovazione, che va a danno della competitività economica e industriale dell’Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un’ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l’aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell’Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, nonché promuovere le eccellenze dell’Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, il programma che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le proprie regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 («regolamento Orizzonte Europa »), compreso il Consiglio europeo dell’innovazione. A tal proposito, l’esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell’ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin — Finanziamento dell’Unione per l’innovazione, per facilitare e accelerare l’accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici, dovrebbe fornire solide basi per l’offerta di questo sostegno mirato.
Il turismo, tra cui il comparto ricettivo, costituisce un settore molto importante dell’economia dell’Unione e sta subendo una contrazione particolarmente grave a causa della pandemia di COVID-19. Tale contrazione è particolarmente dannosa per le PMI e le imprese a conduzione familiare e ha provocato una massiccia disoccupazione. Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzare la ripresa, la competitività a lungo termine e la sostenibilità del settore e delle sue catene del valore, sostenendo operazioni che promuovano un turismo sostenibile, innovativo e digitale, tra cui misure innovative per ridurre l’impronta climatica e ambientale del settore.
È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a promuovere e rafforzare la trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell’Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell’intelligenza artificiale, in linea con il programma Europa digitale, che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240.
Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle realtà imprenditoriali nell’Unione e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, trasformazione secondo i principi dell’economia circolare, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un’ulteriore sfida per le PMI e le imprese dell’economia sociale. Le PMI sono state particolarmente colpite dalla crisi COVID-19. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le imprese dell’economia sociale hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento, in quanto di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. Soluzioni innovative quali l’acquisizione di un’impresa o la partecipazione all’attività imprenditoriale da parte dei dipendenti sono sempre più frequenti tra le PMI e le imprese dell’economia sociale. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell’Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra agevolandone l’accesso ai finanziamenti e offrendo fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, innovazione e sviluppo sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità e di resistere ai contraccolpi dell’economia, ma anche per rendere l’economia e il sistema finanziario più resilienti alle recessioni economiche e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale. Il presente regolamento integra inoltre le iniziative già intraprese nell’ambito dell’Unione dei mercati dei capitali. Il fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire da programmi di successo dell’Unione, quali il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME); fornire sostegno alle start-up digitali e alle PMI innovative per permettere loro di competere con maggiore efficacia e di evolversi; mettere a disposizione capitale di esercizio e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di una società; mettere a disposizione finanziamenti per operazioni di leasing; e fornire l’opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati. Esso dovrebbe inoltre massimizzare la potenza di fuoco dei veicoli di fondi pubblici/privati, come il Fondo specializzato nelle offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI, al fine di sostenere le PMI convogliando più capitale pubblico e privato.
Come indicato nel documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell’Europa, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel quadro dell’Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nella comunicazione «Un’Europa sociale forte per transizioni giuste » del 14 gennaio 2020, costruire un’Unione più giusta e inclusiva è una priorità fondamentale per l’Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche di inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull’accesso all’istruzione, alla formazione, alla cultura, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Gli investimenti nell’economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell’integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell’Unione. La crisi COVID-19 ha evidenziato un notevole fabbisogno di investimenti in infrastrutture sociali. Il fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell’istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento delle competenze dei lavoratori, tra l’altro nelle regioni dipendenti da un’economia ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere utilizzato per sostenere progetti che generano impatti sociali positivi e rafforzano l’inclusione sociale contribuendo ad aumentare l’occupazione in tutte le regioni, in particolare tra i disoccupati non qualificati e di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la non discriminazione, l’accessibilità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l’edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l’inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche sostenere la cultura e la creatività europee aventi un obiettivo sociale.
La crisi COVID-19 ha ripercussioni particolarmente gravi sulle donne, sia su un piano sociale che economico. Ciò premesso, il programma InvestEU dovrebbe contribuire alla realizzazione delle politiche dell’Unione in materia di parità tra donne e uomini, anche affrontando il divario digitale che li separa e contribuendo a incoraggiare la creatività e le potenzialità imprenditoriali delle donne.
Per far fronte agli effetti negativi delle profonde trasformazioni delle società dell’Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell’infrastruttura sociale, nella microfinanza, nel finanziamento dell’imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d’impresa dell’economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale per aumentare l’offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe», del gennaio 2018, ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in particolare nei settori dell’istruzione, della formazione, della sanità e dell’edilizia abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche a livello dell’Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da fondazioni e tipologie alternative di fornitori di finanziamenti, per esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell’Unione.
Nella crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19 l’allocazione delle risorse secondo principi di mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo il flusso di investimenti privati. In tali circostanze, anche per contrastare il rischio di asimmetrie nella ripresa, è particolarmente utile la caratteristica fondamentale del fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi a progetti economicamente sostenibili per attirare finanziamenti privati. Il programma InvestEU dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno determinante alle imprese nella fase di ripresa, compreso un sostegno al capitale per le PMI che hanno subito le ripercussioni negative della crisi COVID-19 e che non si trovavano già in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla fine del 2019, e, nel contempo, assicurare che gli investitori prestino particolare attenzione alle priorità politiche dell’Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo, la strategia per plasmare il futuro digitale dell’Europa, la nuova strategia industriale per l’Europa e un’Europa sociale forte per transizioni giuste, tenendo conto del principio «non arrecare un danno significativo». Esso dovrebbe accrescere notevolmente la capacità di assunzione del rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi a sostegno della ripresa economica.
