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Decisione (UE) 2021/2084 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

Testo vigente

Art. 3 Contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia

1. Il contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti SEE, al partenariato sulla metrologia ammonta a un massimo di 300 milioni di EUR a corrispondenza dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo finanziario dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.

2. Ai fini del calcolo del contributo finanziario dell'Unione, non si tiene conto dei contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative relative all’attuazione del partenariato sulla metrologia che sono superiori al 5 % del totale dei contributi combinati al partenariato sulla metrologia.

3. Il contributo finanziario dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito tramite la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio9.

4. EURAMET e.V. (EURAMET) utilizza il contributo finanziario dell'Unione per finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

5. Il contributo finanziario dell'Unione non è destinato a coprire le spese amministrative del partenariato sulla metrologia.

6. I contributi finanziari nell’ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come pure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere considerati contributi di uno Stato membro che è uno Stato partecipante, purché si rispettino le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e dei regolamenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a ciascuno di tali fondi.

Art. 4 Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:

  1. a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che il partenariato sulla metrologia è istituito conformemente alla presente decisione;

  2. b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli INM designati da essi, di EURAMET quale struttura responsabile dell'attuazione del partenariato sulla metrologia nonché del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;

  3. c) l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del partenariato sulla metrologia e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell'importo dell'impegno;

  4. d) la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare il partenariato sulla metrologia, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

  5. e) l'istituzione di un modello di governance per il partenariato sulla metrologia conformemente agli articoli da 13 a 16.

2. Durante l'attuazione del partenariato sulla metrologia, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a tutto quanto segue:

  1. a) l'attuazione da parte di EURAMET delle attività del partenariato sulla metrologia di cui all'articolo 6, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2;

  2. b) il mantenimento di un modello di governance efficiente a norma degli articoli da 13 a 16;

  3. c) il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

  4. d) l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c).

Art. 5 Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia

1.

Gli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, apportano o provvedono affinché i rispettivi organismi di finanziamento nazionali apportino contributi, finanziari o in natura, pari ad almeno 363 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2031.

Una quota dei contributi degli Stati partecipanti assume la forma di contributi finanziari. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione.

2. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

  1. a) contributi finanziari o in natura alle attività di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e

  2. b) contributi finanziari o in natura per coprire tutte le spese amministrative di EURAMET.

3. I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

4. I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione alle spese amministrative di EURAMET per l'attuazione del partenariato sulla metrologia. Tali spese amministrative non superano il 5 % del bilancio totale del partenariato sulla metrologia.

5. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, i costi sono determinati secondo un approccio armonizzato, compresi criteri e procedure, che dovranno essere definiti dal comitato del partenariato sulla metrologia in conformità dell'articolo 14. Nella misura del possibile, la rendicontazione dei costi rispetta le procedure di rendicontazione di cui al regolamento (UE) 2021/695, tenendo conto nel contempo delle consuete prassi contabili degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, dei principi contabili applicabili dello Stato partecipante in cui hanno sede gli organismi nazionali di finanziamento in questione e dei principi contabili internazionali e dei principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente nominato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati.

6.

I contributi degli Stati partecipanti sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale.

Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono inclusi nel programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno.

I contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono versati dopo il 1o dicembre 2021, possono essere considerati contributi degli Stati partecipanti, a condizione che siano inclusi nel primo programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia.

Art. 6 Attività di EURAMET

1. Il partenariato sulla metrologia sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione mediante:

  1. a) azioni indirette, ai sensi dell'articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2021/695, finanziate da EURAMET a norma dell'articolo 7 della presente decisione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da EURAMET, che comprendono:

    1. i) azioni di tipo scientifico e tecnico a sostegno della metrologia scientifica di base in preparazione di tutte le fasi successive, compresi la ricerca e lo sviluppo in metrologia applicata e i servizi connessi alla metrologia;

    2. ii) ricerca metrologica volta ad apportare soluzioni alle problematiche economiche, ambientali e della società, ponendo l'accento sui contributi alle tecnologie e alle innovazioni sostenibili nei settori dell'energia, del digitale e della sanità, nonché con riguardo all'ambiente e al clima, e a mettere a punto progetti nell'ambito di determinate reti metrologiche europee che affrontano queste tematiche;

    3. iii) ricerca per lo sviluppo di nuovi strumenti di misurazione volti a promuovere l'adozione di tecnologie metrologiche europee nel settore industriale e commerciale atte a incentivare l'innovazione industriale;

