Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio del 25 novembre 2021 a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC) e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell’UE sono complementari a quelli perseguiti dall’OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l’attuazione della CWC.
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/797/PESC1 sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW. L’azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall’azione comune 2005/913/PESC2 del Consiglio, che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC del Consiglio3. L’azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni 2009/569/PESC4, 2012/166/PESC5, 2013/726/PESC6, (PESC) 2015/2597, (PESC) 2017/23028, (PESC) 2017/23039, (PESC) 2019/53810 e (PESC) 2021/102611 del Consiglio.
La decisione (PESC) 2017/2303 prevedeva, tra l’altro, di sostenere l’accesso dell’OPCW alle immagini satellitari e all’analisi delle immagini prodotte dal Centro satellitare dell’Unione Europea (Satcen).
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/194312, che prevedeva la proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.
Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/211213, che prevedeva l’ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.
Nell’ambito dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/2303, l’OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche risultanti dall’analisi delle immagini prodotte dal Satcen sia per la pianificazione delle missioni che per l’analisi delle informazioni.
È necessario rafforzare l’efficacia operativa dell’OPCW continuando a fornire immagini satellitari e analisi di immagini del Satcen a sostegno delle attività oggetto del mandato e delle missioni dell’OPCW dopo la fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE, l’Unione sostiene il progetto dell’OPCW volto a potenziarne l’efficacia operativa mediante le immagini satellitari e l’analisi delle immagini fornite dal Satcen con gli obiettivi seguenti:
ampliare la capacità dell’OPCW di sostenere le attività oggetto del suo mandato [squadra di verifica delle dichiarazioni, Declaration Assessment Team — DAT), la missione di accertamento dei fatti (FFM), la squadra di investigazione e identificazione (IIT) ecc.] mediante l’analisi delle immagini come fonte di convalida probatoria o di corroborazione delle conclusioni; e
utilizzare l’analisi mirata delle immagini per gli ambiti di interesse (siti, rotte ecc.) nella pianificazione delle missioni che rientrano nel mandato dell’OPCW (casi di presunto uso, ispezioni su sfida, visite di assistenza tecnica ecc.), al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia nell’accuratezza delle verifiche.
2. Nel contesto del paragrafo 1, le attività svolte per il progetto dell’OPCW e sostenute dall’Unione, che sono conformi alle misure di cui al capitolo III previste dalla strategia dell’UE, sono le seguenti:
permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere efficacemente un controllo adeguato e di fornire le necessarie relazioni agli organi decisionali dell’OPCW (consiglio esecutivo e Conferenza degli Stati parte); e
permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere attività di verifica in modo accurato, efficace e sicuro e di prestare agli Stati parte l’assistenza richiesta.
3. Il progetto di cui al paragrafo 1 riguarda la fornitura, tra l’altro, di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della FFM, compreso lo stato della rete stradale, mediante la messa a disposizione dell’OPCW delle immagini satellitari prodotte dal Satcen.
4. Una descrizione dettagliata delle attività sostenute dall’Unione, di cui al paragrafo 2, figura nel documento di progetto nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. All’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 1593353,22 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell’AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente Z. Počivalšek