La profonda contrazione del PIL dell’Unione causata dalla crisi COVID-19 rende inevitabili effetti sociali negativi. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di affrontare con urgenza ed efficienza i punti di vulnerabilità strategici per migliorare la risposta dell’Unione nelle situazioni di emergenza e la resilienza e la sostenibilità dell’intera economia. Solo un’economia resiliente, sostenibile, inclusiva e integrata dell’Unione può preservare l’integrità del mercato interno e condizioni di parità, anche a vantaggio degli Stati membri e delle regioni più colpiti.
Il fondo InvestEU dovrebbe operare su quattro ambiti di intervento che rispecchiano le principali priorità strategiche dell’Unione, vale a dire infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; e investimenti sociali e competenze.
Benché l’ambito di intervento relativo alle PMI debba andare prioritariamente a beneficio delle PMI, anche le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere ammissibili in questo quadro. Le imprese a media capitalizzazione dovrebbero poter beneficiare di un sostegno nel quadro degli altri tre ambiti di intervento.
Conformemente a quanto previsto nel Green Deal europeo e nel piano di investimenti del Green Deal europeo, sarà istituito un meccanismo per una transizione giusta al fine di affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali associate al conseguimento dell’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 e di quello della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. Tale meccanismo sarà costituito da tre pilastri: un fondo per una transizione giusta che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta («regolamento relativo a un fondo per una transizione giusta ») (primo pilastro), un regime specifico per una transizione giusta nell’ambito del programma InvestEU (secondo pilastro) e uno strumento di prestito per il settore pubblico che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta («regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico per il periodo 2021-2027») (terzo pilastro). Tale meccanismo dovrebbe concentrarsi sulle regioni più esposte alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, tra cui carbone, torba e scisto bituminoso, o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e che hanno una minore capacità di finanziare gli investimenti necessari. Il regime per una transizione giusta dovrebbe inoltre fornire sostegno al finanziamento per generare investimenti a beneficio di territori interessati dalla transizione giusta. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe prevedere la possibilità, per i rispettivi territori, di beneficiare dell’assistenza tecnica.
Ai fini dell’attuazione del secondo pilastro nel quadro del meccanismo per una transizione giusta, è opportuno istituire un regime specifico per una transizione giusta nell’ambito del programma InvestEU, orizzontalmente in tutti gli ambiti di intervento, che sostenga investimenti supplementari a vantaggio dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, elaborati a norma del regolamento relativo a un fondo per una transizione giusta. Tale regime dovrebbe consentire investimenti in una vasta gamma di progetti, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del programma InvestEU. I progetti nei territori individuati nei piani per una transizione giusta o i progetti che contribuiscono alla transizione di tali territori, anche se non sono ubicati nei territori stessi, possono beneficiare del regime, ma solo quando il finanziamento al di fuori dei territori interessati dalla transizione giusta è fondamentale per la transizione in tali territori.
Dovrebbe essere possibile sostenere gli investimenti strategici, compresi gli importanti progetti di comune interesse europeo, in qualsiasi ambito di intervento, in particolare ai fini della transizione verde e digitale e della necessità di aumentare la competitività e la resilienza, promuovere l’imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro nonché rafforzare le catene del valore strategiche.
Ciascun ambito di intervento dovrebbe essere composto da due comparti, vale a dire il comparto dell’Unione e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell’Unione dovrebbe ovviare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell’Unione o di specifici Stati membri in modo proporzionato. Le operazioni sostenute dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto dell’Unione. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi, nonché alle autorità regionali attraverso i rispettivi Stati membri, la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell’Unione e di utilizzare quest’ultima per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nei loro territori, secondo quanto stabilito nell’accordo di contribuzione, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell’Unione. Il comparto degli Stati membri dovrebbe inoltre dare a questi ultimi la possibilità di fornire altri importi aggiuntivi, compresi quelli messi a disposizione ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, per contribuire alla dotazione della garanzia dell’Unione e di utilizzare quest’ultima per operazioni di finanziamento o di investimento ai fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, che dovrebbero includere, se del caso, le finalità delle misure previste nell’ambito di un piano per la ripresa e la resilienza. Ciò potrebbe consentire, tra l’altro, un sostegno al capitale per le PMI che hanno subito le ripercussioni negative della crisi COVID-19 e che non si trovavano già in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla fine del 2019. Le operazioni sostenute dal fondo InvestEU mediante il comparto dell’Unione o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.
Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l’uso dei fondi in regime di gestione concorrente o degli altri contributi aggiuntivi forniti dagli Stati membri, compresi quelli messi a disposizione ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall’Unione. Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia dell’Unione assicurando sostegno nell’ambito di quest’ultima a una gamma più ampia di destinatari finali e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente o dei piani per la ripresa e la resilienza, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l’attuazione della garanzia dell’Unione in regime di gestione indiretta. L’Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste negli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell’ambito del comparto degli Stati membri. I fondi in regime di gestione concorrente o gli altri contributi aggiuntivi forniti dagli Stati membri, compresi quelli messi a disposizione ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia a un tasso di copertura determinato dalla Commissione e stabilito nell’accordo di contribuzione concluso con lo Stato membro sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese. Lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell’Unione che dovrebbe essere mantenuta fintantoché siano in essere operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del comparto degli Stati membri in questione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L’accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all’interno dello Stato membro interessato sulla base delle regole del fondo InvestEU, nonché ogni eventuale destinazione specifica regionale. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio10 («regolamento finanziario»). Questa impostazione prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione. La dotazione di una garanzia dell’Unione relativa a un comparto degli Stati membri che beneficia di altri contributi aggiuntivi forniti dagli Stati membri, compresi quelli messi a disposizione ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, dovrebbe costituire un’entrata con destinazione specifica esterna.