    4. iv) ricerca e sviluppo prenormativi e co-normativi nel campo della metrologia per sostenere l'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni e accelerare l'immissione sul mercato e l'adozione nella società di prodotti e servizi innovativi sostenibili;

    5. v) scambio di migliori prassi in materia di ricerca metrologica svolta a livello nazionale;

  2. b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione, vale a dire attività di sviluppo delle capacità metrologiche a diversi livelli tecnologici per realizzare un sistema metrologico equilibrato e integrato più ampio possibile negli Stati partecipanti che consenta loro di sviluppare le proprie capacità scientifiche e tecniche nel settore metrologico, e che comprendono attività non selezionate nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui alla lettera a) del presente articolo, quali descritte nei programmi di lavoro annuali, tra cui:

    1. i) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, ivi compresi progetti transnazionali che contribuiscono alle priorità stabilite in seno alla rete metrologica europea e nei comitati tecnici EURAMET;

    2. ii) azioni per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, anche nel settore industriale e da parte delle PMI, della ricerca metrologica in modo più ampio possibile in Europa, al fine di aumentare la visibilità delle attività di EURAMET presso il pubblico in modo facilmente fruibile;

    3. iii) attività volte a sensibilizzare e promuovere attività e campagne educative e divulgative e a fornire informazioni adeguate sul sito web di EURAMET, e la pubblicazione della documentazione pertinente;

    4. iv) azioni destinate specificamente agli istituti di metrologia che hanno una scarsa o nessuna capacità scientifica, aiutandoli a utilizzare altri programmi dell'Unione, nazionali o regionali per la formazione e la mobilità, la cooperazione transfrontaliera o gli investimenti in infrastrutture metrologiche;

    5. v) l'organizzazione di attività esterne di diffusione e trasferimento di conoscenze per promuovere il partenariato sulla metrologia in modo più ampio possibile nell'Unione e oltre, al fine di massimizzarne l'impatto.

2. Prima di stabilire i temi di ciascun invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1, lettera a), EURAMET invita pubblicamente le persone o le organizzazioni, comprese le PMI, e la catena di valore metrologica generale a suggerire potenziali temi di ricerca in maniera trasparente.

Art. 7 Programma di lavoro annuale

1. Il partenariato sulla metrologia è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali riguardanti le attività da intraprendere per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre di un determinato anno («anno di riferimento»).

2. Il comitato del partenariato sulla metrologia di cui all’articolo 14 adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, sia il comitato che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. Il comitato del partenariato sulla metrologia mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3. Le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono avviate unicamente nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.

4. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di EURAMET solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e le spese amministrative di EURAMET. Il programma di lavoro annuale comprende le previsioni di spesa corrispondenti e lo stanziamento di bilancio assegnato alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza tale contributo. Il programma di lavoro annuale include la valutazione dei contributi in natura da parte degli Stati partecipanti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

5. I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Questi programmi devono mirare a ovviare alla copertura insufficiente di tematiche scientifiche, in particolare di quelle inizialmente oggetto delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

6. Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei pertinenti programmi di lavoro annuali sono varati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere varati entro il 31 dicembre 2028.

7. EURAMET monitora e riferisce annualmente alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale senza aumentare gli oneri amministrativi sui beneficiari. La relazione annuale è messa a disposizione del pubblico con tempestività sul sito web di EURAMET.

8. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività del partenariato sulla metrologia ed effettuate in collaborazione con questo partenariato, siano esse attuate da EURAMET, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da partecipanti a un'attività, riportano una dicitura o una co-dicitura che rende noto il cofinanziamento da parte del partenariato sulla metrologia nell'ambito di Orizzonte Europa.

Art. 8 Norme di partecipazione e diffusione

1. EURAMET è considerata un organismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2021/695 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. Il regolamento (UE) 2021/695, in particolare le norme di partecipazione, scienza aperta e diffusione ivi previste, si applica alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, ove strettamente necessario e previa consultazione del gruppo direttivo di cui all'articolo 15 della presente decisione qualora il comitato del partenariato per la metrologia richieda tale consultazione, il programma di lavoro annuale può limitare il ruolo di coordinatore nelle azioni indirette, dalla presentazione della proposta fino al termine del progetto, agli INM e agli ID degli Stati partecipanti al fine di garantire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi in termini di contributi degli Stati partecipanti.

3. EURAMET garantisce adeguate interazioni con gli INM e gli ID nelle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), conformemente alla loro designazione da parte dell'autorità nazionale competente. EURAMET, inoltre, promuove e sostiene la partecipazione di altri soggetti, comprese le PMI, a tutti gli inviti a presentare proposte.

