Decisione (UE) 2021/1837 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
Una delle personalità che figurano nell’elenco proposto dall’Unione è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro ai sensi dell’accordo di recesso.
È pertanto necessario sostituire tale personalità con un candidato dell’elenco di riserva di candidati proposti dall’Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso, di cui all’allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio2.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo alla modifica della decisione che stablisce l’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso è acclusa alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Cigler Kralj