Dovrebbe essere istituito un partenariato tra la Commissione e il Gruppo BEI sulla base dei punti di forza di ciascun partner per garantire il massimo impatto politico, l’efficienza della realizzazione e un’adeguata sorveglianza di bilancio e di gestione dei rischi; tale partenariato dovrebbe sostenere un accesso diretto effettivo e inclusivo alla garanzia dell’Unione.
L’Unione rappresentata dalla Commissione dovrebbe essere in grado di partecipare a un aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per consentire al FEI di continuare a sostenere l’economia europea e la sua ripresa. Lo scopo principale dell’aumento sarebbe consentire al FEI di contribuire all’attuazione del programma InvestEU. L’Unione dovrebbe poter mantenere la sua quota complessiva nel capitale del FEI. Una dotazione finanziaria sufficiente a tal fine dovrebbe essere prevista nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Il 3 dicembre 2020 il consiglio di amministrazione del FEI ha deciso di proporre agli azionisti un aumento del capitale autorizzato del FEI che avrebbe comportato un apporto di liquidità di 1250000000 EUR. Il prezzo delle nuove quote si basa sulla formula del valore patrimoniale netto convenuta dagli azionisti del FEI ed è composto dalla parte versata e dal sovrapprezzo. A norma dell’articolo 7 dello statuto del FEI, ciascuna azione sottoscritta deve essere versata al 20 % del suo valore nominale.
La Commissione dovrebbe chiedere il parere di altri potenziali partner esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo agli orientamenti sugli investimenti, al sistema di indicatori climatici, ai documenti di orientamento e alle metodologie comuni in materia di verifica della sostenibilità, se del caso, al fine di garantire l’inclusività e l’operatività, fino a quando saranno costituiti gli organi di governance; successivamente, la partecipazione dei partner esecutivi dovrebbe aver luogo nell’ambito del comitato consultivo e del comitato direttivo del programma InvestEU.
Il fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell’Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni concordate tra l’Unione e tali paesi, in particolare alla luce degli effetti positivi di tale apertura per le economie degli Stati membri. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell’innovazione e alle PMI.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell’Unione, che deve costituire l’importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie11, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
Un importo pari a 2672292573 EUR a prezzi correnti della garanzia dell’Unione dovrebbe essere coperto da risorse provenienti dalla dotazione supplementare prevista a norma dell’articolo 5 e dell’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio12 corrispondente a un importo pari a 1000000000 EUR a prezzi del 2018. Un importo pari a 63800000 EUR a prezzi correnti della dotazione totale del polo di consulenza InvestEU di 430000000 EUR a prezzi correnti dovrebbe provenire da tale importo.
Secondo le previsioni la garanzia dell’Unione di 26152310073 EUR a prezzi correnti per il comparto dell’Unione mobiliterà più di 372000000000 EUR di investimenti supplementari in tutta l’Unione e dovrebbe essere ripartita indicativamente tra i diversi ambiti di intervento.
Il 18 aprile 2019 la Commissione ha dichiarato che, «fatte salve le prerogative del Consiglio nell’attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum forniti dagli Stati membri, o da uno Stato membro o da banche di promozione nazionali classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro, alle piattaforme di investimento tematiche o multinazionali dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio13 e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio14. Inoltre, fatte salve le prerogative del Consiglio nell’attuazione del patto di stabilità e crescita, la Commissione ha dichiarato che valuterà in che misura lo stesso trattamento riservato al FEIS nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità può essere applicato al programma InvestEU, quale strumento successivo al FEIS, per quanto riguarda i contributi una tantum forniti dagli Stati membri in contanti per finanziare un importo supplementare della garanzia dell’Unione ai fini del comparto degli Stati membri.»
La garanzia dell’Unione a sostegno del fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finanziari, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interesse. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del fondo InvestEU, a sostegno delle operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano i criteri di ammissibilità del fondo InvestEU e contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. La gestione del rischio connesso alla garanzia dell’Unione non dovrebbe ostacolare l’accesso diretto dei partner esecutivi alla garanzia stessa. Una volta concessa la garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell’intero processo di investimento e della dovuta diligenza connessi alle operazioni di finanziamento e di investimento. Il fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati, o quantomeno non nella stessa misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del fondo InvestEU.
Il fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell’Unione, in modo da assicurare l’indipendenza politica delle decisioni di investimento. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La composizione complessiva della struttura di governance dovrebbe cercare di raggiungere l’equilibrio di genere. La struttura di governance non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale del Gruppo BEI o di altri partner esecutivi, né sostituirsi ai rispettivi organi direttivi.
