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Decisione (UE) 2021/1837 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.

A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

Una delle personalità che figurano nell’elenco proposto dall’Unione è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro ai sensi dell’accordo di recesso.

È pertanto necessario sostituire tale personalità con un candidato dell’elenco di riserva di candidati proposti dall’Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso, di cui all’allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio2.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo alla modifica della decisione che stablisce l’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso è acclusa alla presente decisione.

Art. 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Cigler Kralj