Art. 10 Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se il partenariato sulla metrologia non soddisfa le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere tale contributo.

2. Se uno Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del partenariato sulla metrologia, contribuisce solo parzialmente o non rispetta le scadenze per i contribuiti di cui all'articolo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione. La decisione della Commissione non impedisce il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dallo Stato partecipante prima che la decisione di sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione sia notificata al partenariato sulla metrologia.

Art. 11 Audit ex post

1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, sono effettuati da EURAMET conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695.

2. La Commissione può effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la Commissione effettua tali audit conformemente alle norme applicabili, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 e l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Art. 12 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Nell'attuare il partenariato sulla metrologia, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.

4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio12, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.

5. La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio13, al fine di indagare su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 4 di tale regolamento.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

Art. 13 Governance del partenariato sulla metrologia

1. Fra gli organi statutari del partenariato sulla metrologia figurano quanto meno:

  1. a) un comitato del partenariato sulla metrologia;

  2. b) un gruppo direttivo;

  3. c) il segretariato di EURAMET.

2. Gli organi di cui al paragrafo 1 adottano misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere.

Art. 14 Comitato del partenariato sulla metrologia

1. Il comitato del partenariato sulla metrologia gestisce il partenariato sulla metrologia in modo trasparente garantendo che la sua esecuzione consegua gli obiettivi stabiliti.

2. Il comitato del partenariato sulla metrologia è composto da un rappresentante e un rappresentante supplente per ciascuno Stato partecipante. La ponderazione dei voti è calcolata sulla base degli impegni da parte di ciascuno Stato partecipante secondo il metodo della radice quadrata.

3.

In particolare, il comitato del partenariato sulla metrologia:

  1. a) adotta decisioni in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione e le rende accessibili al pubblico;

  2. b) adotta decisioni in merito alla pianificazione degli inviti a presentare proposte e alla procedura di riesame della valutazione come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695;

  3. c) adotta il programma di lavoro annuale previe approvazione della Commissione e consultazione del gruppo direttivo di cui all'articolo 15 e lo rende accessibile al pubblico;

  4. d) adotta decisioni in merito alla selezione delle proposte da finanziare in base alle graduatorie compilate dopo le valutazioni delle proposte a seguito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione;

  5. e) adotta misure per attirare nuovi aderenti;

  6. f) monitora lo stato di avanzamento delle attività di EURAMET di cui all'articolo 6;

  7. g) approva la partecipazione al partenariato sulla metrologia dei paesi terzi non associati a Orizzonte Europa, a condizione che detti paesi terzi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c);

  8. h) entro il 31 dicembre 2021, definisce un approccio armonizzato, compresi criteri e procedure, al fine di valutare i contributi in natura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Ai fini dell'adozione di decisioni a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, il programma di lavoro annuale può comprendere le norme per il trattamento delle proposte con parità di punteggio a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 del programma di lavoro di Orizzonte Europa.

4. La Commissione gode dello status di osservatore alle riunioni del comitato del partenariato sulla metrologia. Tuttavia, il comitato può adottare il programma di lavoro annuale solo previa approvazione della Commissione. Il comitato del partenariato sulla metrologia invita la Commissione alle sue riunioni e le fornisce tutti i documenti pertinenti. La Commissione può partecipare alle discussioni del comitato del partenariato sulla metrologia. L'ordine del giorno, l’elenco dei partecipanti e le decisioni delle riunioni del comitato del partenariato sulla metrologia sono messi tempestivamente a disposizione del pubblico sul sito web di EURAMET.

5. Il comitato del partenariato sulla metrologia elegge il proprio presidente e il proprio vicepresidente in base alla ponderazione dei voti di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato del partenariato sulla metrologia rappresenta EURAMET per le questioni riguardanti il partenariato.

Art. 15 Gruppo direttivo

1. La Commissione istituisce un gruppo direttivo. La Commissione ha l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere tra i suoi membri nonché un equilibrio in termini di competenze ed esperienza necessarie. Il gruppo direttivo è un organo consultivo del partenariato sulla metrologia e fornisce consulenze al partenariato sulle priorità emergenti per la ricerca metrologica a livello europeo, nonché sui modi in cui potenziare l'impatto delle sue attività di ricerca sull'industria, sull'economia e sulla società europee. In particolare:

  1. a) individua le tecnologie, le innovazioni, i mercati e le applicazioni industriali emergenti in cui la ricerca e l'innovazione metrologiche potrebbero essere pertinenti in futuro;

  2. b) individua i settori di ricerca che contribuiscono al buon funzionamento del mercato interno e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, nonché alle regolamentazioni e norme pertinenti;

  3. c) fornisce al partenariato sulla metrologia consulenze sulle priorità per i suoi futuri programmi di lavoro.