È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei partner esecutivi, da rappresentanti degli Stati membri, da un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni, per scambiare informazioni e pareri sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell’ambito del fondo InvestEU e per discutere in merito all’evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche lacune del mercato a livello territoriale.
Al fine di poter costituire il comitato consultivo sin dall’inizio, la Commissione dovrebbe nominare i rappresentanti dei potenziali partner esecutivi per un periodo transitorio di un anno. Successivamente, i partner esecutivi che hanno firmato accordi di garanzia assumerebbero tale responsabilità.
Un comitato direttivo composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti dei partner esecutivi e un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo dovrebbe determinare gli orientamenti strategici e operativi per il fondo InvestEU.
La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di finanziamento e investimento presentate dai partner esecutivi con tutta la normativa e tutte le politiche dell’Unione. La decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.
Il comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe giungere a una decisione in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell’Unione a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità del fondo InvestEU, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire nel miglior modo possibile aree e settori di intervento diversi.
Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere assistito da un segretariato indipendente, ospitato dalla Commissione e che risponde al presidente del comitato per gli investimenti.
Nella selezione dei partner esecutivi per l’attuazione del fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la loro capacità di soddisfare gli obiettivi del fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l’esperienza acquisita nell’ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo BEI dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell’ambito del comparto dell’Unione del fondo InvestEU. In aggiunta al Gruppo BEI, banche e istituti di promozione nazionali dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello nazionale e regionale potrebbero essere utili per massimizzare l’impatto dei fondi pubblici sull’intero territorio dell’Unione e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti. Il programma InvestEU dovrebbe essere attuato in modo tale da promuovere condizioni di parità per le banche e gli istituti di promozione più piccoli e più giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri e quando presentano una maggioranza di azionisti dell’Unione. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter diventare partner esecutivi.
Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire piattaforme di investimento in modo da combinare gli sforzi e le competenze dei partner esecutivi con altre banche e istituti di promozione nazionali aventi esperienza limitata nell’uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. È opportuno riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri soggetti pertinenti a livello dell’Unione, nazionale e regionale al fine di promuovere l’uso di piattaforme di investimento nei settori pertinenti.
La garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il FEI e altre istituzioni finanziarie internazionali. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro quali figuranti nell’accordo di contribuzione. A norma dell’articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.
Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme, politiche e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicate nell’allegato al bilancio. La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell’Unione e indicare l’importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la garanzia fornita.
Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un’agevole, fluida ed efficiente combinazione della garanzia dell’Unione con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell’Unione o da altri fondi, tra cui il Fondo per l’innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS).
I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell’ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU con il sostegno di altri programmi dell’Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati negli altri programmi dell’Unione pertinenti. L’uso della garanzia dell’Unione dovrebbe essere deciso nell’ambito del programma InvestEU.
Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascun ambito di intervento mediante iniziative di consulenza attuate dal Gruppo BEI o da altri partner consultivi o attuate direttamente dalla Commissione. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe promuovere la diversificazione geografica nell’ottica di contribuire agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe prestare particolare attenzione all’aggregazione di progetti di dimensioni ridotte in portafogli più ampi. La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri partner consultivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l’efficienza, le sinergie e l’effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l’Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure del polo europeo di consulenza sugli investimenti istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio15. I risultati della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2020 dal titolo «Il polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell’UE, ha ancora un impatto limitato»16 dovrebbero essere presi in debita considerazione onde massimizzare l’efficacia e l’impatto del polo di consulenza InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire uno sportello centrale per l’assistenza allo sviluppo di progetti nel quadro del polo di consulenza InvestEU per le autorità pubbliche e i promotori di progetti.
Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe essere istituito dalla Commissione con il Gruppo BEI come partner principale, basandosi sull’esperienza acquisita mediante il polo europeo di consulenza sugli investimenti. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’indirizzo politico del polo di consulenza InvestEU e della gestione dello sportello centrale. Il Gruppo BEI dovrebbe attuare iniziative di consulenza nel quadro degli ambiti di intervento. Inoltre, il Gruppo BEI dovrebbe prestare servizi operativi alla Commissione, anche fornendo contributi agli orientamenti strategici e politici riguardanti le iniziative di consulenza, individuando quelle esistenti ed emergenti, valutando le esigenze in materia di consulenza e consigliando la Commissione sulle modalità ottimali per rispondere a tali esigenze mediante iniziative di consulenza esistenti o nuove.
Onde assicurare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti e della presenza dei partner locali, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l’efficienza, le sinergie e l’effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l’Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche e gli istituti di promozione nazionali, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze.
Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire sostegno sotto forma di consulenza a progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nella ricerca e l’innovazione ottenendo titoli di proprietà intellettuale quali i brevetti, tenendo conto dell’esistenza di altri servizi suscettibili di coprire tali azioni e ricercando sinergie con tali servizi.
Nel contesto del fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Tale sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli intermediari finanziari che sono fondamentali per aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti e mettere pienamente a frutto le loro potenzialità. Inoltre, l’obiettivo della consulenza è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell’operazione a livello di progetto, come avviene per l’ecosistema della finanza sociale, comprese le organizzazioni filantropiche, o per i settori culturali e creativi. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell’Unione che riguardano aree di intervento specifiche. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.
Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un’eventuale riserva di progetti di investimento, compatibili con la normativa e le politiche dell’Unione, da fornire ai partner esecutivi.
In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio17 ed entro i limiti delle risorse ivi previste, dovrebbero essere realizzate misure per la ripresa e la resilienza nell’ambito del programma InvestEU per far fronte all’impatto senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento (UE) 2020/2094.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»18, è opportuno che il programma InvestEU sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma InvestEU sul terreno.
È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio basato su indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l’impatto e le operazioni del programma InvestEU.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
Al programma InvestEU si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le regole in materia di garanzie di bilancio.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9520, (Euratom, CE) n. 2185/9621 e (UE) 2017/193922 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o ogni altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo24, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio25, le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o nei territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.
Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti e con un quadro di valutazione degli indicatori, di facilitare l’adattamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dei diversi ambiti di intervento, per il quadro di valutazione, per la modifica dell’allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l’adeguamento del tasso di copertura. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare oneri amministrativi superflui. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Le operazioni di finanziamento e di investimento firmate o concluse da un partner esecutivo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la firma dei rispettivi accordi di garanzia dovrebbero essere ammissibili alla garanzia dell’Unione a condizione che tali operazioni siano indicate nell’accordo di garanzia, superino la verifica della conformità o ricevano un parere favorevole secondo la procedura di cui all’articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE («statuto della BEI») e siano in entrambi i casi approvate dal comitato per gli investimenti.
Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse di bilancio, dovrebbe essere possibile combinare i portafogli pertinenti degli strumenti finanziari istituiti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e della garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 con la garanzia dell’Unione nell’ambito del presente regolamento. La maggiore capacità di rischio derivante da tale combinazione dovrebbe migliorare l’efficienza della garanzia dell’Unione nell’ambito del presente regolamento e consentire un maggiore sostegno ai destinatari finali. Le modalità di detta combinazione dovrebbero essere definite nell’accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI o il FEI. Le condizioni della combinazione dovrebbero essere coerenti con l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica26.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l’Unione e specifici Stati membri e prevedere, per ovviare a fallimenti del mercato nuovi o complessi o a situazioni di investimento subottimali, la verifica di mercato a livello dell’Unione di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno nel settore politico pertinente e per consentire l’attuazione dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce il fondo InvestEU, che prevede la concessione di una garanzia dell’Unione e di uno strumento finanziario InvestEU per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi che contribuiscono alle politiche interne dell’Unione.
Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per fornire sostegno nell’elaborazione di progetti in grado di interessare gli investitori e favorire l’accesso ai finanziamenti e per prestare la relativa assistenza nella creazione di capacità («polo di consulenza InvestEU»). Il regolamento istituisce inoltre una banca dati che assicura la visibilità dei progetti per i quali i promotori sono alla ricerca di finanziamenti e che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di investimento («portale InvestEU»).
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la sua dotazione, l’importo della garanzia dell’Unione per il periodo 2021-2027, le forme del finanziamento dell’Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «programma InvestEU»: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto, considerati collettivamente;
2) «garanzia dell’Unione»: garanzia di bilancio globale, irrevocabile, incondizionata e su richiesta fornita dal bilancio dell’Unione che, conformemente all’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante l’entrata in vigore di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;
3) «ambito di intervento»: settore destinatario del sostegno mediante la garanzia dell’Unione o lo strumento finanziario InvestEU ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
4) «comparto»: parte del sostegno concesso a titolo del fondo InvestEU, definita in termini di origine delle risorse che la sostengono;
5) «operazione di finanziamento misto»: nell’ambito del comparto dell’Unione, operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell’Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell’Unione, come il Fondo per l’innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione;
6) «Gruppo BEI»: la BEI, le sue filiazioni e altre entità istituite a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE («statuto della BEI»);
7) «contributo finanziario»: contributo di un partner esecutivo sotto forma di capacità propria di assunzione del rischio fornito su base pari passu con la garanzia dell’Unione o in altre forme che consentono un’attuazione efficiente del programma InvestEU assicurando al contempo un adeguato allineamento degli interessi;
8) «accordo di contribuzione»: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni per l’attuazione del contributo nell’ambito del comparto degli Stati membri di cui all’articolo 10 e all’articolo 10 bis;
9) «prodotto finanziario»: meccanismo o accordo finanziario in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali mediante uno dei tipi di finanziamento di cui all’articolo 16;
10) «operazione di finanziamento e di investimento» o «operazione di finanziamento o di investimento»: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata:
a) nell’ambito della garanzia dell’Unione, da un partner esecutivo in nome proprio, fornita dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio;
b) nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU, da un partner esecutivo in nome proprio o, a seconda dei casi, in nome proprio ma per conto della Commissione;
11) «fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio o a uno strumento finanziario nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio2 («regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027»), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio4 («regolamento sui piani strategici della PAC»);
12) «accordo di garanzia»: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU, per fornire la garanzia dell’Unione o il sostegno mediante lo strumento finanziario InvestEU per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;
13) «partner esecutivo»: controparte ammissibile, quale un’istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione ha sottoscritto un accordo di garanzia;
14) «importante progetto di comune interesse europeo»: progetto che soddisfa tutti i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione «Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» o successive revisioni di tale comunicazione;
15) «accordo di consulenza»: strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione del polo di consulenza InvestEU;
16) «iniziativa di consulenza»: assistenza tecnica e servizi di consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di creazione delle capacità, forniti dai partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive;
(17) «partner consultivo»: controparte ammissibile, quale un’istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l’attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive;
18) «piattaforma di investimento», società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi di tipo contrattuale oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità convogliano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:
a) piattaforme nazionali o subnazionali che riuniscono più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;
b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che riuniscono partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;
c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;
19) «microfinanza»: microfinanza quale definita nelle pertinenti disposizioni del regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027;
20) «banca o istituto di promozione nazionale»: soggetto giuridico che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;
21) «piccole e medie imprese» o «PMI»: a) imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l’esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250 e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR, oppure b) in caso di prodotti finanziari per i quali le norme applicabili in materia di aiuti di Stato richiedono l’uso della definizione di PMI di cui all’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione5, microimprese e piccole e medie imprese come definite in tale allegato;
22) «piccola impresa a media capitalizzazione»: entità che non è una PMI e che occupa fino a un massimo di 499 dipendenti;
23) «impresa sociale»: impresa sociale quale definita nelle pertinenti disposizioni del regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027.
24) «strumento finanziario InvestEU»: strumento finanziario quale definito all’articolo 2, punto 30), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio6 da attuare nell’ambito del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU.
Art. 3 Obiettivi del programma InvestEU
1. L’obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell’Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscano:
a) alla competitività dell’Unione, ivi comprese la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione;
b) alla crescita e all’occupazione nell’economia dell’Unione, alla sostenibilità dell’economia dell’Unione e alla sua dimensione ambientale e climatica, contribuendo al conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell’accordo di Parigi e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità;
c) alla resilienza e all’inclusione sociali e alla capacità di innovazione sociale dell’Unione;
d) alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell’istruzione e della formazione;
e) all’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione e al rafforzamento del mercato interno, comprese soluzioni per affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell’Unione e per promuovere la finanza sostenibile;
f) alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale;
g) alla ripresa sostenibile e inclusiva dell’economia dell’Unione dopo la crisi COVID-19,anche attraverso il sostegno al capitale delle PMI che hanno risentito negativamente degli effetti della crisi COVID-19 e che non si trovavano già in difficoltà in termini di aiuti di Stato alla fine del 2019, alla difesa e al rafforzamento delle catene di valore strategiche esistenti di attivi materiali o immateriali, allo sviluppo di nuove catene di tale tipo, e al mantenimento e al rafforzamento delle attività di importanza strategica per l’Unione, tra cui gli importanti progetti di comune interesse europeo, in relazione alle infrastrutture critiche, sia fisiche che virtuali, alle tecnologie trasformative, alle innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di produzione per le imprese e i consumatori, nonché a sostegno di una transizione sostenibile; o
h) a sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
2. Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:
a) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nelle aree di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in ricerca, innovazione e digitalizzazione, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all’introduzione delle tecnologie sul mercato nelle aree di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
c) aumentare la disponibilità e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione e potenziare la loro competitività globale;
d) aumentare la disponibilità e migliorare l’accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali e alle abilità e alle competenze sociali e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nelle aree di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d).
Art. 4 Dotazione e importo della garanzia dell’Unione
1.
La garanzia dell’Unione ai fini del comparto dell’Unione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 29052310073 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l’importo di cui all’articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).
Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all’assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027») e dell’articolo 81 del regolamento sui piani strategici della PAC.
Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti o sotto forma di garanzia per il comparto degli Stati membri. L’importo corrisposto in contanti costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Anche i contributi dei paesi terzi di cui all’articolo 5 del presente regolamento aumentano la garanzia dell’Unione di cui al primo comma, fornendo per intero una copertura in contanti a norma dell’articolo 218, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2.
Un importo di 14825000000 EUR a prezzi correnti sull’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento è assegnato alle operazioni di attuazione delle misure di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 per gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
Un importo di 14227310073 EUR a prezzi correnti sull’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili solo a decorrere dalla data di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.
La ripartizione indicativa della garanzia dell’Unione ai fini del comparto dell’Unione figura nell’allegato I del presente regolamento. Se opportuno, la Commissione può discostarsi dagli importi di cui all’allegato I fino a un massimo del 15 % per ciascun obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d). La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale discostamento.
3. La dotazione finanziaria per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 470000000 EUR a prezzi correnti.
4. L’importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
Art. 5 Paesi terzi associati al fondo InvestEU
Il comparto dell’Unione del fondo InvestEU di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e ognuno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi ai fini della partecipazione in determinati prodotti finanziari a norma dell’articolo 218, paragrafo 2, del regolamento finanziario:
a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo
i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;
iv) garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario
Art. 6 Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. La garanzia dell’Unione e lo strumento finanziario InvestEU sono attuati in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Altre forme di finanziamento dell’Unione ai sensi del presente regolamento sono attuate in regime di gestione diretta o indiretta a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell’Unione.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell’Unione o dal Fondo per l’innovazione UE ETS:
a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;
b) sono conformi al presente regolamento.
3. Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell’Unione o dal Fondo per l’innovazione UE ETS senza l’uso della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.
4.
A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell’Unione che rientrano nell’operazione di finanziamento misto ai sensi del presente articolo, paragrafi 2 e 3, sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell’Unione e sono attuati nel quadro dell’operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al titolo X del regolamento finanziario.
Le relazioni in merito a dette operazioni miste trattano anche della loro coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e del rispetto da parte loro del presente regolamento.
Art. 7 Combinazioni
1. Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall’Unione attraverso gli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e il sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 della Commissione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.
2.
In deroga all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, la garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento può coprire anche le perdite di cui all’articolo 19, paragrafo 2, in relazione all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nonostante gli obiettivi degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, le disposizioni adottate per coprire le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per coprire le perdite relative all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1.
3.
Le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, sono ripartiti proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e le garanzie dell’Unione di cui al suddetto paragrafo che forniscono il sostegno combinato dell’Unione a tale prodotto finanziario.
In deroga al primo comma, quando il sostegno degli strumenti finanziari è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, possono anche essere ripartiti non proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017.
4. Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall’Unione attraverso la garanzia nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e svincolata dalle operazioni approvate nell’ambito di tali strumenti e il sostegno fornito dall’Unione attraverso la garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 e svincolata dalle operazioni approvate nell’ambito di tale garanzia dell’Unione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli contenenti operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento, che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.
5. In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la garanzia svincolata sostenuta dal bilancio dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6. In deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è possibile non prendere in considerazione la copertura corrispondente alla garanzia svincolata nell’ambito del sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 ai fini dell’operazione di cui all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e tale copertura può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7.
Lo svincolo della garanzia sostenuta dal bilancio dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura di cui all’articolo 215 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e lo svincolo della garanzia nell’ambito del sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 di cui al paragrafo 4 del presente articolo avvengono mediante una modifica dei pertinenti accordi tra la Commissione e la BEI o il FEI.
Le condizioni per l’uso delle garanzie svincolate di cui al primo comma del presente paragrafo allo scopo di coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento e, se del caso, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura di cui all’articolo 215 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti nell’accordo di garanzia di cui all’articolo 17 del presente regolamento.
I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e dei portafogli interessati, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi o le rispettive quote non proporzionali conformemente al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono stabiliti nell’accordo di garanzia di cui all’articolo 17.
Capo II. Fondo InvestEU
Art. 8 Ambiti di intervento
1. Il fondo InvestEU opera mediante i seguenti quattro ambiti di intervento, i quali mirano a ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nello specifico ambito:
a) ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili investimenti sostenibili in trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, anche conformemente all’obiettivo dell’Unione di eliminare gli incidenti stradali con morti e feriti gravi entro il 2050, rinnovo e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e stradale, energia, in particolare l’energia rinnovabile, efficienza energetica conformemente al quadro 2030 per l’energia, progetti di ristrutturazione edilizia incentrati sul risparmio energetico e sull’integrazione degli edifici in sistemi energetici, di stoccaggio, digitali e di trasporto connessi, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale, anche nelle zone rurali, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua, comprese le vie di navigazione interne, gestione dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare, natura e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di resilienza ambientale o climatica o di sostenibilità sociale dell’Unione e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell’Unione;
b) ambito di intervento relativo alla ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca, di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative nonché la digitalizzazione dell’industria dell’Unione;
c) ambito di intervento relativo alle PMI: vi rientrano l’accesso e la disponibilità di finanziamenti, principalmente a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi, nonché a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione;
d) ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze: vi rientrano la microfinanza, il finanziamento dell’imprenditoria sociale, l’economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere, le competenze, la formazione e i servizi connessi, le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l’edilizia popolare e gli alloggi per studenti), l’innovazione sociale, la salute e l’assistenza a lungo termine, le attività culturali e creative a finalità sociali, e l’integrazione delle persone vulnerabili, ivi compresi i cittadini di paesi terzi.
2. Un regime per una transizione giusta è istituito orizzontalmente in tutti gli ambiti di intervento. Tale regime comprende investimenti che affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dal processo di transizione verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050 e apporta vantaggi ai territori individuati nel piano per una transizione giusta preparato da uno Stato membro a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento sul fondo per una transizione giusta.
3.
Tutti gli ambiti di intervento possono comprendere investimenti strategici, tra cui gli importanti progetti di comune interesse europeo a sostegno dei destinatari finali le cui attività sono di importanza strategica per l’Unione, in particolare in vista della transizione verde e della transizione digitale, dell’aumento della resilienza e del rafforzamento delle catene di valore strategiche.
Nel caso degli investimenti strategici nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, nonché in specifici tipi di progetti con implicazioni effettive e dirette per la sicurezza in settori critici, gli orientamenti in materia di investimenti adottati a norma del paragrafo 9 del presente articolo («orientamenti in materia di investimenti») fissano restrizioni a riguardo dei destinatari finali controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e dei destinatari finali la cui gestione esecutiva è situata al di fuori dell’Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tali restrizioni sono stabilite in linea con i principi relativi ai soggetti ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e che abroga il regolamento (UE) 2018/1092 e alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013, (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE.
Gli orientamenti in materia di investimenti stabiliscono i requisiti necessari in relazione al controllo e alla gestione esecutiva dei destinatari finali per altre aree, nonché al controllo degli intermediari, tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza. Tenendo conto di tali requisiti, il comitato direttivo stabilisce eventuali ulteriori requisiti necessari.
4. Se l’operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti rientra in più di un ambito di intervento, essa è inquadrata nell’ambito di intervento in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.
5. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale. In caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità climatica, ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l’impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per le dimensioni climatica, ambientale e sociale. A tal fine, i promotori dei progetti che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 6. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica. I progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti.
6. La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell’Unione e tenendo debitamente conto del principio «non arrecare un danno significativo», consentono:
a) per quanto riguarda l’adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui mediante pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell’analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) di tener conto dell’impatto consolidato dei progetti in termini di principali componenti del capitale naturale, vale a dire aria, acqua, suolo e biodiversità;
c) di stimare l’impatto sociale dei progetti, tra l’altro sulla parità di genere, sull’inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di aree e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell’economia;
d) di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici;
e) di fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell’esame previsto al paragrafo 5.
7. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente, sulla base degli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.
8.
I partner esecutivi fissano l’obiettivo che almeno il 60 % degli investimenti nell’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente.
La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto dell’Unione utilizzata per l’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 34 per integrare il presente regolamento definendo gli orientamenti sugli investimenti per ciascun ambito di intervento. Gli orientamenti sugli investimenti definiscono altresì le modalità di attuazione del regime per una transizione giusta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli orientamenti sugli investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi.
10. Per le operazioni strategiche di finanziamento e di investimento nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire limitazioni per quanto riguarda il trasferimento e la concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie critiche e le tecnologie fondamentali per la salvaguardia della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, rispettando al contempo la competenza dello Stato membro in materia di controllo delle esportazioni.
11. La Commissione rende le informazioni relative all’applicazione e all’interpretazione degli orientamenti sugli investimenti disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e ai partner consultivi.
Art. 9 Compartimenti
1. Gli ambiti di intervento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, si articolano in un comparto dell’Unione e in un comparto degli Stati membri. I comparti mirano a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali come segue:
a) il comparto dell’Unione si occupa delle seguenti situazioni:
i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell’Unione;
ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l’Unione o specifici Stati membri; o
iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative, in particolare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi;
b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi politici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell’importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, o dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.
2. Ove opportuno, i comparti di cui al paragrafo 1 sono usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.
Art. 10 Disposizioni specifiche applicabili alla garanzia dell’Unione attuata nell’ambito del comparto degli Stati membri
1. Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC o gli importi corrisposti in contanti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell’Unione concessa nell’ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l’eventuale contributo al polo di consulenza InvestEU. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi specificati nell’accordo di partenariato di cui alle disposizioni sulla preparazione e la presentazione dell’accordo di partenariato di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, a seconda dell’origine dell’importo versato.
2.
L’istituzione della parte della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.
Il quarto comma del presente paragrafo e il paragrafo 5 del presente articolo non si applicano all’importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.
Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC non sono applicabili all’accordo di contribuzione riguardante l’importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento.
Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche a seguito della decisione della Commissione che approva l’accordo di partenariato a norma dell’articolo 12 del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o del piano strategico PAC a norma dell’articolo 118 del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma in conformità dell’articolo 24 del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 del regolamento sui piani strategici della PAC.
Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.
In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.
3. L’accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) l’importo complessivo della parte della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro interessato, il relativo tasso di copertura, l’importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente o corrisposto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la fase di costituzione della copertura e l’importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;
b) la strategia dello Stato membro consistente nella tipologia di finanziamento, nella leva obiettivo, nella copertura geografica, compresa, se necessario, la copertura regionale, nei tipi di progetti, nel periodo di investimento e, se del caso, nelle categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
c) il partner o i partner esecutivi potenziali proposti a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, e l’obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;
d) i contributi dei fondi in regime di gestione concorrente o derivanti da importi corrisposti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, al polo di consulenza InvestEU;
e) l’obbligo di fornire relazioni annuali allo Stato membro, ivi incluse relazioni sui pertinenti indicatori relativi agli obiettivi delle politiche contemplati dall’accordo di partenariato o dal programma o piano strategico della PAC o dai piani per la ripresa e la resilienza e stabiliti nell’accordo di contribuzione;
f) le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
g) l’eventuale combinazione con risorse nel quadro del comparto dell’Unione a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, anche in una struttura a vari livelli per conseguire una migliore copertura dei rischi.
4.
Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia conclusi con i partner esecutivi a norma dell’articolo 17 e accordi di consulenza conclusi con i partner consultivi a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma.
Se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio3 o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti suddetti. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
Se l’accordo di garanzia non è debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato alle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC o, nel caso di un accordo di garanzia relativo a importi corrisposti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, dal pertinente accordo di contribuzione, l’accordo di contribuzione è modificato. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato ai sensi dei pertinenti regolamenti. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
5. Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall’accordo di contribuzione:
a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l’importo della copertura richiesta in base al tasso di copertura fissato nell’accordo di contribuzione e l’importo effettivo della copertura, sono reimpiegate ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 e delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC;
b) in deroga all’articolo 213, paragrafo 4, del regolamento finanziario, dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell’attivazione di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;
d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce fino a un massimo del 5 % della copertura iniziale al fondo comune di copertura di cui all’articolo 212 del regolamento finanziario.
6. Per quanto riguarda gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la gestione delle eccedenze e delle reintegrazioni annuali dopo la fase costitutiva è definita dall’accordo di contribuzione.