2. Il gruppo direttivo è composto da 15 membri:

  1. a) quattro rappresentanti degli organismi europei di normazione e delle autorità di regolamentazione designati da EURAMET;

  2. b) quattro rappresentanti di vari partenariati europei istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/695, che la Commissione designa con una procedura aperta e trasparente, garantendo una varietà di competenze e tipi di formazione;

  3. c) quattro rappresentanti della comunità scientifica europea, nominati dalla Commissione a seguito di una procedura aperta e trasparente, basata su un invito a manifestare interesse, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere, che copra le competenze e l'esperienza necessarie nei settori tecnici pertinenti e miri a formulare raccomandazioni indipendenti basate su dati scientifici;

  4. d) il presidente di EURAMET;

  5. e) un rappresentante designato dalla Commissione; e

  6. f) un rappresentante di un ministero nazionale che non sia membro del personale di un istituto nazionale di metrologia rappresentato in seno a EURAMET e che è nominato dal comitato del partenariato sulla metrologia.

3. Il gruppo direttivo fornisce consulenze indipendenti sulle priorità scientifiche e su altre questioni pertinenti da affrontare nel programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia, nonché su questioni specifiche, come richiesto dal comitato del partenariato sulla metrologia, e monitora i risultati scientifici nei settori adiacenti.

4. Almeno il 50 % dei membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, è soggetto a rotazione al più tardi dopo la valutazione intermedia di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

5. Il gruppo direttivo è presieduto congiuntamente dai rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera e).

6. Sono rese pubbliche tutte le raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo.

Art. 16 Segretariato di EURAMET

1. Il segretariato di EURAMET, responsabile del supporto amministrativo generale di EURAMET, tiene una contabilità separata e conti bancari distinti per il partenariato sulla metrologia.

2. Viene istituita un'unità di sostegno gestionale che fa parte del segretariato di EURAMET ed è responsabile dell'attuazione e della gestione corrente del partenariato sulla metrologia.

3. Il segretariato offre sostegno agli Stati partecipanti per quanto riguarda l'applicazione dei criteri e delle procedure dell'approccio armonizzato di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

Art. 17 Comunicazione di informazioni

1. EURAMET fornisce alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle valutazioni di cui all'articolo 18.

2. Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del partenariato sulla metrologia.

3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle valutazioni di cui all'articolo 18.

Art. 18 Valutazioni

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale del partenariato sulla metrologia nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente.

2. Le valutazioni intermedia e finale esaminano il modo in cui il partenariato sulla metrologia adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici, programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale, e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici, ambientali e tecnologici a lungo termine delle iniziative precedenti, nonché una valutazione della partecipazione dei partner esterni. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo del partenariato sulla metrologia, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa. Nell'effettuare tali valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sul partenariato sulla metrologia e si adopera al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che il processo di valutazione sia mantenuto semplice e completamente trasparente.

3. La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.

Art. 19 Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1. EURAMET fornisce alla Commissione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette del partenariato sulla metrologia o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati a un uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

2. EURAMET inserisce le informazioni sulle proposte del partenariato sulla metrologia finanziate nella banca dati istituita a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695.

3. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, EURAMET fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate.

Art. 20 Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 17, EURAMET garantisce la protezione delle informazioni riservate che, se divulgate al di fuori delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione potrebbe ledere gli interessi dei membri di EURAMET o dei partecipanti alle attività del partenariato sulla metrologia. Tali informazioni riservate comprendono, tra l'altro, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Art. 21 Conflitto di interessi

1. EURAMET, i suoi organi e il suo personale e gli organi del partenariato sulla metrologia adottano le misure appropriate per evitare ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività e garantiscono che una persona che si trovi in una situazione di conflitto di interessi non decida, non fornisca consulenza né assistenza sulla questione specifica oggetto di tale conflitto di interessi.

2. EURAMET adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale di EURAMET, i membri e le altre persone che prestano servizio nel comitato del partenariato sulla metrologia e negli altri organi o gruppi di EURAMET e del partenariato sulla metrologia, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. EURAMET stabilisce un codice di condotta per i membri del comitato del partenariato sulla metrologia, valutando la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 23 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar